CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 07075/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7075/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 114/2026* * UP 21/01/2026* * Relatore * 33328/2025* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daProcuratore Generale presso Corte d appello di Napolidalla parte civile * * nato a * di * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]dalla parte civile * * nata a * di * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico di* * nato a * * d * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d appello di Napolivisti gli atti il provvedimento impugnato e i ricorsiudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * cheha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsiudito per le parti civili ricorrenti l * * * che si è riportato al ricorso e hachiesto l annullamento della sentenza impugnata depositando nota spese e conclusioni edichiarando che i propri assistiti beneficiano del patrocinio a spese dello Statoudito per l imputato l * * * che ha chiesto la conferma della sentenzaassociandosi alle conclusioni del Procuratore GeneraleRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 16 gennaio 2025 la Corte d appello di Napoli decidendo a seguitodi annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 1° giugno 2022 dellasentenza della Corte d appello di Napoli del 25 febbraio 2020 impugnata da * * inriforma della sentenza del * del Tribunale di * * * * emessa nei suoiconfronti in data 26 giugno 2014 lo ha assolto per insussistenza del fatto dai reati disequestro di persona e violenza sessuale in concorso con altro imputato qui non ricorrentecontestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali megliodescritte nei capi di imputazione in relazione a fatti contestati come commessirispettivamente alla fine del mese di maggio 2013 quanto all art. 605 cod. pen. e alla finedel mese di giugno 2013 quanto al delitto di cui all art. 609 bis cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione sia il ProcuratoreGenerale presso la Corte d appello che la difesa delle parti civili deducendo ciasscuna delleparti ricorrenti un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. * cod. proc. pen.3. Il Procuratore Generale presso la Corte d appello deduce con l unico motivoproposto il vizio di motivazione sulla credibilità della persona offesa e sul governo dellaprova dichiarativa e dei riscontri con profili riflessi di violazione di legge processuale artt.603 627 cod proc. pen. stante il dovere di pieno confronto con il thema decidendumfissato dal rinvio.In sintesi si sostiene che la Corte d appello investita dopo doppio annullamento diriesaminare la credibilità della p.o. avrebbe liquidato l ultima deposizione ud. 19.10.2024con argomentazioni generiche valorizzando minime incongruenze ad es. mancato ricordodella vitiligine e trascurando la coerenza complessiva del narrato e l assenza di motivi diastio o interesse. Il Procuratore Generale invoca il principio per cui le dichiarazioni dellapersona offesa se intrinsecamente credibili possono fondare la responsabilità anche senzariscontri esterni. Si denuncia poi l omessa o inadeguata valutazione delle dichiarazioni di* confidenza immediata della vittima mutato atteggiamento verso gli imputati e delleammissioni dell imputato circa contatti fisici petting .4. La difesa delle parti civili deduce con l unico motivo proposto il vizio di violazione dilegge ed il correlato vizio di motivazione sulla ritenuta inattendibilità e sull omessavalutazione di elementi decisivi.In sintesi si sostiene che la Corte d appello avrebbe selezionato solo i dati ammessidall imputato sottraendosi al dovere di scrutinare l intero compendio dichiarativo né avrebbeconsiderato i limiti linguistici del minore all epoca es. incomprensione del termine“penetrazione anale” . * poi denunciate una serie di illogicità su specifici passaggifattuali i numero dei “rapporti” ed età dell imputato apodittico riferimento a massime diesperienza su eiaculazioni ravvicinate ii fuga e mancata richiesta di aiuto mancataconsiderazione di età/paura/concitazione confusione sulle strade nonostante nonconoscenza dei luoghi iii episodio delle chiavi e inseguimento in auto mancataspiegazione della condotta degli imputati se l allontanamento fosse stato “libero” ivvitiligine contraddittorietà nel valorizzare il mancato ricordo nonostante l ammissione delcontatto fisico “nudi” da parte dell imputato . * ancora denunciata la totale assenza dimotivazione sulla valenza delle dichiarazioni del teste * che confermerebberol immediatezza della confidenza e il mutamento di atteggiamento della p.o. verso gli imputati.Infine la Corte territoriale non avrebbe valorizzato i mutamenti della versione del * negazione/ammissione successiva della fuga e del successivo “riaccompagnamento” .5. E pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte indata 5 gennaio 2026 con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi richiesta rettificata in udienzalimitandola ai soli ricorsi diversi da quello proposto dalla persona offesa maggiorenne.Secondo il PG i ricorsi appaiono infondati. Va premesso che in tema di giudizio dicassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata e l autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa. È ormai consolidato poi l insegnamentogiurisprudenziale secondo cui la deposizione della persona offesa può essere assuntaanche da sola come prova della responsabilità dell imputato purché sia sottoposta a vagliopositivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cuiall art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. che richiedono la presenza di riscontri esternituttavia qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia perciò portatricedi pretese economiche il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quellogenerico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportunoprocedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Nel caso in esame il giudizio dimerito in sede rescissoria non sindacabile in sede di legittimità per i suoi aspetti valutativiritiene che il racconto complessivo della vittima non ha il crisma della attendibilità a causa dimolteplici contraddizioni ed incongruenze del narrato in particolare di quello originariorisalente a momenti più vicini all episodio a giudizio della Corte non sanate dalladeposizione più recente della persona offesa ascoltata a seguito della sentenza rescindentedella Suprema * A parte la non condivisibile decisione di ritenere aprioristicamenteinattendibile la più recente versione dei fatti in quanto la vittima avrebbe nel tempo –verosimilmente “aggiustato il tiro” poiché divenuta ormai persona adulta e consapevole deicontenuti dichiarativi del processo effettivamente le distonie rilevate dalla Corte territorialerendono fortemente critica l attendibilità complessiva della narrazione soprattutto per quantoriguarda la dinamica del sequestro di persona e quella specifica della violenza sessualecosì come peraltro descritta nel capo d imputazione. È vero come sostengono i ricorrentiche sussistono plurimi elementi – non per ultime le dichiarazioni paraconfessioriedell imputato di cui a pag. 10 della sentenza – che conducono ad escludere che il raccontonella sua elaborazione finale invero priva di verosimiglianza sia frutto di una fantasiainfantile perversa ma pur procedendo ad una valutazione frazionata delle dichiarazioni dellapersona offesa il risultato finale cui si perverrebbe sarebbe molto distante dal consentireun affermazione di accertamento del fatto così come formulato nell editto d accusa al piùsembrerebbe configurabile una condotta di petting a carico dell imputato . * lagiurisprudenza che è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorieaccusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritierereggano alla verifica giudiziale del riscontro ove necessario e non sussista interferenzafattuale e logica ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenzalogica con quelle giudicate inattendibili tale da minare la credibilità complessiva e laplausibilità dell intero racconto * 5 n. 25940 del 30/06/2020 * 280103 – 01 nel casoin esame però l operazione interpretativa condurrebbe alla delineazione di un fatto che purpotendo configurare una ipotesi di violenza sessuale petting sarebbe del tutto ellitticarispetto all imputazione e ancor più all effettiva narrazione della parte civile di cui restapregiudicata l attendibilità.6. * pervenute in difesa delle parti civili ricorrenti conclusioni scritte e nota spesein data 15 gennaio 2026 con richiesta del difensore * * * a questaCorte di annullare con o senza rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli lasentenza impugnata con conferma della sentenza di condanna con tutte le relativestatuizioni civili e condannando l imputato alle spese di costituzione di parte civile ammessaal patrocinio a spese dello Stato come da separata nota.7. L * * * in difesa dell imputato in data 17 dicembre 2025 ha fattopervenire una memoria difensiva con allegato ud. 14.12.2023 V * penale Corted Appello di Napoli il cui obiettivo era dimostrare l inattendibilità della persona offesamediante l evidenziazione sistematica di riscontri negativi e contraddizioni tra denunciaincidente probatorio e dibattimento sollecitare l assoluzione “perché il fatto non sussiste” ocomunque ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen. e in subordine la prosecuzionedell istruttoria con perizia sulla capacità testimoniale della p.o. e ulteriori esami.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi trattati oralmente a seguito della tempestiva richiesta di discussione oraleproposta dalla difesa dell imputato attesa l omogeneità dei profili di doglianza svoltimeritano congiunto esame e sono parzialmente fondati.2. Deve anzitutto essere rigettata l eccezione difensiva di difetto di legittimazione delladifesa delle parti civili alla proposizione del ricorso atteso che sin dal primo grado digiudizio risulta dagli atti processuali che la costituzione di parte civile era stata proposta daigenitori dell allora persona offesa minorenne sia in proprio che nella qualità di esercenti lapotestà genitoriale donde il ricorso proposto dalle predette parti civili “in proprio” essendoall atto della proposizione del ricorso divenuta maggiorenne la vittima è senz altroammissibile.3. Tanto premesso per migliore intelligibilità delle impugnazioni e per megliocomprendere l approdo cui è pervenuta questa Corte è utile una sintetica ricognizione dellavicenda processuale. Il procedimento trae origine dall accusa a carico di * * deireati di sequestro di persona art. 605 cod. pen. e violenza sessuale artt. 609bis e609octies cod. pen. in danno del minore * * * una condanna in primogrado rito abbreviato sono seguiti due annullamenti con rinvio da parte di questa Cortesino alla sentenza impugnata della Corte d appello di Napoli giudice del rinvio che haassolto l imputato da entrambi i capi perché “il fatto non sussiste” revocando anche lestatuizioni civili art. 530 comma 2 cod. proc. pen. .3.1. Il ricorso del Procuratore generale denuncia in prevalenza vizio di motivazione con richiamo anche al vizio di violazione di legge per avere la Corte territoriale svalutato lacoerenza globale del racconto della persona offesa e trascurato riscontri esterni inparticolare le dichiarazioni di * * nonché le stesse ammissioni parzialidell imputato petting .3.2. Il ricorso delle parti civili deduce sia violazioni di legge errori di metodo nellavalutazione della prova sia vizi di motivazione in ordine i alla ritenuta inattendibilità dellapersona offesa ii alla lettura illogica di taluni passaggi numero dei “rapporti” fuga emancata richiesta di aiuto episodio delle chiavi vitiligine dell imputato iii all omessaconsiderazione del riscontro rappresentato da * iv alla mancata valorizzazione dicontraddizioni difensive dell imputato.3.3. Le censure dei due ricorsi in particolare in larga parte convergenti si articolanosuquattro assi i metodo di valutazione della prova dichiarativa la Corte d appello avrebbe enfatizzatomicroincongruenze del racconto della p.o. senza dar conto della coerenza intrinseca globalee del nucleo centrale dei fatti adescamento conduzione a casa approccio sessuale esenza motivazione “rafforzata” in ragione dei pregressi rilievi della Cassazione e dellepeculiari difficoltà di un teste minorenne all epoca ii omissione/svalutazione di riscontri esterni soprattutto la testimonianza * confidenza immediata atteggiamento fuggente della p.o. verso gli imputati nei giornisuccessivi e le ammissioni dell imputato petting presenza di * pornografici riscontrata iii illogicità interne del percorso decisorio lettura apodittica del tema “numero deirapporti” fraintendimento semantico tra “più atti” e “più rapporti completi” giudizio diinverosimiglianza sulla fuga e sulla mancata richiesta di aiuto senza calarla nel contesto dietà/paura/luoghi valorizzazione del “non ricordo” della vitiligine come elemento dirimente iv infine il mancato confronto con contraddizioni difensive dell imputato in particolaresulla dinamica della fuga e del “riaccompagnamento”.3.4. La sentenza impugnata tratta separatamente i quattro profili dianzi individuati a quanto al metodo complessivo e la “motivazione rafforzata” sull attendibilità dellap.o. la sentenza dedica un ampia sezione ricostruttiva su attendibilità rinnovazione ex art.603 cod. proc. pen. valore conoscitivo dell ultima deposizione e limiti con richiamo ai dueannullamenti pp. 59 1518 b quanto al “nucleo centrale” del racconto e alle ammissioni dell imputato petting* la Corte d appello riconosce il nucleo adescamento casa * petting visione *e rinvenimento degli stessi pp. 811 1920 tuttavia reputa insuperabili i dubbi su legaturapenetrazione sequestro c quanto al numero dei “rapporti” ed all equivoco semantico la Corte territorialeproblemat izza l incoerenza e la p lausib i l i tà f is io logica età del l imputatointerval l i /e iaculazioni p. 12 d quanto alla dinamica della fuga e alla mancata richiesta risultano una serie dipassaggi argomentativi con valutazione estesa su itinerario “zingari” “signora al balcone”auto in corsa rientro in casa il cui esito è tuttavia negativo in quanto il racconto vieneritenuto poco lineare e scarsamente credibile pp. 1315 e quanto al tema “vitiligine” i giudici territoriali vi dedicano uno specifico paragrafo difficoltà a spiegare il “non ricordo” data la prossimità e la nudità critica all argomento dellascarsa luminosità pp. 1920 f quanto all elemento di riscontro costituito dalle dichiarazioni del teste * nellamotivazione non si rinviene invece una trattazione autonoma e puntuale delle dichiarazioni* quali riscontri esterni della confidenza immediata/atteggiamento successivo il puntoemerge nei ricorsi ma non è esplicitamente vagliato nella sentenza impugnata g quanto alle contraddizioni difensive dell imputato la Corte riporta le versioni rese interrogatorio e poi dichiarazioni spontanee in abbreviato e le confronta con la p.o. ma nonle assume a riscontro decisivo pp. 1011 h infine con riferimento al tema della riqualificazione giuridica dei fatti es. art.609quinquies cod. pen. la Corte esclude qualsiasi tipicità alternativa sia per l età superioreai 15 anni che per l inapplicabilità dell art. 609quinquies cod. pen. e ritiene non sussistentialtre figure di reato p. 21 .4. Al fine di verificare se la Corte riformando in senso assolutorio il precedente giudiziodi condanna intervenuto in primo grado abbia rispettato ex art. 627 cod. proc. pen. il“mandato” conferitole da questa Corte con la seconda sentenza di annullamento con rinvio sentenza n. 33552/2022 del 1/06/2022 è necessario verificare quali erano stati gli elementiche avevano giustificato l annullamento per la seconda volta da parte di questa Cortedovendosi peraltro evidenziare che per costante giurisprudenza di questa Corte il giudiced appello in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo gradonon è tenuto come nel caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria a strutturare lamotivazione della propria decisione in maniera rafforzata ma deve svolgere una criticaargomentata che abbia una rigorosa forza persuasiva la cui mancanza si traduce in vizio dimotivazione per contraddittorietà e illogicità da ultimo * 5 n. 7815 del 08/01/2025 N.* 287634 01 .4.1. La Quarta sezione di questa Corte con sentenza n. 33552/2022 ha annullato ladecisione della Corte d appello di Napoli del 25 febbraio 2020 per manifesta illogicità dellamotivazione relativa all attendibilità della persona offesa * ** annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d appello partenopea siconcentrava su vizi che inficiavano la valutazione probatoria centrale del processo penale acarico di * * accusato di sequestro di persona e violenza sessuale su minore. Lasentenza d appello interveniva da giudice di rinvio dopo un precedente annullamento dellaCassazione del 5 luglio 2016 confermando parzialmente la condanna emessa dal * di* * * * con rito abbreviato ma riqualificando il reato sessuale ex art.609 bis e ter n. 5 cod. pen. in art. 609 bis e ter n. 4 cod. pen.La Corte territoriale aveva ritenuto attendibile la narrazione del minore nonostantecontraddizioni tra denuncia incidente probatorio e altre dichiarazioni spiegandole con stresstraumatico e rimozione psicologica. Tuttavia la Cassazione rilevava che tale giudiziomancava di supporto probatorio adeguato e incideva su entrambi i capi d imputazione sequestro ex art. 605 cod. pen. e violenza sessuale .* le illogicità riscontrate da questa Corte a capacità testimoniale b valutazionedelle contraddizioni. * il primo profilo la Corte d appello escludeva la necessità dellaperizia sulla capacità a testimoniare del * all epoca quindicenne basandosi solosull età e sull autonomia narrativa senza indagare su personalità o disturbi psichici. *assumeva un trauma derivante dalla violenza per giustificare l andamento rapsodico delracconto invocando meccanismi di rimozione senza accertamento tecnico che neverificasse l esistenza e l impatto sulla percezione/referto dei fatti. Tale contraddizionemanifesta violava il principio per cui la valutazione di attendibilità richiede una motivazionelogica e coerente con i dati acquisiti imponendo un approfondimento peritale quando siipotizza un disturbo post traumatico. * il secondo profilo la motivazione dei giudici diappello liquidava incongruenze sostanziali es. numero e autori delle penetrazioni uso diforza ed inganno nel sequestro posizione della signora anziana alla finestra assenza didolore legatura al letto vitiligine dell imputato come dettagli marginali o concitazionemomentanea senza supporto scientifico o probatorio. * Corte censurava l assenza dianalisi sulle ragioni della narrazione di violenza fisica poi ritenuta inverosimile le ipotesicongetturali es. disfunzione erettile rapporto superficiale e l attribuzione arbitraria di trattipersonologici al minore disorientamento culturale timore reverenziale senza evidenze.* quindi una motivazione apparente che non superava adeguatamente i contrastitestimoniali né valorizzava riscontri oggettivi come già censurato nel precedenteannullamento. Il ricorso veniva quindi accolto limitatamente ai motivi fondati da 9 11 12 1920 21 assorbendo le altre censure la sentenza era stata quindi annullata per una rinnovatavalutazione dell attendibilità della vittima demandando al giudice di rinvio anche le speseprocessuali precisando che il sequestro mediante inganno fosse senz altro configurabile costrizione psichica con pericolo per l incolumità escludendo l immutazione del fatto.5. Tanto premesso può quindi procedersi ad esaminare i singoli motivi di ricorsocostruiti attorno ai quattro “assi portanti” supra individuati indicando i punti che a giudiziodel Collegio meritano un supplemento valutativo in sede di merito.5.1. * sulla “metodologia” di valutazione della p.o. e sulla motivazione“rafforzata” rectius maggiormente persuasiva la Corte d appello mostra consapevolezzadel perimetro tracciato dagli annullamenti e dedica ampio spazio a spiegare perché larinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. non ha colmato le incertezze pregresse insistendosu contraddizioni e lacune del racconto e negando la necessità di perizia decorso deltempo non dirimente ai fini dell attendibilità .Si tratta di una risposta strutturata ma selettiva la motivazione spiega perché nonreputa l ultima deposizione idonea a superare i dubbi però non si confronta in modoaltrettanto penetrante con alcuni riscontri esterni e con il tema enfatizzato dai ricorrentidella coerenza globale del narrato rispetto al “nucleo” che la stessa Corte reputa provato. Ledichiarazioni della persona offesa possono certo da sole fondare la condanna seintrinsecamente credibili e coerenti previa accurata verifica della attendibilità potendo laricerca di riscontri esterni fungere da conferma pur non essendo imposta da una regolalegale di prova come per le chiamate in correità. Tale principio è esplicitamente evocatoanche dal Procuratore Generale ed oggetto di una consolidata giurisprudenza di questaCorte si v. tra le tante * 4 n. 30422 del 21/06/2005 * * 232018 – 01 . Alla lucedel materiale versato la Corte d appello accoglie il nucleo adescamento/petting ma ravvisauna frattura probatoria sui segmenti tipici legatura/penetrazione/sequestro . La coerenza diquesto approccio dipende però dall aver valutato tutti i riscontri compreso * che quinon risulta esaminato in modo espresso v. infra .* la Cassazione censura la motivazione sulla credibilità del testeminore e rimetteper nuovo esame il giudice del rinvio deve peraltro confrontarsi analiticamente con leincongruenze evidenziate e con i riscontri idonei la scelta di non disporre perizie è legittimase motivata e non necessaria ex lege ma non può comportare omissioni su elementipotenzialmente corroboranti. In sentenza vi è una trattazione ampia sul perché non far luogoa perizia e su come leggere l ultima deposizione resta tuttavia una lacuna sul punto* v. infra .5.2. Anche in relazione al tema dei rapporti tra Carta di * e testimonianza delminore è ben vero che la violazione dei protocolli non determina inutilizzabilità della provama è altrettanto vero che impone una valutazione particolarmente rigorosa dell attendibilità principio richiamato dalla stessa Corte d appello nella ricostruzione degli annullamenti si v.in termini * 3 n. 5433 del 27/10/2022 dep. 2023 R. * 284136 01 .5.3. Quanto al “numero dei rapporti” alla fuga ed alla mancata richiesta di aiuto laCorte territoriale motiva in positivo la non verosimiglianza di tali passaggi ma l accusa di“apoditticità” ricorso delle * coglie un punto il richiamo a massime di esperienza“fisiologiche” eiaculazioni è sintetico e in parte non corroborato da elementi obiettivi sullafuga la motivazione è ampia ma ancora “indiziaria” valutazione di dettagli “singolari” e nonvalorizza il contesto psicologico minore paura concitazione come sollecitato dai ricorsi.5.4. Quanto al tema della “vitiligine” la motivazione affronta specificamente il punto ereputa difficilmente spiegabile il “non ricordo” criticando l argomento della scarsa luce. Lareplica è puntuale resta tuttavia la controargomentazione del ricorso delle * ilmancato ricordo sarebbe un semplice deficit mnemonico non incompatibile con il contattofisico ammesso dall imputato . La Corte preferisce una lettura “di sfiducia” che non è illogicain sé ma è rigorosa al limite della selettività.5.5. Quanto al tema del riscontro esterno dichiarazioni teste * questo comeanticipato è il punto più critico della motivazione della sentenza impugnata il silenzio o latrattazione meramente implicita su un possibile riscontro esterno immediato — ledichiarazioni * — rende quantomeno incompleta la risposta ai ricorsi che nesottolineano la rilevanza. L omessa esplicita valutazione di un elemento decisivo ai finidell attendibilità integra vizio di motivazione per omissione art. 606 lett. e cod. proc. pen. .In sintesi la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che i la motivazionedeve affrontare e approfondire ogni elemento decisivo sottoposto al giudice altrimenti siconfigura vizio per omessa o apparente motivazione ii l omessa valutazione di un fattostorico elemento probatorio o doglianza significativa – irrilevante se superficiale o parziale –inquina la logica della decisione e legittima la censura per vizio ai sensi dell art. art. 606comma 1 lett.e cod. proc. pen.* Corte ha ribadito questo principio riaffermando l obbligo del giudice dirispondere puntualmente a tutte le censure rilevanti si v. tra le tante da ultimo * 5 n.2733 del 13/12/2024 dep. 2025 * non mass. la quale ha chiarito che lacompletezza motivazionale deve coprire anche specifiche e decisive censure formulate nonsolo dettagli formali della motivazione grafica * 3 n. 33796 del 21/04/2021 *non mass. che ha precisato i requisiti del vizio motivazionale fondato su omessa valutazionedi elementi critici ossia che occorre indicare l atto processuale omesso o travisatoindividuare l elemento fattuale o probatorio incompatibile con la decisione provare l effettivaesistenza dell atto e dell elemento invocati e dimostrare che l omissione infici in manieradecisiva la logica argomentativa del giudice * 1 n. 12712 del 22/02/2023 * nonmass. la quale afferma che il vizio di motivazione emerge anche quando non siaconsiderato un argomento fondamentale espressamente sottoposto spettando alla Corte dilegittimità verificare che siano stati esaminati tutti gli elementi e che la motivazione diaesaustiva e convincente risposta alle ragioni difensive * U n. 930 del 13/12/1995 dep.1996 * * 203428 – 01 secondo cui in tema di sindacato del vizio della motivazioneil compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quellacompiuta dai giudici di merito in ordine all affidabilità delle fonti di prova bensì di stabilire sequesti ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione se abbiano fornito unacorretta interpretazione di essi dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delleparti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delleargomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza dialtre .5.6. * quanto alle contraddizioni dell imputato la Corte d appello registra leoscillazioni difensive negazione poi ammissione di fuga/petting ma le ritiene insufficienti acolmare le incertezze sul “salto” logico verso i fatti più invasivi legatura penetrazionesequestro . La motivazione è presente benché sintetica.5.7. Infine sulle possibili riqualificazioni alternative art. 609quinquies cod. pen. laCorte d appello esclude correttamente per età superiore a 15 anni la riconduzione all art.609quinquies cod. pen. “corruzione di minorenne” riferita ai soggetti di età inferiore ai 14anni e più in generale ad altre fattispecie il profilo è dunque giuridicamente risolto in modocondivisibile.6. In conclusione ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnatarisponde diffusamente ad alcune delle critiche storiche contraddizioni interne del raccontoprogressivo affinamento della narrazione a distanza di anni opzione di non disporre periziadelimitazione del “nucleo” provato ai soli petting e visione di * giustificandol assoluzione ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen. sia per l art. 609bis che per l art. 605cod. pen.Tuttavia rispetto alle doglianze mirate dei ricorsi permane una criticità non marginalel assenza di una valutazione esplicita e puntuale del riscontro costituito dalla deposizione delteste * da entrambi i ricorrenti indicato con argomentazioni puntuali e meritevoli diapprofondimento in sede di rinvio come elemento esterno idoneo a corroborarel immediatezza della confidenza e a spiegare anche psicologicamente la reazione dellavittima nei giorni immediatamente successivi.Tale omissione su un tema decisivo dell annullamento attendibilità/riscontri si prestaa integrare vizio di motivazione per omissione art. 606 lett. e cod. proc. pen. .* ritiene la Corte la gestione dei profili vitiligine e fuga è articolata e nonmanifestamente illogica ma talora stringata nelle basi oggettive massime di esperienza“fisiologiche” pur non essendo pienamente contestualizzata rispetto all età paura econcitazione sottolineate dai ricorrenti.* la riqualificazione alternativa art. 609quinquies cod. pen. è invececorrettamente esclusa in diritto per ragioni tipiche età della vittima .7. Alla luce del perimetro dei motivi il profilo che giustifica l accoglimento parziale conulteriore rinvio ad altra sezione della Corte d appello di Napoli è il vizio di motivazione peromessa valutazione di un riscontro esterno specifico e potenzialmente decisivo *nonché per l illogicità nel governo di alcuni snodi fattuali numero dei “rapporti” comericostruiti contestualizzazione della fuga . Sul resto delimitazione del “nucleo” provatoesclusione di penetrazione/sequestro scelta di non disporre perizia la motivazione appareinvece coerente con il canone di ragionevolezza del dubbio ex art. 530 comma 2 cod. proc.pen.8. In definitiva dunque il giudice del rinvio dovrà i valutare la decisività del “riscontro* tempestività della confidenza mutamento dell atteggiamento della p.o. capacitàcorroborante del segmento “fugainseguimentoricondotta” colmando l omissione valutativadella Corte territoriale nella sentenza qui oggetto di annullamento ii riposizionarel equivoco semantico tra “più atti” e “più rapporti completi” e rivalutare l uso non verificato dimassime di esperienza “fisiologiche” iii contestualizzare la “fuga” tenuto conto dell etàdello stato di paura e della concitazione del momento nonché della non conoscenza deiluoghi per contrastare la valutazione di inverosimiglianza iv raccogliere il “nucleo centraleammesso” adescamento casa * petting * sequestrati come base logica perrivalutare l attendibilità del resto del narrato anche solo in chiave di sufficienza probatoriaminimale v infine valutare gli elementi di riscontro suindicati anche alla luce del dispostodell art. 238 bis cod. proc. pen. tenuto conto dell intervenuta irrevocabilità della sentenza dicondanna emessa all esito del giudizio ordinario nei confronti del concorrente Di * dicui dà atto la stessa sentenza oggetto del presente annullamento pag. 3 ai fini della provadel fatto in essa accertato.9. L impugnata sentenza dev essere conclusivamente annullata con rinvio ad altraSezione della Corte d appello di Napoli per nuovo giudizio in ordine ai profili dianzi indicatiprovvedendo anche all esito del giudizio di merito sulla liquidazione delle spese sostenutedalla difesa delle parti civili in sede di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7075/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 114/2026* * UP 21/01/2026* * Relatore * 33328/2025* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daProcuratore Generale presso Corte d appello di Napolidalla parte civile * * nato a * di * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]dalla parte civile * * nata a * di * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico di* * nato a * * d * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d appello di Napolivisti gli atti il provvedimento impugnato e i ricorsiudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * cheha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsiudito per le parti civili ricorrenti l * * * che si è riportato al ricorso e hachiesto l annullamento della sentenza impugnata depositando nota spese e conclusioni edichiarando che i propri assistiti beneficiano del patrocinio a spese dello Statoudito per l imputato l * * * che ha chiesto la conferma della sentenzaassociandosi alle conclusioni del Procuratore GeneraleRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 16 gennaio 2025 la Corte d appello di Napoli decidendo a seguitodi annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 1° giugno 2022 dellasentenza della Corte d appello di Napoli del 25 febbraio 2020 impugnata da * * inriforma della sentenza del * del Tribunale di * * * * emessa nei suoiconfronti in data 26 giugno 2014 lo ha assolto per insussistenza del fatto dai reati disequestro di persona e violenza sessuale in concorso con altro imputato qui non ricorrentecontestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali megliodescritte nei capi di imputazione in relazione a fatti contestati come commessirispettivamente alla fine del mese di maggio 2013 quanto all art. 605 cod. pen. e alla finedel mese di giugno 2013 quanto al delitto di cui all art. 609 bis cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione sia il ProcuratoreGenerale presso la Corte d appello che la difesa delle parti civili deducendo ciasscuna delleparti ricorrenti un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. * cod. proc. pen.3. Il Procuratore Generale presso la Corte d appello deduce con l unico motivoproposto il vizio di motivazione sulla credibilità della persona offesa e sul governo dellaprova dichiarativa e dei riscontri con profili riflessi di violazione di legge processuale artt.603 627 cod proc. pen. stante il dovere di pieno confronto con il thema decidendumfissato dal rinvio.In sintesi si sostiene che la Corte d appello investita dopo doppio annullamento diriesaminare la credibilità della p.o. avrebbe liquidato l ultima deposizione ud. 19.10.2024con argomentazioni generiche valorizzando minime incongruenze ad es. mancato ricordodella vitiligine e trascurando la coerenza complessiva del narrato e l assenza di motivi diastio o interesse. Il Procuratore Generale invoca il principio per cui le dichiarazioni dellapersona offesa se intrinsecamente credibili possono fondare la responsabilità anche senzariscontri esterni. Si denuncia poi l omessa o inadeguata valutazione delle dichiarazioni di* confidenza immediata della vittima mutato atteggiamento verso gli imputati e delleammissioni dell imputato circa contatti fisici petting .4. La difesa delle parti civili deduce con l unico motivo proposto il vizio di violazione dilegge ed il correlato vizio di motivazione sulla ritenuta inattendibilità e sull omessavalutazione di elementi decisivi.In sintesi si sostiene che la Corte d appello avrebbe selezionato solo i dati ammessidall imputato sottraendosi al dovere di scrutinare l intero compendio dichiarativo né avrebbeconsiderato i limiti linguistici del minore all epoca es. incomprensione del termine“penetrazione anale” . * poi denunciate una serie di illogicità su specifici passaggifattuali i numero dei “rapporti” ed età dell imputato apodittico riferimento a massime diesperienza su eiaculazioni ravvicinate ii fuga e mancata richiesta di aiuto mancataconsiderazione di età/paura/concitazione confusione sulle strade nonostante nonconoscenza dei luoghi iii episodio delle chiavi e inseguimento in auto mancataspiegazione della condotta degli imputati se l allontanamento fosse stato “libero” ivvitiligine contraddittorietà nel valorizzare il mancato ricordo nonostante l ammissione delcontatto fisico “nudi” da parte dell imputato . * ancora denunciata la totale assenza dimotivazione sulla valenza delle dichiarazioni del teste * che confermerebberol immediatezza della confidenza e il mutamento di atteggiamento della p.o. verso gli imputati.Infine la Corte territoriale non avrebbe valorizzato i mutamenti della versione del * negazione/ammissione successiva della fuga e del successivo “riaccompagnamento” .5. E pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte indata 5 gennaio 2026 con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi richiesta rettificata in udienzalimitandola ai soli ricorsi diversi da quello proposto dalla persona offesa maggiorenne.Secondo il PG i ricorsi appaiono infondati. Va premesso che in tema di giudizio dicassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata e l autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa. È ormai consolidato poi l insegnamentogiurisprudenziale secondo cui la deposizione della persona offesa può essere assuntaanche da sola come prova della responsabilità dell imputato purché sia sottoposta a vagliopositivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cuiall art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. che richiedono la presenza di riscontri esternituttavia qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia perciò portatricedi pretese economiche il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quellogenerico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportunoprocedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Nel caso in esame il giudizio dimerito in sede rescissoria non sindacabile in sede di legittimità per i suoi aspetti valutativiritiene che il racconto complessivo della vittima non ha il crisma della attendibilità a causa dimolteplici contraddizioni ed incongruenze del narrato in particolare di quello originariorisalente a momenti più vicini all episodio a giudizio della Corte non sanate dalladeposizione più recente della persona offesa ascoltata a seguito della sentenza rescindentedella Suprema * A parte la non condivisibile decisione di ritenere aprioristicamenteinattendibile la più recente versione dei fatti in quanto la vittima avrebbe nel tempo –verosimilmente “aggiustato il tiro” poiché divenuta ormai persona adulta e consapevole deicontenuti dichiarativi del processo effettivamente le distonie rilevate dalla Corte territorialerendono fortemente critica l attendibilità complessiva della narrazione soprattutto per quantoriguarda la dinamica del sequestro di persona e quella specifica della violenza sessualecosì come peraltro descritta nel capo d imputazione. È vero come sostengono i ricorrentiche sussistono plurimi elementi – non per ultime le dichiarazioni paraconfessioriedell imputato di cui a pag. 10 della sentenza – che conducono ad escludere che il raccontonella sua elaborazione finale invero priva di verosimiglianza sia frutto di una fantasiainfantile perversa ma pur procedendo ad una valutazione frazionata delle dichiarazioni dellapersona offesa il risultato finale cui si perverrebbe sarebbe molto distante dal consentireun affermazione di accertamento del fatto così come formulato nell editto d accusa al piùsembrerebbe configurabile una condotta di petting a carico dell imputato . * lagiurisprudenza che è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorieaccusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritierereggano alla verifica giudiziale del riscontro ove necessario e non sussista interferenzafattuale e logica ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenzalogica con quelle giudicate inattendibili tale da minare la credibilità complessiva e laplausibilità dell intero racconto * 5 n. 25940 del 30/06/2020 * 280103 – 01 nel casoin esame però l operazione interpretativa condurrebbe alla delineazione di un fatto che purpotendo configurare una ipotesi di violenza sessuale petting sarebbe del tutto ellitticarispetto all imputazione e ancor più all effettiva narrazione della parte civile di cui restapregiudicata l attendibilità.6. * pervenute in difesa delle parti civili ricorrenti conclusioni scritte e nota spesein data 15 gennaio 2026 con richiesta del difensore * * * a questaCorte di annullare con o senza rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli lasentenza impugnata con conferma della sentenza di condanna con tutte le relativestatuizioni civili e condannando l imputato alle spese di costituzione di parte civile ammessaal patrocinio a spese dello Stato come da separata nota.7. L * * * in difesa dell imputato in data 17 dicembre 2025 ha fattopervenire una memoria difensiva con allegato ud. 14.12.2023 V * penale Corted Appello di Napoli il cui obiettivo era dimostrare l inattendibilità della persona offesamediante l evidenziazione sistematica di riscontri negativi e contraddizioni tra denunciaincidente probatorio e dibattimento sollecitare l assoluzione “perché il fatto non sussiste” ocomunque ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen. e in subordine la prosecuzionedell istruttoria con perizia sulla capacità testimoniale della p.o. e ulteriori esami.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi trattati oralmente a seguito della tempestiva richiesta di discussione oraleproposta dalla difesa dell imputato attesa l omogeneità dei profili di doglianza svoltimeritano congiunto esame e sono parzialmente fondati.2. Deve anzitutto essere rigettata l eccezione difensiva di difetto di legittimazione delladifesa delle parti civili alla proposizione del ricorso atteso che sin dal primo grado digiudizio risulta dagli atti processuali che la costituzione di parte civile era stata proposta daigenitori dell allora persona offesa minorenne sia in proprio che nella qualità di esercenti lapotestà genitoriale donde il ricorso proposto dalle predette parti civili “in proprio” essendoall atto della proposizione del ricorso divenuta maggiorenne la vittima è senz altroammissibile.3. Tanto premesso per migliore intelligibilità delle impugnazioni e per megliocomprendere l approdo cui è pervenuta questa Corte è utile una sintetica ricognizione dellavicenda processuale. Il procedimento trae origine dall accusa a carico di * * deireati di sequestro di persona art. 605 cod. pen. e violenza sessuale artt. 609bis e609octies cod. pen. in danno del minore * * * una condanna in primogrado rito abbreviato sono seguiti due annullamenti con rinvio da parte di questa Cortesino alla sentenza impugnata della Corte d appello di Napoli giudice del rinvio che haassolto l imputato da entrambi i capi perché “il fatto non sussiste” revocando anche lestatuizioni civili art. 530 comma 2 cod. proc. pen. .3.1. Il ricorso del Procuratore generale denuncia in prevalenza vizio di motivazione con richiamo anche al vizio di violazione di legge per avere la Corte territoriale svalutato lacoerenza globale del racconto della persona offesa e trascurato riscontri esterni inparticolare le dichiarazioni di * * nonché le stesse ammissioni parzialidell imputato petting .3.2. Il ricorso delle parti civili deduce sia violazioni di legge errori di metodo nellavalutazione della prova sia vizi di motivazione in ordine i alla ritenuta inattendibilità dellapersona offesa ii alla lettura illogica di taluni passaggi numero dei “rapporti” fuga emancata richiesta di aiuto episodio delle chiavi vitiligine dell imputato iii all omessaconsiderazione del riscontro rappresentato da * iv alla mancata valorizzazione dicontraddizioni difensive dell imputato.3.3. Le censure dei due ricorsi in particolare in larga parte convergenti si articolanosuquattro assi i metodo di valutazione della prova dichiarativa la Corte d appello avrebbe enfatizzatomicroincongruenze del racconto della p.o. senza dar conto della coerenza intrinseca globalee del nucleo centrale dei fatti adescamento conduzione a casa approccio sessuale esenza motivazione “rafforzata” in ragione dei pregressi rilievi della Cassazione e dellepeculiari difficoltà di un teste minorenne all epoca ii omissione/svalutazione di riscontri esterni soprattutto la testimonianza * confidenza immediata atteggiamento fuggente della p.o. verso gli imputati nei giornisuccessivi e le ammissioni dell imputato petting presenza di * pornografici riscontrata iii illogicità interne del percorso decisorio lettura apodittica del tema “numero deirapporti” fraintendimento semantico tra “più atti” e “più rapporti completi” giudizio diinverosimiglianza sulla fuga e sulla mancata richiesta di aiuto senza calarla nel contesto dietà/paura/luoghi valorizzazione del “non ricordo” della vitiligine come elemento dirimente iv infine il mancato confronto con contraddizioni difensive dell imputato in particolaresulla dinamica della fuga e del “riaccompagnamento”.3.4. La sentenza impugnata tratta separatamente i quattro profili dianzi individuati a quanto al metodo complessivo e la “motivazione rafforzata” sull attendibilità dellap.o. la sentenza dedica un ampia sezione ricostruttiva su attendibilità rinnovazione ex art.603 cod. proc. pen. valore conoscitivo dell ultima deposizione e limiti con richiamo ai dueannullamenti pp. 59 1518 b quanto al “nucleo centrale” del racconto e alle ammissioni dell imputato petting* la Corte d appello riconosce il nucleo adescamento casa * petting visione *e rinvenimento degli stessi pp. 811 1920 tuttavia reputa insuperabili i dubbi su legaturapenetrazione sequestro c quanto al numero dei “rapporti” ed all equivoco semantico la Corte territorialeproblemat izza l incoerenza e la p lausib i l i tà f is io logica età del l imputatointerval l i /e iaculazioni p. 12 d quanto alla dinamica della fuga e alla mancata richiesta risultano una serie dipassaggi argomentativi con valutazione estesa su itinerario “zingari” “signora al balcone”auto in corsa rientro in casa il cui esito è tuttavia negativo in quanto il racconto vieneritenuto poco lineare e scarsamente credibile pp. 1315 e quanto al tema “vitiligine” i giudici territoriali vi dedicano uno specifico paragrafo difficoltà a spiegare il “non ricordo” data la prossimità e la nudità critica all argomento dellascarsa luminosità pp. 1920 f quanto all elemento di riscontro costituito dalle dichiarazioni del teste * nellamotivazione non si rinviene invece una trattazione autonoma e puntuale delle dichiarazioni* quali riscontri esterni della confidenza immediata/atteggiamento successivo il puntoemerge nei ricorsi ma non è esplicitamente vagliato nella sentenza impugnata g quanto alle contraddizioni difensive dell imputato la Corte riporta le versioni rese interrogatorio e poi dichiarazioni spontanee in abbreviato e le confronta con la p.o. ma nonle assume a riscontro decisivo pp. 1011 h infine con riferimento al tema della riqualificazione giuridica dei fatti es. art.609quinquies cod. pen. la Corte esclude qualsiasi tipicità alternativa sia per l età superioreai 15 anni che per l inapplicabilità dell art. 609quinquies cod. pen. e ritiene non sussistentialtre figure di reato p. 21 .4. Al fine di verificare se la Corte riformando in senso assolutorio il precedente giudiziodi condanna intervenuto in primo grado abbia rispettato ex art. 627 cod. proc. pen. il“mandato” conferitole da questa Corte con la seconda sentenza di annullamento con rinvio sentenza n. 33552/2022 del 1/06/2022 è necessario verificare quali erano stati gli elementiche avevano giustificato l annullamento per la seconda volta da parte di questa Cortedovendosi peraltro evidenziare che per costante giurisprudenza di questa Corte il giudiced appello in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo gradonon è tenuto come nel caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria a strutturare lamotivazione della propria decisione in maniera rafforzata ma deve svolgere una criticaargomentata che abbia una rigorosa forza persuasiva la cui mancanza si traduce in vizio dimotivazione per contraddittorietà e illogicità da ultimo * 5 n. 7815 del 08/01/2025 N.* 287634 01 .4.1. La Quarta sezione di questa Corte con sentenza n. 33552/2022 ha annullato ladecisione della Corte d appello di Napoli del 25 febbraio 2020 per manifesta illogicità dellamotivazione relativa all attendibilità della persona offesa * ** annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d appello partenopea siconcentrava su vizi che inficiavano la valutazione probatoria centrale del processo penale acarico di * * accusato di sequestro di persona e violenza sessuale su minore. Lasentenza d appello interveniva da giudice di rinvio dopo un precedente annullamento dellaCassazione del 5 luglio 2016 confermando parzialmente la condanna emessa dal * di* * * * con rito abbreviato ma riqualificando il reato sessuale ex art.609 bis e ter n. 5 cod. pen. in art. 609 bis e ter n. 4 cod. pen.La Corte territoriale aveva ritenuto attendibile la narrazione del minore nonostantecontraddizioni tra denuncia incidente probatorio e altre dichiarazioni spiegandole con stresstraumatico e rimozione psicologica. Tuttavia la Cassazione rilevava che tale giudiziomancava di supporto probatorio adeguato e incideva su entrambi i capi d imputazione sequestro ex art. 605 cod. pen. e violenza sessuale .* le illogicità riscontrate da questa Corte a capacità testimoniale b valutazionedelle contraddizioni. * il primo profilo la Corte d appello escludeva la necessità dellaperizia sulla capacità a testimoniare del * all epoca quindicenne basandosi solosull età e sull autonomia narrativa senza indagare su personalità o disturbi psichici. *assumeva un trauma derivante dalla violenza per giustificare l andamento rapsodico delracconto invocando meccanismi di rimozione senza accertamento tecnico che neverificasse l esistenza e l impatto sulla percezione/referto dei fatti. Tale contraddizionemanifesta violava il principio per cui la valutazione di attendibilità richiede una motivazionelogica e coerente con i dati acquisiti imponendo un approfondimento peritale quando siipotizza un disturbo post traumatico. * il secondo profilo la motivazione dei giudici diappello liquidava incongruenze sostanziali es. numero e autori delle penetrazioni uso diforza ed inganno nel sequestro posizione della signora anziana alla finestra assenza didolore legatura al letto vitiligine dell imputato come dettagli marginali o concitazionemomentanea senza supporto scientifico o probatorio. * Corte censurava l assenza dianalisi sulle ragioni della narrazione di violenza fisica poi ritenuta inverosimile le ipotesicongetturali es. disfunzione erettile rapporto superficiale e l attribuzione arbitraria di trattipersonologici al minore disorientamento culturale timore reverenziale senza evidenze.* quindi una motivazione apparente che non superava adeguatamente i contrastitestimoniali né valorizzava riscontri oggettivi come già censurato nel precedenteannullamento. Il ricorso veniva quindi accolto limitatamente ai motivi fondati da 9 11 12 1920 21 assorbendo le altre censure la sentenza era stata quindi annullata per una rinnovatavalutazione dell attendibilità della vittima demandando al giudice di rinvio anche le speseprocessuali precisando che il sequestro mediante inganno fosse senz altro configurabile costrizione psichica con pericolo per l incolumità escludendo l immutazione del fatto.5. Tanto premesso può quindi procedersi ad esaminare i singoli motivi di ricorsocostruiti attorno ai quattro “assi portanti” supra individuati indicando i punti che a giudiziodel Collegio meritano un supplemento valutativo in sede di merito.5.1. * sulla “metodologia” di valutazione della p.o. e sulla motivazione“rafforzata” rectius maggiormente persuasiva la Corte d appello mostra consapevolezzadel perimetro tracciato dagli annullamenti e dedica ampio spazio a spiegare perché larinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. non ha colmato le incertezze pregresse insistendosu contraddizioni e lacune del racconto e negando la necessità di perizia decorso deltempo non dirimente ai fini dell attendibilità .Si tratta di una risposta strutturata ma selettiva la motivazione spiega perché nonreputa l ultima deposizione idonea a superare i dubbi però non si confronta in modoaltrettanto penetrante con alcuni riscontri esterni e con il tema enfatizzato dai ricorrentidella coerenza globale del narrato rispetto al “nucleo” che la stessa Corte reputa provato. Ledichiarazioni della persona offesa possono certo da sole fondare la condanna seintrinsecamente credibili e coerenti previa accurata verifica della attendibilità potendo laricerca di riscontri esterni fungere da conferma pur non essendo imposta da una regolalegale di prova come per le chiamate in correità. Tale principio è esplicitamente evocatoanche dal Procuratore Generale ed oggetto di una consolidata giurisprudenza di questaCorte si v. tra le tante * 4 n. 30422 del 21/06/2005 * * 232018 – 01 . Alla lucedel materiale versato la Corte d appello accoglie il nucleo adescamento/petting ma ravvisauna frattura probatoria sui segmenti tipici legatura/penetrazione/sequestro . La coerenza diquesto approccio dipende però dall aver valutato tutti i riscontri compreso * che quinon risulta esaminato in modo espresso v. infra .* la Cassazione censura la motivazione sulla credibilità del testeminore e rimetteper nuovo esame il giudice del rinvio deve peraltro confrontarsi analiticamente con leincongruenze evidenziate e con i riscontri idonei la scelta di non disporre perizie è legittimase motivata e non necessaria ex lege ma non può comportare omissioni su elementipotenzialmente corroboranti. In sentenza vi è una trattazione ampia sul perché non far luogoa perizia e su come leggere l ultima deposizione resta tuttavia una lacuna sul punto* v. infra .5.2. Anche in relazione al tema dei rapporti tra Carta di * e testimonianza delminore è ben vero che la violazione dei protocolli non determina inutilizzabilità della provama è altrettanto vero che impone una valutazione particolarmente rigorosa dell attendibilità principio richiamato dalla stessa Corte d appello nella ricostruzione degli annullamenti si v.in termini * 3 n. 5433 del 27/10/2022 dep. 2023 R. * 284136 01 .5.3. Quanto al “numero dei rapporti” alla fuga ed alla mancata richiesta di aiuto laCorte territoriale motiva in positivo la non verosimiglianza di tali passaggi ma l accusa di“apoditticità” ricorso delle * coglie un punto il richiamo a massime di esperienza“fisiologiche” eiaculazioni è sintetico e in parte non corroborato da elementi obiettivi sullafuga la motivazione è ampia ma ancora “indiziaria” valutazione di dettagli “singolari” e nonvalorizza il contesto psicologico minore paura concitazione come sollecitato dai ricorsi.5.4. Quanto al tema della “vitiligine” la motivazione affronta specificamente il punto ereputa difficilmente spiegabile il “non ricordo” criticando l argomento della scarsa luce. Lareplica è puntuale resta tuttavia la controargomentazione del ricorso delle * ilmancato ricordo sarebbe un semplice deficit mnemonico non incompatibile con il contattofisico ammesso dall imputato . La Corte preferisce una lettura “di sfiducia” che non è illogicain sé ma è rigorosa al limite della selettività.5.5. Quanto al tema del riscontro esterno dichiarazioni teste * questo comeanticipato è il punto più critico della motivazione della sentenza impugnata il silenzio o latrattazione meramente implicita su un possibile riscontro esterno immediato — ledichiarazioni * — rende quantomeno incompleta la risposta ai ricorsi che nesottolineano la rilevanza. L omessa esplicita valutazione di un elemento decisivo ai finidell attendibilità integra vizio di motivazione per omissione art. 606 lett. e cod. proc. pen. .In sintesi la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che i la motivazionedeve affrontare e approfondire ogni elemento decisivo sottoposto al giudice altrimenti siconfigura vizio per omessa o apparente motivazione ii l omessa valutazione di un fattostorico elemento probatorio o doglianza significativa – irrilevante se superficiale o parziale –inquina la logica della decisione e legittima la censura per vizio ai sensi dell art. art. 606comma 1 lett.e cod. proc. pen.* Corte ha ribadito questo principio riaffermando l obbligo del giudice dirispondere puntualmente a tutte le censure rilevanti si v. tra le tante da ultimo * 5 n.2733 del 13/12/2024 dep. 2025 * non mass. la quale ha chiarito che lacompletezza motivazionale deve coprire anche specifiche e decisive censure formulate nonsolo dettagli formali della motivazione grafica * 3 n. 33796 del 21/04/2021 *non mass. che ha precisato i requisiti del vizio motivazionale fondato su omessa valutazionedi elementi critici ossia che occorre indicare l atto processuale omesso o travisatoindividuare l elemento fattuale o probatorio incompatibile con la decisione provare l effettivaesistenza dell atto e dell elemento invocati e dimostrare che l omissione infici in manieradecisiva la logica argomentativa del giudice * 1 n. 12712 del 22/02/2023 * nonmass. la quale afferma che il vizio di motivazione emerge anche quando non siaconsiderato un argomento fondamentale espressamente sottoposto spettando alla Corte dilegittimità verificare che siano stati esaminati tutti gli elementi e che la motivazione diaesaustiva e convincente risposta alle ragioni difensive * U n. 930 del 13/12/1995 dep.1996 * * 203428 – 01 secondo cui in tema di sindacato del vizio della motivazioneil compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quellacompiuta dai giudici di merito in ordine all affidabilità delle fonti di prova bensì di stabilire sequesti ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione se abbiano fornito unacorretta interpretazione di essi dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delleparti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delleargomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza dialtre .5.6. * quanto alle contraddizioni dell imputato la Corte d appello registra leoscillazioni difensive negazione poi ammissione di fuga/petting ma le ritiene insufficienti acolmare le incertezze sul “salto” logico verso i fatti più invasivi legatura penetrazionesequestro . La motivazione è presente benché sintetica.5.7. Infine sulle possibili riqualificazioni alternative art. 609quinquies cod. pen. laCorte d appello esclude correttamente per età superiore a 15 anni la riconduzione all art.609quinquies cod. pen. “corruzione di minorenne” riferita ai soggetti di età inferiore ai 14anni e più in generale ad altre fattispecie il profilo è dunque giuridicamente risolto in modocondivisibile.6. In conclusione ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnatarisponde diffusamente ad alcune delle critiche storiche contraddizioni interne del raccontoprogressivo affinamento della narrazione a distanza di anni opzione di non disporre periziadelimitazione del “nucleo” provato ai soli petting e visione di * giustificandol assoluzione ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen. sia per l art. 609bis che per l art. 605cod. pen.Tuttavia rispetto alle doglianze mirate dei ricorsi permane una criticità non marginalel assenza di una valutazione esplicita e puntuale del riscontro costituito dalla deposizione delteste * da entrambi i ricorrenti indicato con argomentazioni puntuali e meritevoli diapprofondimento in sede di rinvio come elemento esterno idoneo a corroborarel immediatezza della confidenza e a spiegare anche psicologicamente la reazione dellavittima nei giorni immediatamente successivi.Tale omissione su un tema decisivo dell annullamento attendibilità/riscontri si prestaa integrare vizio di motivazione per omissione art. 606 lett. e cod. proc. pen. .* ritiene la Corte la gestione dei profili vitiligine e fuga è articolata e nonmanifestamente illogica ma talora stringata nelle basi oggettive massime di esperienza“fisiologiche” pur non essendo pienamente contestualizzata rispetto all età paura econcitazione sottolineate dai ricorrenti.* la riqualificazione alternativa art. 609quinquies cod. pen. è invececorrettamente esclusa in diritto per ragioni tipiche età della vittima .7. Alla luce del perimetro dei motivi il profilo che giustifica l accoglimento parziale conulteriore rinvio ad altra sezione della Corte d appello di Napoli è il vizio di motivazione peromessa valutazione di un riscontro esterno specifico e potenzialmente decisivo *nonché per l illogicità nel governo di alcuni snodi fattuali numero dei “rapporti” comericostruiti contestualizzazione della fuga . Sul resto delimitazione del “nucleo” provatoesclusione di penetrazione/sequestro scelta di non disporre perizia la motivazione appareinvece coerente con il canone di ragionevolezza del dubbio ex art. 530 comma 2 cod. proc.pen.8. In definitiva dunque il giudice del rinvio dovrà i valutare la decisività del “riscontro* tempestività della confidenza mutamento dell atteggiamento della p.o. capacitàcorroborante del segmento “fugainseguimentoricondotta” colmando l omissione valutativadella Corte territoriale nella sentenza qui oggetto di annullamento ii riposizionarel equivoco semantico tra “più atti” e “più rapporti completi” e rivalutare l uso non verificato dimassime di esperienza “fisiologiche” iii contestualizzare la “fuga” tenuto conto dell etàdello stato di paura e della concitazione del momento nonché della non conoscenza deiluoghi per contrastare la valutazione di inverosimiglianza iv raccogliere il “nucleo centraleammesso” adescamento casa * petting * sequestrati come base logica perrivalutare l attendibilità del resto del narrato anche solo in chiave di sufficienza probatoriaminimale v infine valutare gli elementi di riscontro suindicati anche alla luce del dispostodell art. 238 bis cod. proc. pen. tenuto conto dell intervenuta irrevocabilità della sentenza dicondanna emessa all esito del giudizio ordinario nei confronti del concorrente Di * dicui dà atto la stessa sentenza oggetto del presente annullamento pag. 3 ai fini della provadel fatto in essa accertato.9. L impugnata sentenza dev essere conclusivamente annullata con rinvio ad altraSezione della Corte d appello di Napoli per nuovo giudizio in ordine ai profili dianzi indicatiprovvedendo anche all esito del giudizio di merito sulla liquidazione delle spese sostenutedalla difesa delle parti civili in sede di legittimità. *Rigetta l eccezione di difetto di legittimazione della parte civile alla proposizionedell impugnazione. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altraSezione della Corte di appello di Napoli cui rimette anche la liquidazione delle spese tra leparti per questo grado di legittimità.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta l eccezione di difetto di legittimazione della parte civile alla proposizionedell impugnazione. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altraSezione della Corte di appello di Napoli cui rimette anche la liquidazione delle spese tra leparti per questo grado di legittimità.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *