CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06962/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] si rimette alla memoria inviata a mezzo pec e deposita in udienza le conclusioni scritte per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e la nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], illustra i motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza del 1/3/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di FERMO il 18/6/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 629. 56 e 629 e 582 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 157, comma 8-bis e 601 cod. proc. pen. quanto alla regolarità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. 1.2. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa. 1.3. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della parte civile in merito agli elementi essenziali per la ricostruzione di quanto accaduto. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai reati di cui ai capi C) e D) relativi all'aggressione all'esterno della discoteca. 1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di rapina avvenuta nel mese di aprile 2014, più correttamente qualificabile quale violenza privata. 1.6. Violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. proc. pen. che, quanto meno sotto il profilo dell'aspetto psicologico, considerata la pacifica esistenza del debito di gioco, avrebbe dovuto essere qualificato quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 1.7. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 629 cod. pen. 1.8. Violazione di legge in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile, sentita come persona informata dei fatti e non come indagato per un reato collegato ex art. 371, comma 2 lett b) ovvero 12 cod. proc. pen., cioè le lesioni personali inferte all'imputato. 2. In data 21 ottobre 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 157, comma 8-bis e 601 cod. proc. pen. quanto alla regolarità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Nello specifico il ricorrente eccepisce la nullità della notifica dell'avviso evidenziando come la notifica per la prima udienza, fissata per il 25/1/2021, sia nulla in quanto avvenuta presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], professionista a cui era stato revocato il mandato e che questo avrebbe pertanto determinato anche il venir meno della dichiarazione di elezione di domicilio, e la seconda, quella per l'udienza di rinvio disposta dal Presidente della Corte d'Appello, sia stata effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen. presso il nuovo difensore nel frattempo nominato che, però, aveva espressamente dichiarato all'atto della nomina di non voler accettare le notifiche per l'imputato. Ragioni queste per le quali l'imputato non avrebbe ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e la sentenza sarebbe conseguentemente nulla.La doglianza è manifestamente infondata. La prima notifica del decreto di citazione a giudizio, quella per l'udienza del 25 gennaio 2021, effettuata presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio, è regolare. Diversamente da quanto indicato nel ricorso e come di contro evidenziato dalla costante giurisprudenza di legittimità, la rinuncia al mandato da parte del difensore o la revoca dello stesso non fanno venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla, così che le notifiche successivamente effettuate presso l'avvvocato sono regolari ed efficaci (cfr. Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824 - 01; Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234 - 01; Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Bohulga, Rv. 246387 - 01; Sez. 1, n. 22760 del 29/03/2007, Bahardi, Rv. 236789 - 01). L'imputato, d'altro canto, ha l'onere di comunicare ogni eventuale mutamento del domicilio dichiarato o eletto così che in caso di mancata comunicazione e di irreperibilità dell'imputato la notifica può essere validamente effettuata presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. (cfr. da ultimo in motivazione Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 - 02). La seconda notifica, quella per l'udienza del 1° marzo 2021 effettuata presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di fiducia dopo la revoca dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. a fronte della precedente dichiarazione di domicilio. Ragione questa per la quale la dichiarazione apposta dal difensore all'atto di nomina di non accettare le notifiche ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen. non ha alcun rilievo. In tale situazione, pertanto, la questione circa la regolarità della notifica, che nel caso di specie configurerebbe una nullità a regime intermedio, avrebbe dovuto essere eccepita al più tardi con le conclusioni così che, in assenza di tempestiva deduzione (nulla risulta nelle conclusioni scritte depositate nelle quali, come indicato nella sentenza impugnata, la difesa si è riportata ai motivi di appello) è da ritenersi comunque sanata (cfr. Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01). 2. Nel secondo, terzo e quarto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa. Sul punto il ricorrente, evidenziando i punti specifici delle dichiarazioni rese dalla parte civile e gli elementi indicati nella sentenza di appello, rileva la carenza di una corretta valutazione della credibilità intrinseca ed estrinseca della stessa anche in ordine alle caratteristiche del debito, al quantum dello stesso, alle circostanze nelle quali sarebbe stata data la collana oggetto della presunta rapina, che, invece, sarebbe stata consegnata a garanzia o, comunque, quale acconto per il pagamento della somma dovuta. Le doglianze sono manifestamente infondate.La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sostanziale credibilità della persona offesa -sul punto è sufficiente il rinvio alle pagine da 5 a 9 della sentenza impugnata, nelle quali ognuna delle censure sollevate con l'atto di appello è oggetto di analitica trattazione e di articolata risposta- ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell—iter" argomenta tivo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 3. Nei motivi quinto, sesto, settimo e ottavo la difesa deduce: -la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di rapina avvenuta nel mese di aprile 2014, che sarebbe più correttamente qualificabile quale violenza privata; -la violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. proc. pen. che, quanto meno sotto il profilo dell'aspetto psicologico, considerata la pacifica esistenza del debito di gioco, avrebbe dovuto essere qualificato quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni;-la violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 629 cod. pen. rilevando che l'episodio di tentata estorsione sarebbe parte della complessiva richiesta estorsiva, costituendo la richiesta oggetto del capo C) solo un segmento della condotta complessivamente posta in essere per ottenere la soddisfazione del credito di gioco vantato; -la violazione di legge in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile, sentita come persona informata dei fatti e non come indagato per un reato collegato ex art. 371, comma 2 lett b) ovvero 12 cod. proc. pen., cioè le lesioni personali inferte all'imputato. Le doglianze dedotte nei citati motivi, pure esposte nei termini della violazione di legge ma formulate nei termini del vizio di motivazione, non sono consentite ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Le questioni sollevate, infatti, per affrontare le quali sono necessari valutazioni e accertamenti in fatto che non sono consentiti a questa Corte, non avevano costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello e il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta, cfr. Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066) 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente