CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 35596/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA i Ni-76 sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via Ovidio n. 32 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 794, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 18.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 28.9.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. TD7010300412/2013 con cui veniva rideterminato, ai fini Irpef, il reddito personale conseguito nell'anno d'imposta 2008, sulla base della maggiore capacità contributiva dimostrata da una serie di spese ed incrementi patrimoniali, non compatibili con il reddito dichiarato in base ai parametri normativi vigenti. 2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che rigettava il ricorso. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], la quale riteneva che l'Amministrazione finanziaria non avesse dimostrato l'incongruità del reddito dichiarato dal contribuente in relazione all'anno successivo a quello oggetto di accertamento, il 2009. In conseguenza accoglieva l'impugnativa. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR della Calabria ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso. In prossimità della fissata udienza, il difensore del controricorrente ha fatto pervenire istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 5, della legge n. 130 del 2022. Ragioni della decisione 1. L'Amministrazione finanziaria, mediante il primo motivo di ricorso, contesta la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 (nel ricorso indicato come 699) del 1973, e all'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che, sia nell'atto impositivo, sia in sede giudiziale, risultasse mancante la dimostrazione della incongruità del reddito dichiarato in riferimento all'annualità successiva a quella oggetto di accertamento. 2. Con il secondo strumento d'impugnazione, l'Agenzia delle Entrate censura la nullità della sentenza adottata dal giudice dell'appello, in conseguenza della violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ed all'art. 132 cod. proc. civ., per essere la sentenza della CTR motivata in maniera meramente apodittica, solo affermando che il contribuente avrebbe validamente contrastato le presunzioni offerte dall'Ufficio circa l'incongruità del reddito dichiarato per la seconda annualità, il 2009, e l'Amministrazione finanziaria non avrebbe efficacemente replicato. 3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, [OSCURATO:PERSONA] ha infatti depositato istanza con la quale ha domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l'istanza proposta dal contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. Rimane da osservare che quando il periodo di sospensione terminerà, la scrivente sottosezione sesta della quinta sezione civile della Cassazione risulterà soppressa ex lege. Occorre pertanto rinviare, per la futura trattazione del giudizio, innanzi alla quinta sezione civile del Giudice di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 16.1.2023, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo innanzi alla qynt sezione .0"-- )