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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32407/2026

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a MILANO il 19/08/1998avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto prividella specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett. c)cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei motivi formulatiinnanzi alla Corte d’appello;in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, indefinitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione diuna critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377del 11/03/2009 ArnoneRv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425 - 01);osservato che, in ogni caso, la Corte, a pg. 3 della motivazione, ha fornitorisposta congrua su ogni doglianza oggetto dei motivi di ricorso:(i) evidenziando la certezza del riconoscimento degli imputati da partedell’ufficiale di polizia, anche grazie alla chiarezza delle immagini registrate;(ii) adeguatamente giustificando il diniego di applicazione dell’art. 131 bisc.p., alla luce di plurimi profili;(iii) spendendo con motivazione del tutto congrua la propria discrezionalitàin materia sanzionatoria, con particolare riferimento al diniego delle circostanzequalsivoglia ingerenza da parte di questa Corte nel giudizio espresso;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a MILANO il 19/08/1998avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto prividella specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett. c)cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei motivi formulatiinnanzi alla Corte d’appello;in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, indefinitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione diuna critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377del 11/03/2009 ArnoneRv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425 - 01);osservato che, in ogni caso, la Corte, a pg. 3 della motivazione, ha fornitorisposta congrua su ogni doglianza oggetto dei motivi di ricorso:(i) evidenziando la certezza del riconoscimento degli imputati da partedell’ufficiale di polizia, anche grazie alla chiarezza delle immagini registrate;(ii) adeguatamente giustificando il diniego di applicazione dell’art. 131 bisc.p., alla luce di plurimi profili;(iii) spendendo con motivazione del tutto congrua la propria discrezionalitàin materia sanzionatoria, con particolare riferimento al diniego delle circostanzequalsivoglia ingerenza da parte di questa Corte nel giudizio espresso;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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