CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 35759/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 6282/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata l'affermazione della penale responsabilità delle imputate per il reato di rapina e rideterminato il trattamento sanzionatorio, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che difetto ed illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio deducendo che "la motivazione posta a base della concessione delle attenuanti generiche non è esaustiva". 1.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata motivazione circa l'aumento per la continuazione. 2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili in quanto le censure sono da ritenere manifestamente infondate. 2.1. Occorre considerare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 2.2. Va, del resto, sottolineato che le censure proposte sono del tutto generiche ed aspecifiche e, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] si duole di un difetto di motivazione in punto di aumento per la continuazione profilo non previamente adeguatamente dedotto in appello. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inannmissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Consigliere Estensore I