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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 16278/2022

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a seguente Rep.

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20421/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], VINCENZO E [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in SALERNO, [OSCURATO:PERSONA], 42, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimato – avverso la sentenza n. 494/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20421/2018 Numero sezionale 904/2022 Numero di raccolta generale 16278/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Salerno l’odierna ricorrente società [OSCURATO:PERSONA], VINCENZO & [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) e -dopo aver premesso di essere, a seguito di divisione di compendio ereditario, proprietario del terreno individuato al locale Catasto al foglio 9, p.lla 1455, confinante sul confine a NE e a NO con altro terreno agricolo riportato nel CT al foglio 9, p.lla 765 di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA].- propose azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c. chiedendo al Tribunale di determinare il confine tra i suddetti fondi sulla base dei rilievi svolti nel corso di un precedente accertamento tecnico preventivo svolto tra le medesime parti.

L’attore -lamentando, ulteriormente, che la società convenuta aveva: 1) interdetto l'utilizzo del varco esistente verso la strada provinciale con apposizione di lucchetto di accesso al cancello ivi esistente; 2) impedito all’attore medesimo la recinzione del proprio fondo; 3) interrato una tubazione che invadeva un fosso naturale di drenaggio delle acque situato sulla linea di confine- chiese altresì la condanna della convenuta al rilascio dell’area occupata o, in subordine, l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione di una porzione di terreno con cancello d’ingresso, di cui allegò il pacifico possesso ultraventennale.

Si costituì la [OSCURATO:PERSONA], contestando integralmente la domanda attorea, di cui chiese la declaratoria di inammissibilità o in subordine il rigetto.

Il Tribunale di Salerno, all’esito dell’espletamento di attività istruttoria, accolse la domanda di regolamento di confini, determinando il confine tra i due fondi secondo le indicazioni contenute nella C.T.U.

R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 2 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2. Vennero proposti appello dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA].

Con la decisione qui impugnata la Corte d’Appello di Salerno respinse l’appello principale e -in accoglimento dell’appello incidentale- condannò la società [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell'area che risultava da essa occupata per effetto della individuazione dei confini tra i due fondi, gravando l’appellante principale delle spese di lite del grado di appello.

Per quel che viene ancora in rilievo nella presente sede, la Corte, osservò che: • con frazionamento del 1969 era stata generata la p.lla 765, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], con consistenza di 1000 mq; • con il frazionamento del 1983 era stata generata la p.lla 1455 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; • tale ultimo frazionamento era stato sospeso dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale, con prot. 6560 approvato il 23.10.1996, aveva corretto il precedente frazionamento indicando la superficie corretta in mq. 989; • nel 1999, era stata aggiornata la superficie della p.lla 765, la quale era passata da 1.000 mq a 1228 mq in virtù del [OSCURATO:PERSONA] effettuato dall'[OSCURATO:PERSONA], senza che tuttavia tale aggiornamento avesse inciso sulla superficie della contigua p.lla 1455; • la [OSCURATO:PERSONA] si era resa acquirente del terreno di cui alla p.lla 765 con atto notarile del 18.11.2005, nel quale la suddetta particella veniva descritta con la consistenza di 12,28 are derivante dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e così come risultante dalle visure effettuate presso la banca dati catastali; R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 3 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20421/2018 Numero sezionale 904/2022 Numero di raccolta generale 16278/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 • si doveva tuttavia da ritenere che i danti causa dell’appellante avevano potuto trasferire a quest’ultima la proprietà del bene soltanto nella consistenza originaria che il terreno aveva quando essi, a propria volta, si erano resi proprietari del terreno medesimo (consistenza indicata in tale ultimo atto di acquisto in are 10.00), non rilevando le modifiche catastali intervenute successivamente, in quanto le medesime non potevano costituire un modo di acquisto della proprietà; • assumendo come base per l’accertamento l'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e dei frazionamenti allegati ai medesimi atti, occorreva fare riferimento, quanto alla p.lla 765 della [OSCURATO:PERSONA], al solo frazionamento del 1969, mentre, quanto alla p.lla 1455 di [OSCURATO:PERSONA] -nata dal frazionamento del 1983, sospeso dall'[OSCURATO:PERSONA] e poi approvato con correzioni con tipo mappale prot. n. 6560 del 23.0.1996- l'unica misurazione riguardante il tracciamento della linea di confine in comune si poneva lungo il lato NE; • quanto al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] effettuato dall'[OSCURATO:PERSONA], dagli accertamenti presso l'Agenzia del Territorio — [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, non risultava alcuna documentazione relativa alla variazione; • ulteriormente le attività del Demanio erano state riferite al tracciamento della dividente demaniale posizionata lungo il lato SO della p.lla 765, ai soli fini amministrativi idonei a variare la consistenza dei beni costituenti il Pubblico Demanio marittimo, e non al tracciamento di una dividente posizionata lungo il lato NO, al confine con la p.lla 1455 di [OSCURATO:PERSONA], la cui consistenza era rimasta immutata; R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 4 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20421/2018 Numero sezionale 904/2022 Numero di raccolta generale 16278/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 • pur costituendo il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav., la proiezione specifica, nel campo del Demanio marittimo, della normale actio finium regundorum, di cui all'art 950 c.c. allo scopo di superare l'obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio marittimo, esso poteva rilevare, rispetto alla proprietà privata delle zone attigue, solo a seguito di una procedura che coinvolgesse i privati medesimi, laddove nel caso in esame non risultava alcuna documentazione relativa alla procedura adottata né risultava l’esistenza di un accordo dei proprietari finitimi; • conclusivamente, non trovando la variazione catastale riscontro nella reale consistenza superficiaria della p.lla 765, per l’individuazione della linea di confine si doveva fare riferimento al frazionamento risalente al 1969.

3. Avverso tale decisione ricorre la [OSCURATO:PERSONA], VINCENZO & [OSCURATO:PERSONA].

L’intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha notificato controricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in sei motivi

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.

Lamenta il ricorso che la sentenza impugnata, dapprima abbia affermato che l’individuazione della linea di confine tra i lotti doveva avvenire sulla scorta degli atti di acquisto, e poi abbia riconosciuto che l’atto di acquisto della stessa ricorrente era quello che riportava una superficie del terreno di are 12,28 come conseguenza del Riordino R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 5 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2700 c.c. e 116 c.p.c.

Deduce la società ricorrente che la decisione impugnata sia intervenuta illegittimamente sia sul contenuto dell’atto notarile sia sulla stessa descrizione catastale della p.lla 765, i quali invece dovrebbero ritenersi immodificabili con una decisione giurisdizionale.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 59, L. 89/1913 (Legge Notarile).

Lamenta il ricorso che la decisione della Corte territoriale si porrebbe in contrasto con l’art. 59 l. not., il quale vieta annotazioni su atti già completi, quale sarebbe l’atto di acquisto della [OSCURATO:PERSONA].

1.4. Con il quarto motivo si deduce la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Viene dedotta la contraddittorietà della motivazione, per avere la stessa “invertito un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico, ovvero il principio della sacralità dell’atto pubblico”.

La decisione avrebbe omesso di considerare che al momento del trasferimento alla ricorrente, la p.lla 765 -originata da un frazionamento del 1969 effettuato dal padre di [OSCURATO:PERSONA]- presentava già la superficie di are 12,28, con la conseguenza che nell’atto di acquisto della [OSCURATO:PERSONA] la p.lla 765 presentava già tale consistenza.

Deduce, quindi, che è a tale atto -e non al precedente frazionamento del 1969- che dovrebbe farsi riferimento per determinare la consistenza del terreno, siccome derivante anche dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 6 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.

La Corte territoriale -sostiene il ricorso- avrebbe operato un’inadeguata valutazione delle prove, giungendo ad un’errata ricostruzione dei fatti, applicando non correttamente la regola di diritto.

In particolare, la Corte avrebbe omesso di giungere a corrette conclusioni in quanto, sebbene avesse essa stessa riconosciuto che la consistenza finale della p.lla 765 era di are 12,28, non ha poi dato prevalenza all’atto pubblico di acquisto della ricorrente, che tale consistenza, appunto, individuava.

1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa.

Lamenta il ricorso che la Corte abbia omesso di valutare una comunicazione inviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui veniva segnalata la correttezza delle misurazioni operate nel 1999.

2. Il primo motivo è infondato.

La decisione della Corte d’Appello di Salerno non appare essere incorsa in alcuna contraddizione nella propria motivazione.

Il percorso motivazionale della Corte, per contro, si è dipanato coerentemente, partendo da un’analisi degli originari frazionamenti e dei successivi atti di provenienza, per poi dare corretta applicazione ai due principi - reiteratamente enunciati da questa Corte- per cui: 1) in tema di azione di regolamento di confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21686 del 09/10/2006 - Rv. 592564 – 01; R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 7 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Del tutto coerentemente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto che la base per l’individuazione dei confini tra i due fondi dovesse essere costituita dai rispettivi originari atti di frazionamento che ne determinavano l’originaria consistenza, concludendo che, sulla base di detta regola, il confine della p.lla 765 doveva avvenire sulla base del frazionamento del 1969.

Correttamente la Corte ha concluso che tale indicazione doveva prevalere sulla diversa indicazione contenuta nell’atto di acquisto della ricorrente, concluso più di trentacinque anni dopo il suddetto frazionamento, proprio in quanto tale ultimo atto non costituiva in alcun modo il titolo di acquisto più risalente nel tempo.

Altrettanto coerentemente e logicamente, poi, la sentenza della Corte d’Appello di Salerno, pur riconoscendo che l’atto di acquisto della ricorrente nel 2005 riportava la superficie derivante dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha motivatamente escluso che tale riordino potesse assumere rilevanza nei rapporti tra fondi privati finitimi, non R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 8 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3. Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

I motivi, invero, convergono nell’imputare alla decisione impugnata un -inammissibile, a detta della società ricorrente- effetto di alterazione del contenuto dell’atto notarile di compravendita della stessa società oltre che delle indicazioni riportate al Catasto.

L’insieme delle doglianze è palesemente infondato alla luce dei principi generali, in quanto all’atto pubblico non può essere attribuita - come vorrebbe parte ricorrente- una sorta di effetto finale di intangibilità anche verso i terzi del bene oggetto della compravendita come descritto nell’atto.

Per contro, l’atto negoziale pur se concluso nella forma dell’atto pubblico, resta comunque esposto alle conseguenze derivanti, in primo luogo, dalle iniziative dei terzi, i quali vengano a vantare diritti sui beni oggetto dell’atto medesimo.

Men che meno il valore di pubblica fede riconosciuto all’atto pubblico può essere esteso non alla descrizione dei beni come effettuata dalle parti nell’atto (descrizione che, nella forma delle dichiarazioni fatte dalle parti stesse, è assistita da pubblica fede) ma addirittura alla consistenza oggettiva del bene, come invece vorrebbe sostenere parte ricorrente, rendendo tale consistenza del tutto immune rispetto ad accertamenti giurisdizionali sollecitati da terzi.

Correttamente, del resto, la Corte territoriale ha rilevato che con l’atto del 2005 i danti causa dell’odierna ricorrente non avrebbero comunque potuto trasmettere a quest’ultima un diritto di estensione maggiore di quella che essi stessi avevano acquistato con il rispettivo atto di acquisto (nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet), ed in particolare non avrebbero potuto trasmettere un terreno con R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 9 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Una variazione dei confini, quindi, avrebbe potuto essere fondata unicamente su ulteriori e diversi eventi acquisitivi operanti nei casi previsti dalla legge, ma tali fattispecie, nell’ipotesi in esame, non risultano essere state dedotte.

4. Il quinto motivo è inammissibile.

Già è stato osservato in precedenza come il percorso motivazionale della decisione impugnata si presenti del tutto coerente ed immune da una erronea ricostruzione dei profili in fatto.

Le deduzioni veicolate con il motivo di ricorso in esame non evidenziano alcuna interpretazione logicamente insostenibile o carente ma si traducono piuttosto in un inammissibile sindacato della valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01).

5. Il sesto motivo è anch’esso inammissibile.

Lo stesso, infatti, non viene ad investire la vera ratio decidendi esposta dalla Corte territoriale, la quale ha chiarito la irrilevanza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia perché esso non poteva incidere sulla individuazione dei confini dei fondi come risultante dagli originari R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 10 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Si deve al riguardo ribadire il principio -già precedentemente enunciato da questa Corte- per cui il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav. -tendendo a rendere evidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime e presentandosi quale proiezione specifica della normale azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 cod. civ.- si conclude con un atto di delimitazione, il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà dei privati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10817 del 11/05/2009 - Rv. 608263 – 01; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18511 del 12/07/2018 - Rv. 649592 - 02), potendo produrre efficacia di accertamento nei confronti dei privati titolari dei fondi finitimi solo nel momento in cui questi ultimi vengano coinvolti nel suddetto procedimento, giungendo ad un verbale di accordo che, in analogia col negozio privato di accertamento, è in grado di assumere rilevanza probatoria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22900 del 08/10/2013 - Rv. 627893 - 01).

La Corte territoriale ha evidenziato, nella propria decisione, l’assenza di elementi che consentissero di affermare che la procedura di delimitazione aveva visto il coinvolgimento e l’assenso dei privati titolari dei fondi finitimi, e quindi del tutto correttamente la Corte ha escluso che le risultanze di quello specifico procedimento di delimitazione del demanio marittimo ex art. 32 cod. nav. potessero incidere sulla individuazione del confine tra i fondi delle parti in causa.

Alla luce di tali considerazioni si palesa la irrilevanza del profilo della precisione con cui erano state eseguite le misurazioni del 1999, in R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 11 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20421/2018 Numero sezionale 904/2022 Numero di raccolta generale 16278/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 quanto dette misurazioni erano state svolte nell’ambito del procedimento di accertamento in sede amministrativa, ma non avevano visto il coinvolgimento dei privati proprietari, risultando quindi ininfluenti sulla determinazione dei confini.

6. Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo l’intimato resistito.

7. Stante il tenore della pronuncia, invece, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 27 aprile 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20421/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], VINCENZO E [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in SALERNO, [OSCURATO:PERSONA], 42, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimato – avverso la sentenza n. 494/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20421/2018 Numero sezionale 904/2022 Numero di raccolta generale 16278/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Salerno l’odierna ricorrente società [OSCURATO:PERSONA], VINCENZO & [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) e -dopo aver premesso di essere, a seguito di divisione di compendio ereditario, proprietario del terreno individuato al locale Catasto al foglio 9, p.lla 1455, confinante sul confine a NE e a NO con altro terreno agricolo riportato nel CT al foglio 9, p.lla 765 di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA].- propose azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c. chiedendo al Tribunale di determinare il confine tra i suddetti fondi sulla base dei rilievi svolti nel corso di un precedente accertamento tecnico preventivo svolto tra le medesime parti. L’attore -lamentando, ulteriormente, che la società convenuta aveva: 1) interdetto l'utilizzo del varco esistente verso la strada provinciale con apposizione di lucchetto di accesso al cancello ivi esistente; 2) impedito all’attore medesimo la recinzione del proprio fondo; 3) interrato una tubazione che invadeva un fosso naturale di drenaggio delle acque situato sulla linea di confine- chiese altresì la condanna della convenuta al rilascio dell’area occupata o, in subordine, l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione di una porzione di terreno con cancello d’ingresso, di cui allegò il pacifico possesso ultraventennale. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA], contestando integralmente la domanda attorea, di cui chiese la declaratoria di inammissibilità o in subordine il rigetto. Il Tribunale di Salerno, all’esito dell’espletamento di attività istruttoria, accolse la domanda di regolamento di confini, determinando il confine tra i due fondi secondo le indicazioni contenute nella C.T.U. R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 2 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20421/2018 Numero sezionale 904/2022 Numero di raccolta generale 16278/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 2. Vennero proposti appello dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA]. Con la decisione qui impugnata la Corte d’Appello di Salerno respinse l’appello principale e -in accoglimento dell’appello incidentale- condannò la società [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell'area che risultava da essa occupata per effetto della individuazione dei confini tra i due fondi, gravando l’appellante principale delle spese di lite del grado di appello. Per quel che viene ancora in rilievo nella presente sede, la Corte, osservò che: • con frazionamento del 1969 era stata generata la p.lla 765, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], con consistenza di 1000 mq; • con il frazionamento del 1983 era stata generata la p.lla 1455 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; • tale ultimo frazionamento era stato sospeso dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale, con prot. 6560 approvato il 23.10.1996, aveva corretto il precedente frazionamento indicando la superficie corretta in mq. 989; • nel 1999, era stata aggiornata la superficie della p.lla 765, la quale era passata da 1.000 mq a 1228 mq in virtù del [OSCURATO:PERSONA] effettuato dall'[OSCURATO:PERSONA], senza che tuttavia tale aggiornamento avesse inciso sulla superficie della contigua p.lla 1455; • la [OSCURATO:PERSONA] si era resa acquirente del terreno di cui alla p.lla 765 con atto notarile del 18.11.2005, nel quale la suddetta particella veniva descritta con la consistenza di 12,28 are derivante dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e così come risultante dalle visure effettuate presso la banca dati catastali; R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 3 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20421/2018 Numero sezionale 904/2022 Numero di raccolta generale 16278/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 • si doveva tuttavia da ritenere che i danti causa dell’appellante avevano potuto trasferire a quest’ultima la proprietà del bene soltanto nella consistenza originaria che il terreno aveva quando essi, a propria volta, si erano resi proprietari del terreno medesimo (consistenza indicata in tale ultimo atto di acquisto in are 10.00), non rilevando le modifiche catastali intervenute successivamente, in quanto le medesime non potevano costituire un modo di acquisto della proprietà; • assumendo come base per l’accertamento l'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e dei frazionamenti allegati ai medesimi atti, occorreva fare riferimento, quanto alla p.lla 765 della [OSCURATO:PERSONA], al solo frazionamento del 1969, mentre, quanto alla p.lla 1455 di [OSCURATO:PERSONA] -nata dal frazionamento del 1983, sospeso dall'[OSCURATO:PERSONA] e poi approvato con correzioni con tipo mappale prot. n. 6560 del 23.0.1996- l'unica misurazione riguardante il tracciamento della linea di confine in comune si poneva lungo il lato NE; • quanto al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] effettuato dall'[OSCURATO:PERSONA], dagli accertamenti presso l'Agenzia del Territorio — [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, non risultava alcuna documentazione relativa alla variazione; • ulteriormente le attività del Demanio erano state riferite al tracciamento della dividente demaniale posizionata lungo il lato SO della p.lla 765, ai soli fini amministrativi idonei a variare la consistenza dei beni costituenti il Pubblico Demanio marittimo, e non al tracciamento di una dividente posizionata lungo il lato NO, al confine con la p.lla 1455 di [OSCURATO:PERSONA], la cui consistenza era rimasta immutata; R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 4 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20421/2018 Numero sezionale 904/2022 Numero di raccolta generale 16278/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 • pur costituendo il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav., la proiezione specifica, nel campo del Demanio marittimo, della normale actio finium regundorum, di cui all'art 950 c.c. allo scopo di superare l'obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio marittimo, esso poteva rilevare, rispetto alla proprietà privata delle zone attigue, solo a seguito di una procedura che coinvolgesse i privati medesimi, laddove nel caso in esame non risultava alcuna documentazione relativa alla procedura adottata né risultava l’esistenza di un accordo dei proprietari finitimi; • conclusivamente, non trovando la variazione catastale riscontro nella reale consistenza superficiaria della p.lla 765, per l’individuazione della linea di confine si doveva fare riferimento al frazionamento risalente al 1969. 3. Avverso tale decisione ricorre la [OSCURATO:PERSONA], VINCENZO & [OSCURATO:PERSONA]. L’intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha notificato controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in sei motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. Lamenta il ricorso che la sentenza impugnata, dapprima abbia affermato che l’individuazione della linea di confine tra i lotti doveva avvenire sulla scorta degli atti di acquisto, e poi abbia riconosciuto che l’atto di acquisto della stessa ricorrente era quello che riportava una superficie del terreno di are 12,28 come conseguenza del Riordino R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 5 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20421/2018 Numero sezionale 904/2022 Numero di raccolta generale 16278/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 Fondiario del 30.4.1999, giungendo in tal modo ad un esito contraddittorio, in quanto non teneva conto proprio di tale ultimo atto di acquisto. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2700 c.c. e 116 c.p.c. Deduce la società ricorrente che la decisione impugnata sia intervenuta illegittimamente sia sul contenuto dell’atto notarile sia sulla stessa descrizione catastale della p.lla 765, i quali invece dovrebbero ritenersi immodificabili con una decisione giurisdizionale. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 59, L. 89/1913 (Legge Notarile). Lamenta il ricorso che la decisione della Corte territoriale si porrebbe in contrasto con l’art. 59 l. not., il quale vieta annotazioni su atti già completi, quale sarebbe l’atto di acquisto della [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Con il quarto motivo si deduce la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Viene dedotta la contraddittorietà della motivazione, per avere la stessa “invertito un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico, ovvero il principio della sacralità dell’atto pubblico”. La decisione avrebbe omesso di considerare che al momento del trasferimento alla ricorrente, la p.lla 765 -originata da un frazionamento del 1969 effettuato dal padre di [OSCURATO:PERSONA]- presentava già la superficie di are 12,28, con la conseguenza che nell’atto di acquisto della [OSCURATO:PERSONA] la p.lla 765 presentava già tale consistenza. Deduce, quindi, che è a tale atto -e non al precedente frazionamento del 1969- che dovrebbe farsi riferimento per determinare la consistenza del terreno, siccome derivante anche dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 6 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20421/2018 Numero sezionale 904/2022 Numero di raccolta generale 16278/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. La Corte territoriale -sostiene il ricorso- avrebbe operato un’inadeguata valutazione delle prove, giungendo ad un’errata ricostruzione dei fatti, applicando non correttamente la regola di diritto. In particolare, la Corte avrebbe omesso di giungere a corrette conclusioni in quanto, sebbene avesse essa stessa riconosciuto che la consistenza finale della p.lla 765 era di are 12,28, non ha poi dato prevalenza all’atto pubblico di acquisto della ricorrente, che tale consistenza, appunto, individuava. 1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa. Lamenta il ricorso che la Corte abbia omesso di valutare una comunicazione inviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui veniva segnalata la correttezza delle misurazioni operate nel 1999. 2. Il primo motivo è infondato. La decisione della Corte d’Appello di Salerno non appare essere incorsa in alcuna contraddizione nella propria motivazione. Il percorso motivazionale della Corte, per contro, si è dipanato coerentemente, partendo da un’analisi degli originari frazionamenti e dei successivi atti di provenienza, per poi dare corretta applicazione ai due principi - reiteratamente enunciati da questa Corte- per cui: 1) in tema di azione di regolamento di confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21686 del 09/10/2006 - Rv. 592564 – 01; R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 7 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20421/2018 Numero sezionale 904/2022 Numero di raccolta generale 16278/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 05/07/2006 - Rv. 590174 - 01); 2) nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico va attribuita peculiare rilevanza ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, in particolare, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente nel tempo (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12322 del 23/06/2020 - Rv. 658460 – 02; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17756 del 08/09/2015 - Rv. 636402 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6740 del 07/04/2016 - Rv. 639454 - 01). Del tutto coerentemente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto che la base per l’individuazione dei confini tra i due fondi dovesse essere costituita dai rispettivi originari atti di frazionamento che ne determinavano l’originaria consistenza, concludendo che, sulla base di detta regola, il confine della p.lla 765 doveva avvenire sulla base del frazionamento del 1969. Correttamente la Corte ha concluso che tale indicazione doveva prevalere sulla diversa indicazione contenuta nell’atto di acquisto della ricorrente, concluso più di trentacinque anni dopo il suddetto frazionamento, proprio in quanto tale ultimo atto non costituiva in alcun modo il titolo di acquisto più risalente nel tempo. Altrettanto coerentemente e logicamente, poi, la sentenza della Corte d’Appello di Salerno, pur riconoscendo che l’atto di acquisto della ricorrente nel 2005 riportava la superficie derivante dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha motivatamente escluso che tale riordino potesse assumere rilevanza nei rapporti tra fondi privati finitimi, non R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 8 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20421/2018 Numero sezionale 904/2022 Numero di raccolta generale 16278/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 avendo i titolari dei fondi partecipato al procedimento ed aderito all’individuazione della linea di confine. 3. Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. I motivi, invero, convergono nell’imputare alla decisione impugnata un -inammissibile, a detta della società ricorrente- effetto di alterazione del contenuto dell’atto notarile di compravendita della stessa società oltre che delle indicazioni riportate al Catasto. L’insieme delle doglianze è palesemente infondato alla luce dei principi generali, in quanto all’atto pubblico non può essere attribuita - come vorrebbe parte ricorrente- una sorta di effetto finale di intangibilità anche verso i terzi del bene oggetto della compravendita come descritto nell’atto. Per contro, l’atto negoziale pur se concluso nella forma dell’atto pubblico, resta comunque esposto alle conseguenze derivanti, in primo luogo, dalle iniziative dei terzi, i quali vengano a vantare diritti sui beni oggetto dell’atto medesimo. Men che meno il valore di pubblica fede riconosciuto all’atto pubblico può essere esteso non alla descrizione dei beni come effettuata dalle parti nell’atto (descrizione che, nella forma delle dichiarazioni fatte dalle parti stesse, è assistita da pubblica fede) ma addirittura alla consistenza oggettiva del bene, come invece vorrebbe sostenere parte ricorrente, rendendo tale consistenza del tutto immune rispetto ad accertamenti giurisdizionali sollecitati da terzi. Correttamente, del resto, la Corte territoriale ha rilevato che con l’atto del 2005 i danti causa dell’odierna ricorrente non avrebbero comunque potuto trasmettere a quest’ultima un diritto di estensione maggiore di quella che essi stessi avevano acquistato con il rispettivo atto di acquisto (nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet), ed in particolare non avrebbero potuto trasmettere un terreno con R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 9 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20421/2018 Numero sezionale 904/2022 Numero di raccolta generale 16278/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 confini difformi da quelli individuabili sulla base dell’originario frazionamento. Una variazione dei confini, quindi, avrebbe potuto essere fondata unicamente su ulteriori e diversi eventi acquisitivi operanti nei casi previsti dalla legge, ma tali fattispecie, nell’ipotesi in esame, non risultano essere state dedotte. 4. Il quinto motivo è inammissibile. Già è stato osservato in precedenza come il percorso motivazionale della decisione impugnata si presenti del tutto coerente ed immune da una erronea ricostruzione dei profili in fatto. Le deduzioni veicolate con il motivo di ricorso in esame non evidenziano alcuna interpretazione logicamente insostenibile o carente ma si traducono piuttosto in un inammissibile sindacato della valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01). 5. Il sesto motivo è anch’esso inammissibile. Lo stesso, infatti, non viene ad investire la vera ratio decidendi esposta dalla Corte territoriale, la quale ha chiarito la irrilevanza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sia perché esso non poteva incidere sulla individuazione dei confini dei fondi come risultante dagli originari R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 10 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20421/2018 Numero sezionale 904/2022 Numero di raccolta generale 16278/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 atti di frazionamento, sia perché era stato effettuato senza coinvolgere i terzi privati -ed in particolare le parti della controversia affrontata dalla Corte territoriale- conseguentemente rimasti estranei alle misurazioni medesime. Si deve al riguardo ribadire il principio -già precedentemente enunciato da questa Corte- per cui il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav. -tendendo a rendere evidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime e presentandosi quale proiezione specifica della normale azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 cod. civ.- si conclude con un atto di delimitazione, il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà dei privati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10817 del 11/05/2009 - Rv. 608263 – 01; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18511 del 12/07/2018 - Rv. 649592 - 02), potendo produrre efficacia di accertamento nei confronti dei privati titolari dei fondi finitimi solo nel momento in cui questi ultimi vengano coinvolti nel suddetto procedimento, giungendo ad un verbale di accordo che, in analogia col negozio privato di accertamento, è in grado di assumere rilevanza probatoria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22900 del 08/10/2013 - Rv. 627893 - 01). La Corte territoriale ha evidenziato, nella propria decisione, l’assenza di elementi che consentissero di affermare che la procedura di delimitazione aveva visto il coinvolgimento e l’assenso dei privati titolari dei fondi finitimi, e quindi del tutto correttamente la Corte ha escluso che le risultanze di quello specifico procedimento di delimitazione del demanio marittimo ex art. 32 cod. nav. potessero incidere sulla individuazione del confine tra i fondi delle parti in causa. Alla luce di tali considerazioni si palesa la irrilevanza del profilo della precisione con cui erano state eseguite le misurazioni del 1999, in R.G. 20421/2018 - Pagina nr. 11 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20421/2018 Numero sezionale 904/2022 Numero di raccolta generale 16278/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 quanto dette misurazioni erano state svolte nell’ambito del procedimento di accertamento in sede amministrativa, ma non avevano visto il coinvolgimento dei privati proprietari, risultando quindi ininfluenti sulla determinazione dei confini. 6. Il ricorso deve, quindi, essere respinto. Nulla va statuito sulle spese, non avendo l’intimato resistito. 7. Stante il tenore della pronuncia, invece, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 27 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16278/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris