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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37729/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria già versata in atti e deposita nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta integralmente ai motivi e ne chiede l'accoglimento Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Catania del 26 gennaio 2022, che ha confermato la sentenza con la quale il tribunale imonocratico di Ragusa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il delitto di lesioni personali, aggravate dall'uso di un'arma - un bastone - in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.Tramite il difensore è stato articolato un unico motivo di ricorso, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa.

Le dichiarazioni rese dall'imputato in sede d'esame dibattimentale sarebbero attendibili, a differenza di quelle rilasciate dalla persona offesa ed unico testimone, [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe raccontato di essersi limitato, una volta aggredito, ad allontanare l'azione violenta altrui senza reagire attivamente, mentre l'imputato, dopo l'alterco, si è rivolto ai sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale, la cui certificazione attesta lesioni di una certa entità, che proverebbero il mendacio della versione della persona offesa, peraltro costituitasi parte civile; in realtà, sarebbe stato l'imputato a difendersi sia pure con l'uso del bastone - e la preferibilità della sua narrazione avrebbe imposto il riconoscimento, ,a suo favore, della causa di giustificazione della legittima difesa. 2.In data 5 giugno 2023 il difensore della parte civile ha fatto pervenire memoria difensiva.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile e non sfugge a critiche di genericità e manifesta infondatezza. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro).

L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione • per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 2.È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). 3.Conne noto, nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4.La Corte territoriale ha ritenuto non dirimente, ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 52 cod. pen., la presenza del referto medico attestante l'arrecamento, in pari data, di lesioni personali in capo all'imputato, in quanto circostanza "pienamente compatibile con la colluttazione intercorsa tra le parti".

Sotto questo profilo, la sentenza impugnata - con la quale il motivo di ricorso non si confronta - ha fatto buon governo di un risalente principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità, a cui il collegio intende dare continuità nell'esame del caso in scrutinio, secondo il quale le lesioni volontarie reciproche tra due contendenti non implicano necessariamente che uno di essi abbia agito in istato di legittima difesa, ed anzi la causa di giustificazione non può ricorrere se i protagonisti si siano abbandonati ad aggressioni e violenze reciproche (sez. 5, n. 47859 del 24/10/2019,F., Rv. 277154; sez. 5, n.31633 del 24/06/2008, Biscarini, Rv. 241352; sez. 5, n. 4016 del 1982; sez. 1, n. 4313 del 17/11/1978).

Tanto si è verificato nella vicenda oggetto del vaglio odierno, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, congrua e per nulla illogica, in base alla quale è scaturita una lite per questioni di vicinato tra la parte civile e l'imputato, il quale ha usato - per sua medesima ammissione - un bastone lungo 110 cm. per colpire l'antagonista, sequestrato e confiscato; la persona offesa è stata attinta più volte ed il referto medico delle lesioni prodotte ne hanno riscontrato la versione testimoniale.

In tale contesto, le ragioni esposte dal ricorrente - che inviterebbero, peraltro, la Corte di Cassazione ad una non consentita rivalutazione del materiale probatorio e del giudizio di credibilità dei racconti dei diretti interessati - si presentano assertive ed inconducenti, perché anche se non fosse vero che il Mangione si sarebbe limitato a "parare" i colpi altrui ma avrebbe t fattivamente aggredito l'imputato, una tale ricostruzione non consentirebbe punto di delineare, a favore di costui, gli estremi dell'invocata causa di giustificazione.

Il motivo di ricorso, pertanto, è pure manifestamente infondato. 5.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 6.L'imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (la qUale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell'imputato per là tutela dei propri interessi ed è comparsa all'udienza di discussione orale (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez.

U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 3000, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria già versata in atti e deposita nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta integralmente ai motivi e ne chiede l'accoglimento Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Catania del 26 gennaio 2022, che ha confermato la sentenza con la quale il tribunale imonocratico di Ragusa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il delitto di lesioni personali, aggravate dall'uso di un'arma - un bastone - in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.Tramite il difensore è stato articolato un unico motivo di ricorso, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa. Le dichiarazioni rese dall'imputato in sede d'esame dibattimentale sarebbero attendibili, a differenza di quelle rilasciate dalla persona offesa ed unico testimone, [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe raccontato di essersi limitato, una volta aggredito, ad allontanare l'azione violenta altrui senza reagire attivamente, mentre l'imputato, dopo l'alterco, si è rivolto ai sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale, la cui certificazione attesta lesioni di una certa entità, che proverebbero il mendacio della versione della persona offesa, peraltro costituitasi parte civile; in realtà, sarebbe stato l'imputato a difendersi sia pure con l'uso del bastone - e la preferibilità della sua narrazione avrebbe imposto il riconoscimento, ,a suo favore, della causa di giustificazione della legittima difesa. 2.In data 5 giugno 2023 il difensore della parte civile ha fatto pervenire memoria difensiva. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile e non sfugge a critiche di genericità e manifesta infondatezza. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione • per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 2.È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). 3.Conne noto, nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4.La Corte territoriale ha ritenuto non dirimente, ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 52 cod. pen., la presenza del referto medico attestante l'arrecamento, in pari data, di lesioni personali in capo all'imputato, in quanto circostanza "pienamente compatibile con la colluttazione intercorsa tra le parti". Sotto questo profilo, la sentenza impugnata - con la quale il motivo di ricorso non si confronta - ha fatto buon governo di un risalente principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità, a cui il collegio intende dare continuità nell'esame del caso in scrutinio, secondo il quale le lesioni volontarie reciproche tra due contendenti non implicano necessariamente che uno di essi abbia agito in istato di legittima difesa, ed anzi la causa di giustificazione non può ricorrere se i protagonisti si siano abbandonati ad aggressioni e violenze reciproche (sez. 5, n. 47859 del 24/10/2019,F., Rv. 277154; sez. 5, n.31633 del 24/06/2008, Biscarini, Rv. 241352; sez. 5, n. 4016 del 1982; sez. 1, n. 4313 del 17/11/1978). Tanto si è verificato nella vicenda oggetto del vaglio odierno, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, congrua e per nulla illogica, in base alla quale è scaturita una lite per questioni di vicinato tra la parte civile e l'imputato, il quale ha usato - per sua medesima ammissione - un bastone lungo 110 cm. per colpire l'antagonista, sequestrato e confiscato; la persona offesa è stata attinta più volte ed il referto medico delle lesioni prodotte ne hanno riscontrato la versione testimoniale. In tale contesto, le ragioni esposte dal ricorrente - che inviterebbero, peraltro, la Corte di Cassazione ad una non consentita rivalutazione del materiale probatorio e del giudizio di credibilità dei racconti dei diretti interessati - si presentano assertive ed inconducenti, perché anche se non fosse vero che il Mangione si sarebbe limitato a "parare" i colpi altrui ma avrebbe t fattivamente aggredito l'imputato, una tale ricostruzione non consentirebbe punto di delineare, a favore di costui, gli estremi dell'invocata causa di giustificazione. Il motivo di ricorso, pertanto, è pure manifestamente infondato. 5.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 6.L'imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (la qUale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell'imputato per là tutela dei propri interessi ed è comparsa all'udienza di discussione orale (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 3000, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro
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