Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 833/2024
ECLI:EU:T:2024:249
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0782_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 aprile 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑782/22) (
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)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, nell’Unione beni che generano entrate significative per la Russia elencati nell’allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 – Prodotti di mica – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare privo di misure di esecuzione che incidono direttamente sulla situazione giuridica degli importatori – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Diritto di accesso al fascicolo – Libertà d’impresa – Proporzionalità»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Atto del Consiglio, adottato nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, che prevede misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’Unione di beni che generano entrate significative per la Russia – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE
[Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamenti del Consiglio nn.
o
833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI]
(v. punti 35, 36, 43‑46, 48, 50‑53)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento del Consiglio di portata generale adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE – Inclusione
[Artt. 215 e 263, quarto comma, TFUE; regolamenti del Consiglio nn. 833/2014 e 2022/1904, allegato XXI]
(v. punto 47)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Criteri di valutazione
(Art. 263, quarto comma, TFUE)
(v. punto 49)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Effetti puramente materiali – Inclusione
[Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamenti del Consiglio nn.
o
833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI]
(v. punti 56, 57)
5.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente – Incidenza diretta – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’Unione di beni che generano entrate significative per la Russia – Ricorso proposto da un’entità attiva nel mercato dell’importazione di prodotti in mica – Ricevibilità
[Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamenti del Consiglio nn
o
833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI]
(v. punti 59, 60, 64‑68)
6.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Atti d’applicazione generale – Considerazione del contesto e degli obiettivi generali dell’atto
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 71‑73, 79, 85‑88, 91‑94)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’Unione di beni che generano entrate significative per la Russia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale relativa a una misura restrittiva individuale – Insussistenza
[Art. 263 TFUE; regolamenti del Consiglio n
o
833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI]
(v. punti 76‑78)
8.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell’ambito dei procedimenti legislativi – Limiti
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)
(v. punti 98, 101‑103)
9.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’esportazione – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamenti del Consiglio nn.833/2014 e 2022/1904]
(v. punti 104‑106, 110)
10.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’esportazione – Diritto di accesso al fascicolo – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, b); regolamenti del Consiglio n
o
833/2014 e 2022/1904]
(v. punti 107‑110, 116)
11.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’Unione di beni che generano entrate significative per la Russia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Controllo limitato a quello dell’errore manifesto di valutazione – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza
[Regolamenti del Consiglio n
o
833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI]
(v. punti 124, 129, 131)
12.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’esportazione – Ingerenza nella libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 52, § 1; regolamenti del Consiglio n
o
833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI]
(v. punti 137‑146, 149, 150)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], a.s. si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica di Estonia si faranno carico delle proprie spese.
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GU C 35 del 30.1.2023
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