CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 26335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 29/10/2021, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Pescara, in data 09/10/2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Clara alla pena di euro 200,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. 2. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Clara lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata assoluzione perché il fatto non costituisce reato ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 54 cod. pen 3. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 del V08/05/2009 Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. Il ricorso è, inoltre, inammissibile perché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369). 5. La Corte territoriale ha, in particolare, logicamente argomentato sulla non configurabilità della scriminante dello stato di necessità, in considerazione del fatto che la condotta illecita della ricorrente non ha trovato fondamento nella necessità di sottrarsi ad un pericolo imminente ma nella volontà di risolvere il problema abitativo conseguente alle difficili condizioni economiche in cui versava la [OSCURATO:PERSONA] (vedi in proposito Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici, Rv. 278520 - 01). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il