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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 43449/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la parte civile, come allegato con memoria tempestivamente depositata, ha rimesso la querela per il reato di truffa in giudizio, e che la stessa è stata regolarmente accettata, si annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Si condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di qurela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processualir.

Così deciso, il 10 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la parte civile, come allegato con memoria tempestivamente depositata, ha rimesso la querela per il reato di truffa in giudizio, e che la stessa è stata regolarmente accettata, si annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Si condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di qurela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processualir. Così deciso, il 10 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 43449/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris