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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09159/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 034P41D) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al motivo secondo; inammissibile il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 10 marzo 2022 il Giudice di pace di Ancona ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5- quater, d.lvo n. 28671998, accertato il 1°febbraio 2021, condannandolo alla pena di € 10.000 di multa.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, essendosi il primo giudice limitato, sul punto, ad affermare che non sussistei= alcun giustificato motivo dell'inottemperanza all'ordine di espulsione.

Con il secondo motivo viene denunciata la mancanza di motivazione in ordine alla esimente del fatto di speciale tenuità, che la difesa aveva chiesto.

Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, pure chieste dalla difesa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al giudizio sulla causa di esclusione della procedibilità, con dichiarazione di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è solo in parte fondato, nei termini di seguito specificati.

1. La censura motivazionale, denunciata col primo motivo, è infondata.

Infatti, il motivo non rappresenta in termini specifici che fosse stata allegata dalla difesa la sussistenza in capo all'imputato di una particolare ragione a giustificazione della inottemperanza al provvedimento di espulsione e dunque la motivazione della sentenza, che ha espressamente escluso che ricorresse alcuna delle condizioni di fatto generalmente riconosciute dalla giurisprudenza come giustificato motivo, risulta adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.

2. Il secondo motivo è fondato.

In atti sono trascritte le conclusioni del difensore, che aveva chiesto l'applicazione della causa di non procedibilità di cui all'art. 34 d.lvo n. 274/2000.

Il primo giudice non ha svolto alcuna considerazione sul punto, di tal che l'implicito giudizio di insussistenza dell'invocata causa di non procedibilità risulta privo di motivazione.3.

Il terzo motivo censura, sotto il profilo motivazionale, il diniego delle attenuanti generiche.

Il motivo è manifestamente infondato, avendo il primo giudice, invece, riconosciuto le attenuanti generiche.

4. Va, dunque, disposto annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di Pace di Ancona, in diversa persona fisica.

Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma è tenuto a rinnovare il giudizio sul punto evitando l'omissione motivazionale censurata.

Gli altri motivi di ricorso, complessivamente considerati, vanno respinti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Ancona, in diversa persona fisica.

Rigetta il ricorso nel resto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 034P41D) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al motivo secondo; inammissibile il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 marzo 2022 il Giudice di pace di Ancona ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5- quater, d.lvo n. 28671998, accertato il 1°febbraio 2021, condannandolo alla pena di € 10.000 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, essendosi il primo giudice limitato, sul punto, ad affermare che non sussistei= alcun giustificato motivo dell'inottemperanza all'ordine di espulsione. Con il secondo motivo viene denunciata la mancanza di motivazione in ordine alla esimente del fatto di speciale tenuità, che la difesa aveva chiesto. Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, pure chieste dalla difesa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al giudizio sulla causa di esclusione della procedibilità, con dichiarazione di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è solo in parte fondato, nei termini di seguito specificati. 1. La censura motivazionale, denunciata col primo motivo, è infondata. Infatti, il motivo non rappresenta in termini specifici che fosse stata allegata dalla difesa la sussistenza in capo all'imputato di una particolare ragione a giustificazione della inottemperanza al provvedimento di espulsione e dunque la motivazione della sentenza, che ha espressamente escluso che ricorresse alcuna delle condizioni di fatto generalmente riconosciute dalla giurisprudenza come giustificato motivo, risulta adeguata ed esente da vizi logici e giuridici. 2. Il secondo motivo è fondato. In atti sono trascritte le conclusioni del difensore, che aveva chiesto l'applicazione della causa di non procedibilità di cui all'art. 34 d.lvo n. 274/2000. Il primo giudice non ha svolto alcuna considerazione sul punto, di tal che l'implicito giudizio di insussistenza dell'invocata causa di non procedibilità risulta privo di motivazione.3. Il terzo motivo censura, sotto il profilo motivazionale, il diniego delle attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato, avendo il primo giudice, invece, riconosciuto le attenuanti generiche. 4. Va, dunque, disposto annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di Pace di Ancona, in diversa persona fisica. Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma è tenuto a rinnovare il giudizio sul punto evitando l'omissione motivazionale censurata. Gli altri motivi di ricorso, complessivamente considerati, vanno respinti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Ancona, in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto.
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