Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18413/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1422/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato, per procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1255/2018, depositata il 25 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi estinto il giudizio.

Uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Liguria, di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorsoproposto dal medesim o contribuente contro l’ avvis o d’accertamento in materia di Irpef, relativoall’ ann o d’imposta 2006.

L’Agenzia si difende con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] n iccola, con requisitoria scritta,ha chiesto accogliersi il ricorso.

In prossimità dell’udienza, prima della scadenza del termine per eventuali memorie, l’Agenzia ha prodottoin via telematica istanza nella quale ha dato atto che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, exart. 5 della legge n. 130 del 2022, risultata regolare, e d ha effettuato i pagamenti previsti dalla legge, chiedendo pertanto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46,comma 3, d.Lgs. n. 546 del 1992. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, rilevata l’istanza dell’Ufficio e dato atto che nulla ha contestato al riguardo la parte ricorrente e che il P.G. si è associato alla relativa richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio ai sensi dellalegge n. 130 del 2022, rimanendo le spese a carico della parte che le abbia anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1422/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato, per procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1255/2018, depositata il 25 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi estinto il giudizio. Uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Avvocatura Generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Liguria, di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorsoproposto dal medesim o contribuente contro l’ avvis o d’accertamento in materia di Irpef, relativoall’ ann o d’imposta 2006. L’Agenzia si difende con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] n iccola, con requisitoria scritta,ha chiesto accogliersi il ricorso. In prossimità dell’udienza, prima della scadenza del termine per eventuali memorie, l’Agenzia ha prodottoin via telematica istanza nella quale ha dato atto che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, exart. 5 della legge n. 130 del 2022, risultata regolare, e d ha effettuato i pagamenti previsti dalla legge, chiedendo pertanto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46,comma 3, d.Lgs. n. 546 del 1992. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, rilevata l’istanza dell’Ufficio e dato atto che nulla ha contestato al riguardo la parte ricorrente e che il P.G. si è associato alla relativa richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio ai sensi dellalegge n. 130 del 2022, rimanendo le spese a carico della parte che le abbia anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 18413/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris