Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:223
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 7 aprile 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Rijksdienst voor [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑151/10)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Direttiva 97/81/CE – Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno - Discriminazione - Ostacolo amministrativo
idoneo a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale – Pubblicità e conservazione obbligatoria dei contratti e degli orari di lavoro»
Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81– Normativa nazionale che impone la conservazione e la pubblicità dei contratti e degli orari dei lavoratori a tempo parziale
(Direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausole 4 e 5, n. 1) (v. punti 45-46, 49-50, 55-56 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Arbeidshof te Antwerpen ([OSCURATO:PERSONA]) – Interpretazione della direttiva del Consiglio
15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES
(GU 1998, L 14, pag. 9) – Normativa nazionale che prevede un sistema di pubblicità e di controllo degli orari dei lavoratori
occupati a tempo parziale, consistente nella redazione e nella conservazione obbligatoria, a pena di sanzione penale o amministrativa,
di documenti che menzionano l’orario esatto delle prestazioni di ciascun lavoratore.
[OSCURATO:PERSONA] clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE,
relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev’essere interpretata
nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che pone a carico dei datori di lavoro obblighi di conservazione e di
pubblicità dei contratti e degli orari dei lavoratori a tempo parziale, qualora sia dimostrato che tale normativa non porti
a trattare questi ultimi in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno che si trovano in una situazione comparabile
o, laddove esiste una siffatta disparità di trattamento, qualora sia dimostrato che essa sia giustificata da ragioni obiettive
e non vada al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi così perseguiti.
Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche di fatto e giuridiche necessarie, in particolare con riferimento al
diritto nazionale applicabile, al fine di valutare se ciò avvenga nella causa di cui è investito.
Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio giungesse alla conclusione secondo cui la normativa nazionale di cui trattasi nella
causa principale è incompatibile con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva
97/81, si dovrebbe interpretare la clausola 5, punto 1, di quest’ultimo nel senso che anch’essa osta ad una siffatta normativa.