Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 06101/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 15/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Biella in data 01/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Massimo in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione degli artt. 43, 54 e 640 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa ed al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale ed è al contempo manifestamente infondato.

Il ricorrente, affermando di essere stato costretto a porre in essere la condotta ascrittagli per il timore di non esser in grado di onorare un debito usurario, confonde l'elemento soggettivo del delitto di truffa con il movente del reato e con i presupposti per l'applicazione dell'esimente dell'art. 54 cod. pen. trattandosi di pericolo di danno volontariamente cagionato dall'imputato stesso.

I giudici di appello, con motivazione sintetica ma priva di illogicità, hanno confutato la doglienza difensiva, dando seguito al principio di diritto secondo cui lo stato di necessità è incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo quali l'aver negoziato interessi usurari nel chiedere un prestito (Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Mocc:ardi, Rv. 263533 - 01) ed al contempo ritenuto, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato rubricato.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 15/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Biella in data 01/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Massimo in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione degli artt. 43, 54 e 640 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa ed al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale ed è al contempo manifestamente infondato. Il ricorrente, affermando di essere stato costretto a porre in essere la condotta ascrittagli per il timore di non esser in grado di onorare un debito usurario, confonde l'elemento soggettivo del delitto di truffa con il movente del reato e con i presupposti per l'applicazione dell'esimente dell'art. 54 cod. pen. trattandosi di pericolo di danno volontariamente cagionato dall'imputato stesso. I giudici di appello, con motivazione sintetica ma priva di illogicità, hanno confutato la doglienza difensiva, dando seguito al principio di diritto secondo cui lo stato di necessità è incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo quali l'aver negoziato interessi usurari nel chiedere un prestito (Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Mocc:ardi, Rv. 263533 - 01) ed al contempo ritenuto, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato rubricato. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in
Sentenza Cassazione n. 06101/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris