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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02024/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e le istanze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata in questa sede la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno dell'8 febbraio 2023 con la quale la Cristiano era stata condannata alle pene di giustizia per il reato di truffa; la Corte salernitana aveva rilevato il difetto dell'elezione o dichiarazione di domicilio richiesta per la proposizione dell'impugnazione, dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. 2.

Ha proposto ricorso il difensore della Cristiano deducendo, con unico, motivo, violazione di norme processuali previste a pena di inammissibilità, in relazione all'art. 581 cod. proc. pen.; in fatto osservava che l'imputata era stata presente nel corso del giudizio di primo grado; con la nomina del nuovo difensore di fiducia nel corso di quel giudizio aveva eletto domicilio presso la propria abitazione; nell'atto di appello aveva indicato l'esistenza dell'elezione di domicilio presso il proprio difensore di fiducia; sussistevano, pertanto, tutte le condizioni per ritenere che l'imputata si fosse resa reperibile anche per il giudizio di appello, essendo questa la finalità perseguita dalla disposizione che la Corte territoriale aveva ritenuto, in modo errato, violata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

1.1. Dall'esame degli atti del fascicolo (consentito alla Corte, trattandosi di questione processuale relativa a dedotto error in procedendo, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., rispetto alla quale la Corte è giudice anche del fatto: Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chaidh, Rv. 255304 - 01) risulta che la precedente dichiarazione (e non elezione) di domicilio effettuata dall'imputata nel giudizio di primo grado non era avvenuta presso il difensore (peraltro d'ufficio); mentre, quanto all'elezione di domicilio indicata nell'atto di appello dal difensore, di essa non vi è traccia nel fascicolo processuale; sicché già il dato della preesistenza di una valida elezione di domicilio presso cui eseguire le notificazioni all'imputata, che avrebbe reso superflua l'elezione o dichiarazione di domicilio ex art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., non trova riscontro negli atti processuali.

1.2. Al di là delle circostanze esposte, resta il dato dell'errata interpretazione della norma introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d) del d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150; come puntualmente rilevato dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni, (richiamando Sez. 6, 26 settembre 2023, n. 43320, Rossi, n.m.) ove si dovesse ritenere che l'esistenza di una precedente elezione o dichiarazione di domicilio fosse condizione già sufficiente per garantire la corretta instaurazione del procedimento in grado di appello, l'introduzione della norma dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. sarebbe stata superflua, essendo onere del giudice di appello, già prima dell'operata riforma, quello di esaminare gli atti e, ove avesse rinvenuto una elezione o una dichiarazione di domicilio, disporre le notifiche ai sensi della relativa disciplina.

Al contrario, la lettura coordinata della nuova disposizione, in uno con le norme previste in materia di notificazioni dagli artt. 157 ter e 164 cod. proc. pen., rende palese la scelta operata dal legislatore, diretta a condizionare l'efficacia delle dichiarazioni o elezioni di domicilio alla specifica fase processuale cui esse sono collegate, imponendo espressamente (art. 157 ter, comma 3, cod. proc. pen.) l'esecuzione della notificazione dell'atto di citazione a giudizio per effetto della proposta impugnazione in via esclusiva presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1 ter e quater cod. proc. pen.; sicché la sostituzione dell'inciso, contenuto nell'art.164 cod. proc. pen. nella previgente versione (in base al quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento), ha evidentemente escluso la possibilità che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio (Sez. 4, m. 44376 del 19/01/2023, Marino, n.m.).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e le istanze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata in questa sede la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno dell'8 febbraio 2023 con la quale la Cristiano era stata condannata alle pene di giustizia per il reato di truffa; la Corte salernitana aveva rilevato il difetto dell'elezione o dichiarazione di domicilio richiesta per la proposizione dell'impugnazione, dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. 2. Ha proposto ricorso il difensore della Cristiano deducendo, con unico, motivo, violazione di norme processuali previste a pena di inammissibilità, in relazione all'art. 581 cod. proc. pen.; in fatto osservava che l'imputata era stata presente nel corso del giudizio di primo grado; con la nomina del nuovo difensore di fiducia nel corso di quel giudizio aveva eletto domicilio presso la propria abitazione; nell'atto di appello aveva indicato l'esistenza dell'elezione di domicilio presso il proprio difensore di fiducia; sussistevano, pertanto, tutte le condizioni per ritenere che l'imputata si fosse resa reperibile anche per il giudizio di appello, essendo questa la finalità perseguita dalla disposizione che la Corte territoriale aveva ritenuto, in modo errato, violata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. Dall'esame degli atti del fascicolo (consentito alla Corte, trattandosi di questione processuale relativa a dedotto error in procedendo, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., rispetto alla quale la Corte è giudice anche del fatto: Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chaidh, Rv. 255304 - 01) risulta che la precedente dichiarazione (e non elezione) di domicilio effettuata dall'imputata nel giudizio di primo grado non era avvenuta presso il difensore (peraltro d'ufficio); mentre, quanto all'elezione di domicilio indicata nell'atto di appello dal difensore, di essa non vi è traccia nel fascicolo processuale; sicché già il dato della preesistenza di una valida elezione di domicilio presso cui eseguire le notificazioni all'imputata, che avrebbe reso superflua l'elezione o dichiarazione di domicilio ex art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., non trova riscontro negli atti processuali. 1.2. Al di là delle circostanze esposte, resta il dato dell'errata interpretazione della norma introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d) del d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150; come puntualmente rilevato dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni, (richiamando Sez. 6, 26 settembre 2023, n. 43320, Rossi, n.m.) ove si dovesse ritenere che l'esistenza di una precedente elezione o dichiarazione di domicilio fosse condizione già sufficiente per garantire la corretta instaurazione del procedimento in grado di appello, l'introduzione della norma dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. sarebbe stata superflua, essendo onere del giudice di appello, già prima dell'operata riforma, quello di esaminare gli atti e, ove avesse rinvenuto una elezione o una dichiarazione di domicilio, disporre le notifiche ai sensi della relativa disciplina. Al contrario, la lettura coordinata della nuova disposizione, in uno con le norme previste in materia di notificazioni dagli artt. 157 ter e 164 cod. proc. pen., rende palese la scelta operata dal legislatore, diretta a condizionare l'efficacia delle dichiarazioni o elezioni di domicilio alla specifica fase processuale cui esse sono collegate, imponendo espressamente (art. 157 ter, comma 3, cod. proc. pen.) l'esecuzione della notificazione dell'atto di citazione a giudizio per effetto della proposta impugnazione in via esclusiva presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1 ter e quater cod. proc. pen.; sicché la sostituzione dell'inciso, contenuto nell'art.164 cod. proc. pen. nella previgente versione (in base al quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento), ha evidentemente escluso la possibilità che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio (Sez. 4, m. 44376 del 19/01/2023, Marino, n.m.). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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