CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07277/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10407/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-nonché-intimati-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1169/2021,depositata il 22/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rosalba— dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per l'accertamento della naturaNumero registro generale 10407/2022Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 7277/2026Data pubblicazione 26/03/2026familiare (gentilizia) del sepolcro denominato «A. Tavoletti», sito nelcimitero comunale di Colli del Tronto e realizzato dal nonno dell'attore,[OSCURATO:PERSONA], in forza di concessione del 1926; per la declaratoria dinullità o inefficacia della scrittura privata del 15 dicembre 1951, con laquale [OSCURATO:PERSONA] (figlio del fondatore) aveva ceduto cinque loculi dellacappella a [OSCURATO:PERSONA] per lire 50.000 e una porzione di maiale; per larimozione delle salme dei Fratini dal sepolcro. L'attore deduceva di averappreso soltanto nel febbraio 2011, in occasione dei funerali della zia MariaTeresa Tavoletti, che nei loculi della cappella era stata altresì inumata lasalma di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel settembre 2004.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestandola domanda e ottenendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, quale ente concedente. Il Comune eccepiva il difetto digiurisdizione del giudice ordinario e chiedeva nel merito il rigetto. [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, con sentenza n. 959 del 2016, rigettava l'eccezione di difettodi giurisdizione e nel merito respingeva integralmente la domanda.La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, ha confermatola decisione di primo grado. Richiamati i principi in tema di ius sepulchri ela distinzione tra sepolcro gentilizio ed ereditario — anche alla luce di Cass.,sez. un., n. 17122 del 2018 — la Corte territoriale ha osservato che dalladelibera podestarile del 1926, la quale assegnava l'area cimiteriale «alTavoletti Amabilio ed ad altri soggetti» per la costruzione di cappelle, nonemergeva prova della volontà del fondatore di destinare il sepolcro alla solafamiglia; che la cessione dei loculi del 1951 confermava l'assenza di siffattavolontà; che l'inerzia pluridecennale degli altri discendenti Tavoletti, i qualinon avevano mai contestato la presenza dei Fratini nella cappella — ove lasalma di [OSCURATO:PERSONA] risultava tumulata sin dal 1945 — corroboravaulteriormente la conclusione.2 di 5Numero registro generale 10407/2022Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 7277/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.Resiste con controricorso e memoria il Comune di Colli del Tronto.Rimangono intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.822, 823, 824 c.c., degli artt. 74 e ss. c.c. e dell’art. 71 r.d. n. 1880 del1942, con la seguente argomentazione. La Corte territoriale ha omesso diapplicare la presunzione di carattere gentilizio del sepolcro (operante incaso di dubbio) ed ha trascurato che la denominazione «A. Tavoletti» e laconcessione individuale del 1926 costituivano indici convergenti delladestinazione familiare.Il Comune controricorrente oppone che la volontà di ricomprendere idall’inumazione di [OSCURATO:PERSONA] sin dal 1945 e dalla gestione della cappellada parte dei Fratini per decenni.Il motivo è fondato.Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 17122 del 2018, hanno chiarito checiò che determina la natura — gentilizia o ereditaria — del sepolcro è lavolontà del fondatore, da accertare con riferimento al momento dellafondazione, e che in caso di dubbio il sepolcro si presume gentilizio, con laconseguenza che lo ius sepulchri si acquista iure sanguinis sin dalla nascitae si rivela intrasmissibile per atto inter vivos o mortis causa. In conformità,questa Corte ha affermato che, per distinguere lo ius sepulchri iuresanguinis da quello iure successionis, occorre interpretare la volontà delfondatore del sepolcro al momento della fondazione, poiché sonoindifferenti le successive vicende della proprietà dell’edificio nella suamaterialità e si deve ritenere, salva disposizione contraria, che la volontàdi destinazione sia sibi familaeque suae. Pertanto, il familiare acquista iureproprio il diritto al sepolcro — imprescrittibile e irrinunciabile — fin dalmomento della nascita, senza poterlo trasmettere né per atto inter vivos,né mortis causa, cosicché si costituisce tra i contitolari una comunione3 di 5Numero registro generale 10407/2022Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 7277/2026Data pubblicazione 26/03/2026destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto (Cass. n. 12957del 2000; in senso conforme, Cass. n. 2709 del 1975; Cass. n. 714 del1974).La Corte territoriale, pur avendo richiamato il principio delle SezioniUnite, non lo ha applicato correttamente. Ha individuato tre circostanze dacui ha desunto la volontà del fondatore di non riservare la cappella allapropria discendenza: la delibera podestarile del 1926, che assegnava l’area«al [OSCURATO:PERSONA] ed ad altri soggetti»; la scrittura privata del 1951,con la quale il figlio del fondatore cedeva cinque loculi a [OSCURATO:PERSONA];l’inerzia protrattasi per oltre sessant’anni da parte degli altri discendentiTavoletti. Sennonché, nessuna di tali circostanze è idonea a superare lapresunzione di gentilizietà. La delibera podestarile del 1926 è un attoamministrativo di concessione dell’area cimiteriale e la locuzione «ed adaltri soggetti» non esprime la volontà privata del fondatore in ordine alladestinazione del sepolcro, ma si riferisce ai termini della concessioneamministrativa. La denominazione «A. Tavoletti» impressa al sepolcrodepone, al contrario, per la destinazione familiare. Il silenzio del titoloconcessorio circa il carattere non familiare della sepoltura opera a favoredella presunzione. Quanto alla scrittura privata del 1951, essa è un attodispositivo compiuto non dal fondatore, bensì dal figlio [OSCURATO:PERSONA] aventicinque anni dalla fondazione del sepolcro: non esprime pertanto lavolontà del fondatore al momento della fondazione, che è l’unico parametrorilevante ai fini della qualificazione (Cass. n. 12957 del 2000). L’inerzia deidiscendenti, infine, attiene a vicende successive alla fondazione e non èidonea a mutare la natura del diritto, che si acquisisce iure sanguinis sindalla nascita e resta imprescrittibile (Cass., sez. un., n. 17122 del 2018).La sentenza impugnata, ove afferma che «manca ogni e qualunque prova»della volontà del fondatore di erigere un sepolcro familiare, ha nellasostanza invertito la presunzione enunciata dalle Sezioni Unite, ponendo acarico del ricorrente l’onere di dimostrare il carattere gentilizio anziché4 di 5Numero registro generale 10407/2022Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 7277/2026Data pubblicazione 26/03/2026valorizzare la regola per cui, in caso di dubbio, il sepolcro si presumegentilizio.3. - L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altridue motivi: del secondo, con cui si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c.poiché la Corte di Appello di Ancona non ha pronunciato su tutta ladomanda, senza che l’omissione possa ritenersi legittima sulla base delcriterio della ragione più liquida; del terzo, con cui si ritorna a denunciarel’erronea qualificazione del diritto azionato da [OSCURATO:PERSONA] come iussepulchri ereditario.4. - In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso; sono assorbiti glialtri motivi; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto; la causaè rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui sidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 10407/2022Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 7277/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]d.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCRISTINA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereREMO [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10407/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-nonché-intimati-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1169/2021,depositata il 22/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rosalba— dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per l'accertamento della naturaNumero registro generale 10407/2022Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 7277/2026Data pubblicazione 26/03/2026familiare (gentilizia) del sepolcro denominato «A. Tavoletti», sito nelcimitero comunale di Colli del Tronto e realizzato dal nonno dell'attore,[OSCURATO:PERSONA], in forza di concessione del 1926; per la declaratoria dinullità o inefficacia della scrittura privata del 15 dicembre 1951, con laquale [OSCURATO:PERSONA] (figlio del fondatore) aveva ceduto cinque loculi dellacappella a [OSCURATO:PERSONA] per lire 50.000 e una porzione di maiale; per larimozione delle salme dei Fratini dal sepolcro. L'attore deduceva di averappreso soltanto nel febbraio 2011, in occasione dei funerali della zia MariaTeresa Tavoletti, che nei loculi della cappella era stata altresì inumata lasalma di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel settembre 2004.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestandola domanda e ottenendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, quale ente concedente. Il Comune eccepiva il difetto digiurisdizione del giudice ordinario e chiedeva nel merito il rigetto. [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, con sentenza n. 959 del 2016, rigettava l'eccezione di difettodi giurisdizione e nel merito respingeva integralmente la domanda.La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, ha confermatola decisione di primo grado. Richiamati i principi in tema di ius sepulchri ela distinzione tra sepolcro gentilizio ed ereditario — anche alla luce di Cass.,sez. un., n. 17122 del 2018 — la Corte territoriale ha osservato che dalladelibera podestarile del 1926, la quale assegnava l'area cimiteriale «alTavoletti Amabilio ed ad altri soggetti» per la costruzione di cappelle, nonemergeva prova della volontà del fondatore di destinare il sepolcro alla solafamiglia; che la cessione dei loculi del 1951 confermava l'assenza di siffattavolontà; che l'inerzia pluridecennale degli altri discendenti Tavoletti, i qualinon avevano mai contestato la presenza dei Fratini nella cappella — ove lasalma di [OSCURATO:PERSONA] risultava tumulata sin dal 1945 — corroboravaulteriormente la conclusione.2 di 5Numero registro generale 10407/2022Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 7277/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.Resiste con controricorso e memoria il Comune di Colli del Tronto.Rimangono intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.822, 823, 824 c.c., degli artt. 74 e ss. c.c. e dell’art. 71 r.d. n. 1880 del1942, con la seguente argomentazione. La Corte territoriale ha omesso diapplicare la presunzione di carattere gentilizio del sepolcro (operante incaso di dubbio) ed ha trascurato che la denominazione «A. Tavoletti» e laconcessione individuale del 1926 costituivano indici convergenti delladestinazione familiare.Il Comune controricorrente oppone che la volontà di ricomprendere idall’inumazione di [OSCURATO:PERSONA] sin dal 1945 e dalla gestione della cappellada parte dei Fratini per decenni.Il motivo è fondato.Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 17122 del 2018, hanno chiarito checiò che determina la natura — gentilizia o ereditaria — del sepolcro è lavolontà del fondatore, da accertare con riferimento al momento dellafondazione, e che in caso di dubbio il sepolcro si presume gentilizio, con laconseguenza che lo ius sepulchri si acquista iure sanguinis sin dalla nascitae si rivela intrasmissibile per atto inter vivos o mortis causa. In conformità,questa Corte ha affermato che, per distinguere lo ius sepulchri iuresanguinis da quello iure successionis, occorre interpretare la volontà delfondatore del sepolcro al momento della fondazione, poiché sonoindifferenti le successive vicende della proprietà dell’edificio nella suamaterialità e si deve ritenere, salva disposizione contraria, che la volontàdi destinazione sia sibi familaeque suae. Pertanto, il familiare acquista iureproprio il diritto al sepolcro — imprescrittibile e irrinunciabile — fin dalmomento della nascita, senza poterlo trasmettere né per atto inter vivos,né mortis causa, cosicché si costituisce tra i contitolari una comunione3 di 5Numero registro generale 10407/2022Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 7277/2026Data pubblicazione 26/03/2026destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto (Cass. n. 12957del 2000; in senso conforme, Cass. n. 2709 del 1975; Cass. n. 714 del1974).La Corte territoriale, pur avendo richiamato il principio delle SezioniUnite, non lo ha applicato correttamente. Ha individuato tre circostanze dacui ha desunto la volontà del fondatore di non riservare la cappella allapropria discendenza: la delibera podestarile del 1926, che assegnava l’area«al [OSCURATO:PERSONA] ed ad altri soggetti»; la scrittura privata del 1951,con la quale il figlio del fondatore cedeva cinque loculi a [OSCURATO:PERSONA];l’inerzia protrattasi per oltre sessant’anni da parte degli altri discendentiTavoletti. Sennonché, nessuna di tali circostanze è idonea a superare lapresunzione di gentilizietà. La delibera podestarile del 1926 è un attoamministrativo di concessione dell’area cimiteriale e la locuzione «ed adaltri soggetti» non esprime la volontà privata del fondatore in ordine alladestinazione del sepolcro, ma si riferisce ai termini della concessioneamministrativa. La denominazione «A. Tavoletti» impressa al sepolcrodepone, al contrario, per la destinazione familiare. Il silenzio del titoloconcessorio circa il carattere non familiare della sepoltura opera a favoredella presunzione. Quanto alla scrittura privata del 1951, essa è un attodispositivo compiuto non dal fondatore, bensì dal figlio [OSCURATO:PERSONA] aventicinque anni dalla fondazione del sepolcro: non esprime pertanto lavolontà del fondatore al momento della fondazione, che è l’unico parametrorilevante ai fini della qualificazione (Cass. n. 12957 del 2000). L’inerzia deidiscendenti, infine, attiene a vicende successive alla fondazione e non èidonea a mutare la natura del diritto, che si acquisisce iure sanguinis sindalla nascita e resta imprescrittibile (Cass., sez. un., n. 17122 del 2018).La sentenza impugnata, ove afferma che «manca ogni e qualunque prova»della volontà del fondatore di erigere un sepolcro familiare, ha nellasostanza invertito la presunzione enunciata dalle Sezioni Unite, ponendo acarico del ricorrente l’onere di dimostrare il carattere gentilizio anziché4 di 5Numero registro generale 10407/2022Numero sezionale 550/2026Numero di raccolta generale 7277/2026Data pubblicazione 26/03/2026valorizzare la regola per cui, in caso di dubbio, il sepolcro si presumegentilizio.3. - L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altridue motivi: del secondo, con cui si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c.poiché la Corte di Appello di Ancona non ha pronunciato su tutta ladomanda, senza che l’omissione possa ritenersi legittima sulla base delcriterio della ragione più liquida; del terzo, con cui si ritorna a denunciarel’erronea qualificazione del diritto azionato da [OSCURATO:PERSONA] come iussepulchri ereditario.4. - In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso; sono assorbiti glialtri motivi; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto; la causaè rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui sidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altrimotivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 04/03/2026, nella camera di consiglio dellaSeconda sezione civile.Il PresidenteGIUSEPPE FORTUNATO5 di 5P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altrimotivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 04/03/2026, nella camera di consiglio dellaSeconda sezione civile.Il PresidenteGIUSEPPE FORTUNATO5 di 5