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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1281/2009

ECLI:EU:T:2009:13
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 21 gennaio 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (AIRSHOWER) (causa T‑307/07) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo AIRSHOWER – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 24, 37) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 31 maggio 2007 (procedimento R 1281/2006‑1) riguardante la registrazione del segno denominativo AIRSHOWER come marchio comunitario.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA] AG

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo AIRSHOWER per prodotti della classe 11 – domanda di registrazione n. 4 869 319 Decisione dell’esaminatore: Diniego parziale della registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 21 gennaio 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (AIRSHOWER) (causa T‑307/07) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo AIRSHOWER – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 24, 37) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 31 maggio 2007 (procedimento R 1281/2006‑1) riguardante la registrazione del segno denominativo AIRSHOWER come marchio comunitario. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] AG Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo AIRSHOWER per prodotti della classe 11 – domanda di registrazione n. 4 869 319 Decisione dell’esaminatore: Diniego parziale della registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.
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