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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04673/2026

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UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse diAntonino [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso contesta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e delle norme giuridiche rilevanti ai fini della sua applicazione, in relazione alla pretesa errata qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen., è generico perché fondato su argomentazioni che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame e che, pertanto, non presentano carattere di specificità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale discende, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione, si desume dalla mancata correlazione tra le ragioni poste a sostegno della censura e quelle sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata; considerato che, il secondo motivo contesta la recidiva reiterata e specifica ex art. 99 cod. pen. e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; non è consentito in sede di legittimità per motivi non specifici, poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle necessarie ragioni di diritto e dei dati di fatto idonei a sostenere le richieste formulate; che, altresì, esso non è consentito in sede di legittimità, in quanto tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti secondo criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale con motivazione immune da vizi logici e giuridici ha puntualmente esposto le ragioni del proprio convincimento (cfr. pag. 8 e 9 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse diAntonino [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso contesta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e delle norme giuridiche rilevanti ai fini della sua applicazione, in relazione alla pretesa errata qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen., è generico perché fondato su argomentazioni che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame e che, pertanto, non presentano carattere di specificità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale discende, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione, si desume dalla mancata correlazione tra le ragioni poste a sostegno della censura e quelle sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata; considerato che, il secondo motivo contesta la recidiva reiterata e specifica ex art. 99 cod. pen. e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; non è consentito in sede di legittimità per motivi non specifici, poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle necessarie ragioni di diritto e dei dati di fatto idonei a sostenere le richieste formulate; che, altresì, esso non è consentito in sede di legittimità, in quanto tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti secondo criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale con motivazione immune da vizi logici e giuridici ha puntualmente esposto le ragioni del proprio convincimento (cfr. pag. 8 e 9 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il C
Sentenza Cassazione n. 04673/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris