CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila di cui in epigrafe che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara nei suoi confronti alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90 per aver detenuto illecitamente con finalità di spaccio 60 gr di cocaina con percentuale di principio attivo pari a 46% da cui era possibile ricavare 175 dosi singole, oltre a strumenti utili per il taglio e il confezionamento. Fatto commesso il 31.10.2019. 1.1.1 motivi del ricorso sono sintetizzabili come di seguito: I) Violazione di legge per la mancata qualificazione giuridica della condotta del reato nell'ambito dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90; II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato adeguamento della pena in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze generiche. 2.11 Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'[OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado e, pertanto, è inammissibile sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze. È appena il caso di rilevare che si trattava di stupefacente del tipo cocaina e che le dosi ricavabili erano circa 175; appare pertanto corretta e conforme ai principi di diritto la mancata qualificazione della detenzione ai sensi del V comma dell'art. 73 del dpr 309/90, già rigettata dal primo giudice che argomentava sia sulla base della percentuale di principio attivo che del numero delle dosi ricavabili la diffusività dell'attività illecita. Quanto alla censura in merito al diniego delle generiche, dall'unitaria motivazione delle sentenze di merito (si tratta di doppia conforme) emerge chiaramente la specifica valutazione dei fattori ostativi alla concessione del beneficio. Si fa riferimento infatti ai numerosi e gravi precedenti penali e al fatto che il reato è stato commesso in costanza di sottoposizione dell'imputato alla misura cautelare coercitiva ( fol 3 sentenza di primo grado). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.