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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 833/2024

ECLI:EU:T:2024:249
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0782_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 aprile 2024 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑782/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, nell’Unione beni che generano entrate significative per la Russia elencati nell’allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 – Prodotti di mica – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare privo di misure di esecuzione che incidono direttamente sulla situazione giuridica degli importatori – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Diritto di accesso al fascicolo – Libertà d’impresa – Proporzionalità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Atto del Consiglio, adottato nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, che prevede misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’Unione di beni che generano entrate significative per la Russia – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE [Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamenti del Consiglio nn. o 833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI] (v. punti 35, 36, 43‑46, 48, 50‑53)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento del Consiglio di portata generale adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE – Inclusione [Artt. 215 e 263, quarto comma, TFUE; regolamenti del Consiglio nn. 833/2014 e 2022/1904, allegato XXI] (v. punto 47)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Criteri di valutazione (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punto 49)

4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Effetti puramente materiali – Inclusione [Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamenti del Consiglio nn. o 833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI] (v. punti 56, 57)

5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente – Incidenza diretta – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’Unione di beni che generano entrate significative per la Russia – Ricorso proposto da un’entità attiva nel mercato dell’importazione di prodotti in mica – Ricevibilità [Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamenti del Consiglio nn o 833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI] (v. punti 59, 60, 64‑68)

6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Atti d’applicazione generale – Considerazione del contesto e degli obiettivi generali dell’atto (Art. 296 TFUE) (v. punti 71‑73, 79, 85‑88, 91‑94)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’Unione di beni che generano entrate significative per la Russia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale relativa a una misura restrittiva individuale – Insussistenza [Art. 263 TFUE; regolamenti del Consiglio n o 833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI] (v. punti 76‑78)

8. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell’ambito dei procedimenti legislativi – Limiti (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41) (v. punti 98, 101‑103)

9. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’esportazione – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamenti del Consiglio nn.833/2014 e 2022/1904] (v. punti 104‑106, 110)

10. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’esportazione – Diritto di accesso al fascicolo – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, b); regolamenti del Consiglio n o 833/2014 e 2022/1904] (v. punti 107‑110, 116)

11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’Unione di beni che generano entrate significative per la Russia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Controllo limitato a quello dell’errore manifesto di valutazione – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza [Regolamenti del Consiglio n o 833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI] (v. punti 124, 129, 131)

12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’esportazione – Ingerenza nella libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 52, § 1; regolamenti del Consiglio n o 833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI] (v. punti 137‑146, 149, 150) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], a.s. si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica di Estonia si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 35 del 30.1.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0782_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 aprile 2024 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑782/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, nell’Unione beni che generano entrate significative per la Russia elencati nell’allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 – Prodotti di mica – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare privo di misure di esecuzione che incidono direttamente sulla situazione giuridica degli importatori – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Diritto di accesso al fascicolo – Libertà d’impresa – Proporzionalità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Atto del Consiglio, adottato nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, che prevede misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’Unione di beni che generano entrate significative per la Russia – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE [Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamenti del Consiglio nn. o 833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI] (v. punti 35, 36, 43‑46, 48, 50‑53) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento del Consiglio di portata generale adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE – Inclusione [Artt. 215 e 263, quarto comma, TFUE; regolamenti del Consiglio nn. 833/2014 e 2022/1904, allegato XXI] (v. punto 47) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Criteri di valutazione (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punto 49) 4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Effetti puramente materiali – Inclusione [Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamenti del Consiglio nn. o 833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI] (v. punti 56, 57) 5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente – Incidenza diretta – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’Unione di beni che generano entrate significative per la Russia – Ricorso proposto da un’entità attiva nel mercato dell’importazione di prodotti in mica – Ricevibilità [Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamenti del Consiglio nn o 833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI] (v. punti 59, 60, 64‑68) 6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Atti d’applicazione generale – Considerazione del contesto e degli obiettivi generali dell’atto (Art. 296 TFUE) (v. punti 71‑73, 79, 85‑88, 91‑94) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’Unione di beni che generano entrate significative per la Russia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale relativa a una misura restrittiva individuale – Insussistenza [Art. 263 TFUE; regolamenti del Consiglio n o 833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI] (v. punti 76‑78) 8. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell’ambito dei procedimenti legislativi – Limiti (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41) (v. punti 98, 101‑103) 9. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’esportazione – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamenti del Consiglio nn.833/2014 e 2022/1904] (v. punti 104‑106, 110) 10. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’esportazione – Diritto di accesso al fascicolo – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, b); regolamenti del Consiglio n o 833/2014 e 2022/1904] (v. punti 107‑110, 116) 11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento che vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’Unione di beni che generano entrate significative per la Russia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Controllo limitato a quello dell’errore manifesto di valutazione – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza [Regolamenti del Consiglio n o 833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI] (v. punti 124, 129, 131) 12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’esportazione – Ingerenza nella libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 52, § 1; regolamenti del Consiglio n o 833/2014 e 2022/1904, art. 3 decies e allegato XXI] (v. punti 137‑146, 149, 150) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], a.s. si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica di Estonia si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 35 del 30.1.2023 .
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