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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11619/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26709-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 4372/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, [OSCURATO:PERSONA], n. 4372/2019, pubblicata il 14 gennaio 2020, con cui è stata rigettata l'impugnazione dal medesimo avanzata nei confronti della sentenza del Tribunale di Pavia n. 153/2019, pubblicata il 30 gennaio 2019, di rigetto della domanda avanzata dal Collivignarelli, comproprietario per la quota di 20/180 dei fondi oggetto del contratto di affitto stipulato in data 10 novembre 2003 e con il quale gli allora unici proprietari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano concesso in affitto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ss il fondo rustico denominato Albera per la durata di un anno, successivamente rinnovabile salvo disdetta, domanda volta all'accertamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 203 del 1982, della scadenza al 10 novembre 2018 del contratto in parola, stante l'invalidità della durata originariamente prevista, perché pattuita senza l'assistenza delle associazioni sindacali di categoria, e alla condanna dell'affittuaria al rilascio del fondo, stante l'inviata disdetta pervenuta alla destinataria in data 21 dicembre 2012; Ric. 2020 n. 26709 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -2- la [OSCURATO:PERSONA] ss ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria; gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; rilevato che: l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intempestività formulata dalla parte controricorrente è fondata e va, pertanto, accolta; secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che va in questa sede ribadito, non sono soggette al regime di sospensione feriale, ex art. 3 della legge n. 742 del 1969, tutte le controversie elencate nell'art. 409 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, e quindi non solo le controversie individuali di lavoro, ma anche quelle indicate al numero 2) del predetto articolo, ovvero le controversie concernenti i rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, nonché i rapporti derivanti da ogni altro contratto agrario (v., ex multis, Cass.n. 700 del 21/01/1995; Cass. n. 8829 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n. 11260 del 14/11/1997; Cass., ord., n. 820 del 18/01/2006; Cass. n. 13546 del 11/06/2009; v. anche Cass., ord., n. 7593 del 28/03/2018); nella specie la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata in data 14 gennaio 2020 mentre il ricorso risulta essere stato consegnato per la notifica all'[OSCURATO:PERSONA] in data 14 ottobre 2020 e notificato all'attuale controricorrente, anche a mezzo pec, nella medesima data, ben oltre, quindi, il termine ultimo di mercoledì 16 settembre 2000, tenuto conto della sola sospensione straordinaria di cui all'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e dell'art. 36, c.

Ric. 2020 n. 26709 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -3- 1 del d.l. n. 23 del 2020, non dovendosi applicare, per le ragioni dette, la sospensione feriale, evidenziandosi che la memoria depositata dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti sostanzialmente nuovi o ulteriori rispetti a quelli già esaminati dalla giurisprudenza richiamata o che possano indurre a rivederne il consolidato orientamento; a tale ultimo riguardo si rimarca che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non rileva, ai fini che interessano in questa sede, né che nella legge del 1969 il riferimento era all'art. 429 cod. proc. civ. il quale, nel testo all'epoca vigente, conteneva un elenco più ristretto di rapporti agrari soggetti al rito del lavoro rispetto a quelli indicati nell'art. 429 cod. proc. civ. che lo ha poi sostituito né, in particolare, che l'affitto oggetto di lite non è a coltivatore diretto bensì a società; ed invero, non solo da tempo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 esclude dal regime della sospensione dei termini nel periodo feriale tutte le controversie elencate nell'art. 429 cod. proc. civ. - sostituito dall'art. 409, nuovo testo, per effetto dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533 - e perciò non soltanto le controversie individuali di lavoro, ma anche quelle indicate dal n. 2 del citato articolo, concernenti rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agricoli (v., ex multis, Cass. n. 1733 del 17/02/1987 e Cass. n. 5771 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) ma anche perché l'esclusione dal regime della sospensione dei termini relativi al periodo feriale di tutte le controversie di cui all'art. 429 cod. proc. civ. è correlata non alla specialità del rito bensì alla natura ed urgenza di tali controversie (Cass. n. 700 del 21/1/1995), sicché non rileva che l'affittuario sia nella specie una società e non una persona fisica (v. anche Cass., ord., n. 17477, n. 2015 per la non applicazione della sospensione feriale in materia di contratti agrari in caso di contratto Ric. 2020 n. 26709 sez.

M3 - ud. 07-12-2021 -4- di affitto a non coltivatore diretto, sia pure in tema di regolamento di competenza); alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26709-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 4372/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, [OSCURATO:PERSONA], n. 4372/2019, pubblicata il 14 gennaio 2020, con cui è stata rigettata l'impugnazione dal medesimo avanzata nei confronti della sentenza del Tribunale di Pavia n. 153/2019, pubblicata il 30 gennaio 2019, di rigetto della domanda avanzata dal Collivignarelli, comproprietario per la quota di 20/180 dei fondi oggetto del contratto di affitto stipulato in data 10 novembre 2003 e con il quale gli allora unici proprietari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano concesso in affitto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ss il fondo rustico denominato Albera per la durata di un anno, successivamente rinnovabile salvo disdetta, domanda volta all'accertamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 203 del 1982, della scadenza al 10 novembre 2018 del contratto in parola, stante l'invalidità della durata originariamente prevista, perché pattuita senza l'assistenza delle associazioni sindacali di categoria, e alla condanna dell'affittuaria al rilascio del fondo, stante l'inviata disdetta pervenuta alla destinataria in data 21 dicembre 2012; Ric. 2020 n. 26709 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- la [OSCURATO:PERSONA] ss ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria; gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; rilevato che: l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intempestività formulata dalla parte controricorrente è fondata e va, pertanto, accolta; secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che va in questa sede ribadito, non sono soggette al regime di sospensione feriale, ex art. 3 della legge n. 742 del 1969, tutte le controversie elencate nell'art. 409 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, e quindi non solo le controversie individuali di lavoro, ma anche quelle indicate al numero 2) del predetto articolo, ovvero le controversie concernenti i rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, nonché i rapporti derivanti da ogni altro contratto agrario (v., ex multis, Cass.n. 700 del 21/01/1995; Cass. n. 8829 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n. 11260 del 14/11/1997; Cass., ord., n. 820 del 18/01/2006; Cass. n. 13546 del 11/06/2009; v. anche Cass., ord., n. 7593 del 28/03/2018); nella specie la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata in data 14 gennaio 2020 mentre il ricorso risulta essere stato consegnato per la notifica all'[OSCURATO:PERSONA] in data 14 ottobre 2020 e notificato all'attuale controricorrente, anche a mezzo pec, nella medesima data, ben oltre, quindi, il termine ultimo di mercoledì 16 settembre 2000, tenuto conto della sola sospensione straordinaria di cui all'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e dell'art. 36, c. Ric. 2020 n. 26709 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -3- 1 del d.l. n. 23 del 2020, non dovendosi applicare, per le ragioni dette, la sospensione feriale, evidenziandosi che la memoria depositata dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti sostanzialmente nuovi o ulteriori rispetti a quelli già esaminati dalla giurisprudenza richiamata o che possano indurre a rivederne il consolidato orientamento; a tale ultimo riguardo si rimarca che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non rileva, ai fini che interessano in questa sede, né che nella legge del 1969 il riferimento era all'art. 429 cod. proc. civ. il quale, nel testo all'epoca vigente, conteneva un elenco più ristretto di rapporti agrari soggetti al rito del lavoro rispetto a quelli indicati nell'art. 429 cod. proc. civ. che lo ha poi sostituito né, in particolare, che l'affitto oggetto di lite non è a coltivatore diretto bensì a società; ed invero, non solo da tempo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 esclude dal regime della sospensione dei termini nel periodo feriale tutte le controversie elencate nell'art. 429 cod. proc. civ. - sostituito dall'art. 409, nuovo testo, per effetto dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533 - e perciò non soltanto le controversie individuali di lavoro, ma anche quelle indicate dal n. 2 del citato articolo, concernenti rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agricoli (v., ex multis, Cass. n. 1733 del 17/02/1987 e Cass. n. 5771 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) ma anche perché l'esclusione dal regime della sospensione dei termini relativi al periodo feriale di tutte le controversie di cui all'art. 429 cod. proc. civ. è correlata non alla specialità del rito bensì alla natura ed urgenza di tali controversie (Cass. n. 700 del 21/1/1995), sicché non rileva che l'affittuario sia nella specie una società e non una persona fisica (v. anche Cass., ord., n. 17477, n. 2015 per la non applicazione della sospensione feriale in materia di contratti agrari in caso di contratto Ric. 2020 n. 26709 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -4- di affitto a non coltivatore diretto, sia pure in tema di regolamento di competenza); alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consigli
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