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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 34176/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Int (hiPs avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 15 marzo 2024 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata il 2 novembre 2023 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata chiesta la dichiarazione di inefficacia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 6237/2007, emessa dal Tribunale di Prato il 4 luglio 2007, per omessa regolare notifica dell'estratto contumaciale del provvedimento, con contestuale istanza di dichiarazione di inefficacia anche dell'ordine di carcerazione e conseguente restituzione nei termini per impugnare.

Il giudice dell'esecuzione, valutata la sussistenza delle condizioni che radicavano la propria competenza a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., ha ritenuto efficace il titolo esecutivo per essere stato notificato l'estratto contumaciale a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Tale adempimento è stato giudicato giustificato alla luce della inidoneità dell'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia nominato nel corso del procedimento, stante la rinuncia al mandato da parte del difensore che aveva anche dichiarato di non conoscere l'imputato e di non essere in grado di rintracciarlo.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge processuale ai sensi degli artt. 161, 548, comma 3 e 670, cod. proc. pen.

Il difensore di fiducia domiciliatario, pur avendo rinunciato al mandato, non aveva mai rifiutato il domicilio eletto da parte dell'imputato.

Da ciò derivava l'impossibilità di eseguire le notifiche ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. la cui applicazione, secondo la formulazione applicabile ratione temporis, presupponeva l'impossibilità, insufficienza o inidoneità dell'elezione di domicilio.

2.2. Con il secondo motivo ha eccepito l'assenza di motivazione in punto di istanza di restituzione nei termini, essendosi concentrata l'ordinanza solo sul profilo della regolare formazione del titolo esecutivo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] tj

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo di ricorso riguarda la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza emessa dal Tribunale di Prato il 4 luglio 2007 ed è fondato.

Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto regolare la notifica eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nonostante l'intervenuta nomina di un difensore di fiducia ela contestuale elezione di domicilio presso detto difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza impugnata ha escluso che l'intervenuta revoca della nomina difensiva, in uno con la dichiarazione del professionista di non conoscere l'imputato e di non sapere come rintracciarlo, costituisse elemento idoneo a giustificare la notifica presso il difensore fiduciario (ormai privo di effettivo mandato difensivo) e giustificasse, invece, la notifica presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

L'assunto non è corretto, come concordemente rilevato dal ricorrente e dal Procuratore generale.

Invero, deve essere ricordato che «l'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nelle forme prescritte e che, di conseguenza, qualora il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non comporta revoca dell'elezione ab origine effettuata» (Sez. 1, n. 22760 del 29/3/2007, Bardhi, Rv. 236789; Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Bouhlga, Rv. 246387; Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234; Sez. 3, n. 4370 del 06/12/2022, Rodrigues, n. m. e, fra le più recenti, Sez. 2, n. 2887 del 21/12/2023, dep. 2024, Luano, n.m. ).

In tal senso rileva anche il principio, più volte affermato, secondo cui «la rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, con contestuale espressa dichiarazione, comunicata all'autorità procedente, di non accettare le notifiche presso il proprio studio, priva di efficacia anche la precedente elezione di domicilio, che diviene inidonea ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto non in grado di assolvere alla funzione propria di garantire la conoscenza degli atti del processo» (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019- 02; in tal senso anche Sez. 3, n. 20355 del 04/04/2024, C., Rv. 286359, sebbene massimata diversamente).

La validità dell'elezione di domicilio ha natura ultrattiva e cessa nel caso di revoca che sia accompagnata dalla espressa rinuncia del difensore ad accettare le notifiche, non essendo sufficiente la sola dichiarazione (peraltro, genericamente riportata nell'ordinanza impugnata) di «non conoscere» l'imputato che ha eletto domicilio.

Ciò integra una prima causa di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

3. E' fondato anche il secondo motivo in quanto l'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, nel caso in cui (come nel caso in esame) venga eccepita, oltre alla richiesta di non esecutività del provvedimento, anche la sussistenza dei presupposti per la restituzione nel termine a norma dell'art. 175 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione.

Compito del giudice di rinvio sarà, dunque, anche quello di decidere sulla richiesta di restituzione nel termine, nel caso in cui provveda ai sensi dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Alcun provvedimento, infine, va disposto in punto di scarcerazione del ricorrente in quanto risulta che la sentenza della cui esecutività si controverte riguarda una pena a sette mesi di reclusione e 500 euro di multa inserita in un cumulo con altra pena di due anni e un mese di reclusione e 570 euro di multa.

La pena complessiva è dunque pari a due anni, otto mesi di reclusione e 1.070 euro di multa.

Il «fine pena» risulta indicato alla data del 7 giugno 2026: pertanto, anche eliminata la pena relativa alla sentenza di cui al provvedimento impugnato, non consegue, allo stato, il venir meno del titolo di detenzione.

5. Da quanto esposto discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze che, nel nuovo giudizio, si atterrà ai principi di diritto sin qui illustrati.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Int (hiPs avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 15 marzo 2024 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata il 2 novembre 2023 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata chiesta la dichiarazione di inefficacia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 6237/2007, emessa dal Tribunale di Prato il 4 luglio 2007, per omessa regolare notifica dell'estratto contumaciale del provvedimento, con contestuale istanza di dichiarazione di inefficacia anche dell'ordine di carcerazione e conseguente restituzione nei termini per impugnare. Il giudice dell'esecuzione, valutata la sussistenza delle condizioni che radicavano la propria competenza a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., ha ritenuto efficace il titolo esecutivo per essere stato notificato l'estratto contumaciale a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Tale adempimento è stato giudicato giustificato alla luce della inidoneità dell'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia nominato nel corso del procedimento, stante la rinuncia al mandato da parte del difensore che aveva anche dichiarato di non conoscere l'imputato e di non essere in grado di rintracciarlo. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge processuale ai sensi degli artt. 161, 548, comma 3 e 670, cod. proc. pen. Il difensore di fiducia domiciliatario, pur avendo rinunciato al mandato, non aveva mai rifiutato il domicilio eletto da parte dell'imputato. Da ciò derivava l'impossibilità di eseguire le notifiche ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. la cui applicazione, secondo la formulazione applicabile ratione temporis, presupponeva l'impossibilità, insufficienza o inidoneità dell'elezione di domicilio. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito l'assenza di motivazione in punto di istanza di restituzione nei termini, essendosi concentrata l'ordinanza solo sul profilo della regolare formazione del titolo esecutivo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] tj 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo di ricorso riguarda la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza emessa dal Tribunale di Prato il 4 luglio 2007 ed è fondato. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto regolare la notifica eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nonostante l'intervenuta nomina di un difensore di fiducia ela contestuale elezione di domicilio presso detto difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata ha escluso che l'intervenuta revoca della nomina difensiva, in uno con la dichiarazione del professionista di non conoscere l'imputato e di non sapere come rintracciarlo, costituisse elemento idoneo a giustificare la notifica presso il difensore fiduciario (ormai privo di effettivo mandato difensivo) e giustificasse, invece, la notifica presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. L'assunto non è corretto, come concordemente rilevato dal ricorrente e dal Procuratore generale. Invero, deve essere ricordato che «l'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nelle forme prescritte e che, di conseguenza, qualora il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non comporta revoca dell'elezione ab origine effettuata» (Sez. 1, n. 22760 del 29/3/2007, Bardhi, Rv. 236789; Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Bouhlga, Rv. 246387; Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234; Sez. 3, n. 4370 del 06/12/2022, Rodrigues, n. m. e, fra le più recenti, Sez. 2, n. 2887 del 21/12/2023, dep. 2024, Luano, n.m. ). In tal senso rileva anche il principio, più volte affermato, secondo cui «la rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, con contestuale espressa dichiarazione, comunicata all'autorità procedente, di non accettare le notifiche presso il proprio studio, priva di efficacia anche la precedente elezione di domicilio, che diviene inidonea ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto non in grado di assolvere alla funzione propria di garantire la conoscenza degli atti del processo» (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019- 02; in tal senso anche Sez. 3, n. 20355 del 04/04/2024, C., Rv. 286359, sebbene massimata diversamente). La validità dell'elezione di domicilio ha natura ultrattiva e cessa nel caso di revoca che sia accompagnata dalla espressa rinuncia del difensore ad accettare le notifiche, non essendo sufficiente la sola dichiarazione (peraltro, genericamente riportata nell'ordinanza impugnata) di «non conoscere» l'imputato che ha eletto domicilio. Ciò integra una prima causa di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. E' fondato anche il secondo motivo in quanto l'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, nel caso in cui (come nel caso in esame) venga eccepita, oltre alla richiesta di non esecutività del provvedimento, anche la sussistenza dei presupposti per la restituzione nel termine a norma dell'art. 175 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. Compito del giudice di rinvio sarà, dunque, anche quello di decidere sulla richiesta di restituzione nel termine, nel caso in cui provveda ai sensi dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. 4. Alcun provvedimento, infine, va disposto in punto di scarcerazione del ricorrente in quanto risulta che la sentenza della cui esecutività si controverte riguarda una pena a sette mesi di reclusione e 500 euro di multa inserita in un cumulo con altra pena di due anni e un mese di reclusione e 570 euro di multa. La pena complessiva è dunque pari a due anni, otto mesi di reclusione e 1.070 euro di multa. Il «fine pena» risulta indicato alla data del 7 giugno 2026: pertanto, anche eliminata la pena relativa alla sentenza di cui al provvedimento impugnato, non consegue, allo stato, il venir meno del titolo di detenzione. 5. Da quanto esposto discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze che, nel nuovo giudizio, si atterrà ai principi di diritto sin qui illustrati. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnat
Sentenza Cassazione n. 34176/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris