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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16524/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ROMANO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del ricorrente, ribadite con memorie scritte autorizzate [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 25/11/2020 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Gup di Palermo in data 10/07/2019 ad esito di rito abbreviato, per quanto di interesse in questa sede, riqualificava il fatto ascritto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] al capo a) della rubrica nel reato di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e rideterminava per l'effetto la pena inflitta in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata (capo b) art. 81 cpv, 56, 629 in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.; capo c) art. 61, comma primo, PIL n. 2, 582, 585 in relazione all'art. 576 comma primo, n. 1, cod. pen.; capo d) art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen. , art. 4

I. n. 110 del 1975)

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso, che si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e contraddittoria quanto alla dimostrazione dell'intervenuta cessione di sostanza stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello ha reso una motivazione contraddittoria, richiamando, al fine di ritenere provata la contestata cessione di stupefacente l'esito della perquisizione, da riferire ad epoca di molto successiva rispetto al fatto contestato e basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni, rese senza alcun elemento di riscontro, dall'Allegra; mancano del tutto riscontri alle dichiarazioni dell'Allegra e tali non si possono ritenere gli sms del tutto neutri oggetto di considerazione da parte del giudice di primo grado.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e mancante in ordine all'affermata responsabilità del Randazzo per il reato di tentata estorsione; anche in questo caso il giudice ha ritenuto non fondato il terzo motivo di appello proposto "accettando dogmaticamente quale verità assoluta le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nonostante gli elementi processuali smentissero le granitiche certezze dei giudici di appello";.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza ed erronea applicazione di legge per violazione del divieto di reformatio in pejus della sentenza tenuto conto della determinazione della pena relativa al reato più grave a seguito della riqualificazione del capo a) ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.

4. La difesa del ricorrente ha depositato ulteriori note con la quali ha richiamato gli argomenti già spesi in ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.2.

In via preliminare si deve osservare come i primi due motivi proposti si presentino caratterizzati da evidente genericità„ meramente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica, approfondita ed argomentata in assenza di aporie della Corte di appello di Palermo.

In tal senso va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).

Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, come emerge anche da alcune delle conclusioni proposte, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello.

Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

3. Ricorre poi, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente, per i capi oggetto di contestazione, una c.d. doppia conforme quanto all'accertamento della responsabilità, avendo il giudice di appello semplicemente riqualificato la condotta contesta al capo a) ai sensi del comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, incidendo di conseguenza sulla dosimetria della pena; ciò posto si deve ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 34512 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).

Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01).

4. Va evidenziato, infatti, che già l'atto di appello presentato nell'interesse dell'imputato era assai generico, non essendosi confrontato con le ampie argomentazioni con le quali il primo giudice aveva ben delineato il contesto in cui venivano poste in essere le condotte oggetto di contestazione, ritenute particolarmente indicative della piena consapevolezza e intenzionalità del Randazzo nell'ambito di attività di cessione di sostanza stupefacente.

Il giudice di primo grado ha ampiamente motivato, tenuto conto del rito prescelto e dell'acquisizione degli atti, in ordine ad ogni specifica contestazione, in modo logico, articolato, coerente e del tutto privo di aporie e tale motivazione è stata ampiamente richiamata e completamente condivisa dalla Corte di appello, che ha preso atto del riferimento all'unica cessione e delle caratteristiche della stessa per riqualificare il fatto ai sensi del quinto comma predetto.

4.1. In tal senso, trattando congiuntamente i primi due motivi proposti, appare evidente la mancata correlazione delle argomentazioni difensive con la concorde valutazione del giudice di primo grado e della Corte di appello, che hanno riscontrato l'intervenuta cessione e il conseguente tentativo di estorsione sulla base degli atti acquisiti; hanno puntualmente dato atto dell'esito della perquisizione e conseguente sequestro; hanno compiutamente considerato anche gli accertamenti tecnici espletati relativi alle video riprese acquisite.

È in tale ambito complessivo che sono poi state prese in considerazione le dichiarazioni dell'Allegra, riscontrate non solo da tali elementi a valenza oggettiva, ma anche dalle dichiarazioni degli altri soggetti presenti al momento dell'aggressione.

La Corte di appello ha, dunque, con mol:ivazione lineare, logica e priva di aporie, non solo riscontrato l'oggettiva aggressività e minacciosità dell'azione posta in essere dal Randazzo, la violenza delle sue condotte e la correlazione tra tale contesto e la pretesa di ottenere qualcosa, e precisamente del denaro, dall'Allegra, ma ha anche valutato una serie di indiscussi elementi di conforto alla versione fornita dallo stesso, in ciò collegandosi alle considerazioni sul punto analiticamente rese anche dal giudice di primo grado.

Con tale motivazione la difesa non si confronta, reiterando sostanzialmente i motivi di critica proposti alla decisione di primo grado, evitando di citare e considerare anche la chiara documentazione acquisita agli atti, le dichiarazioni rese in sede d'indagine, specificamente richiamate sia dal giudice di appello che dal giudice di primo grado.

5. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente nel lamentare la partenza da una pena base maggiore, pur essendo stata irrogata una pena complessivamente inferiore, non si confronta con la giurisprudenza di legittimità che sul punto si è consolidata, attesi i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di rideterminazione della pena cullando muti la sequenza del reato continuato.

In tal senso occorre ricordare che le Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01, hanno affermato il principio di diritto così massinnato: "Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore." (In senso conforme Sez. 5, n. 16542 del 25/03/2005, Giordano, Rv. 231701-01; Sez. 1, n. 46533 del 11/10/2005, Pesce, Rv. 232980-01; Sez. 6, n. 15890 del 03/12/2013, Lleshji, Rv. 261528-01; Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014, Boschi, Rv. 260099-01; Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017, PG in proc.

Bivol, Rv. 271376-01;Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevjia,Rv.276196-01).

Secondo tale orientamento ermeneutico, dunque, non ricorre alcuna violazione del disposto dell'art. 597 cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice applichi per il reato ritenuto più grave la pena pecuniaria che non era stata irrogata in primo grado, in quanto non prevista dalla legge per il reato individuato da quel giudice come più grave, ma ritenuto insussistente in appello; né tale violazione sussiste se il giudice d'appello apporta, per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso, un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. 6, n. 15890 del 03/12/2013, Lleshji, Rv. 261528-01); o, ancora, nel caso in cui sia necessario rideterminare il trattamento sanzionatorio in applicazione della disciplina del reato continuato o per intervenuta modifica dei reati satelliti, ovvero per una diversa individuazione del reato ritenuto più grave, e il giudice apporti per uno dei fatti unificati un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente superiore (Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014,Boschi,Rv.260099- 01).

Occorre anche considerare che le Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01 hanno fornito una lettura analitica del contesto interpretativo seguito alle Sezioni Unite Morales (in continuità con Sez.

U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196894-01 e Sez.

U, n. 5978 del 12/05/1995, Pellizzoni, Rv. 201034- 01), al fine di escludere la ricorrenza di qualsivoglia contrasto tra le due decisioni (spesso impropriamente ritenuto tale), rilevando che detta decisione, pur non occupandosi del divieto di reformatio in pejus in tema di reato continuato, ha tuttavia enunciato in modo chiaro il principio generale secondo cui la regola riguarda non solo l'entità complessiva della perla, ma anche tutti gli altri elementi che concorrono alla determinazione di quest'ultima, nel senso che non viene in discorso un semplice confronto tra pene, ma "occorre procedere ad un raffronto tra i segmenti che vengono a comporre quella sequenza", con la conseguente inammissibilità di interventi manipolatori che consentano non domandati e, dunque, non consentiti aumenti di pena riferiti a singole condotte oggetto di condanna coinvolte nel cumulo giuridico.

Il momento centrale di tale riflessione è volto, quindi, ad evidenziare che non è possibile un intervento del giudice dove non sia stata articolata una specifica domanda con i motivi proposti, mentre, si sottolinea che diversa è la situazione che si presenta in caso di continuazione, "quando muti la struttura del reato continuato".

Evidenziato tale principale elemento di distinzione tra i due casi affrontati dalle due decisioni delle Sezioni Unite, è stata, sottolineata da Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01 la particolarità del fenomeno continuazione, "realtà 13-C normativa che può ricevere una lettura unitaria (o unificante), ovvero atomistica a seconda delle prospettive che si intendono perseguire", attesa la sua particolare natura di concorso materiale di reati, unificati dall'identità del disegno criminoso e assoggettati al cumulo giuridico delle pene previsto per il concorso formale, con conseguente perdita di individualità sanzionatoria delle pene dei reati satellite una volta prescelto il reato più grave, in caso di concorso tra pene eterogenee, divenendo "semplici componenti di un aumento di pena", che riacquistano la loro identità solo agli effetti della determinazione del limite esterno agli aumenti, che comunque non deve superare quello del cumulo materiale ex art. 81, comma terzo, cod. pen.

E', quindi, proprio l'applicazione del cumulo giuridico, con la conseguente unificazione del trattamento sanzionatorio, che "presuppone l'individuazione specifica dei termini che compongono il cumulo e la determinazione di un certo ordine della sequenza", conseguentemente, "se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la regiudicanda - satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una "novazione" di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione".

Ne discende, nell'ambito dell'ermeneusi proposta da [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 16208 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 258653-01, che in tali casi l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla "pena finale dal momento che è solo questa che non deve essere superata dal giudice del gravame".

Pertanto, secondo tale prospettiva ermeneutica il dictum della sentenza Morales: "vale solo nella ipotesi in cui il giudice dell'appello o del rinvio sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, giacché in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo", ma se cambia il titolo del reato più grave ed il relativo trattamento sanzionatorio assunto come pena base "anche il nuovo giudizio sugli aumenti a titolo di continuazione non è vincolato dalle determinazioni assunte al riguardo dal primo giudice".

Nel caso concreto ricorre esattamente una novazione di carattere strutturale del meccanismo di unificazione in relazione al fenomeno della continuazione, con mutamento del titolo del reato più grave e trattamento sanzionatorio assunto come pena base, alla quale consegue l'impossibilità di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza che, c::ome evidenziato dalle Sez.

U C., sarebbe priva di qualsiasi logica giustificazione.

Non ricorre alcun trattamento sanzionatorio deteriore, in mancanza di qualsiasi elemento dal quale desumere una revisione in termini peggiorativi dell'esito finale del meccanismo normativo di determinazione della pena.

6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ROMANO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del ricorrente, ribadite con memorie scritte autorizzate [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 25/11/2020 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Gup di Palermo in data 10/07/2019 ad esito di rito abbreviato, per quanto di interesse in questa sede, riqualificava il fatto ascritto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] al capo a) della rubrica nel reato di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e rideterminava per l'effetto la pena inflitta in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata (capo b) art. 81 cpv, 56, 629 in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.; capo c) art. 61, comma primo, PIL n. 2, 582, 585 in relazione all'art. 576 comma primo, n. 1, cod. pen.; capo d) art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen. , art. 4 I. n. 110 del 1975) 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso, che si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e contraddittoria quanto alla dimostrazione dell'intervenuta cessione di sostanza stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello ha reso una motivazione contraddittoria, richiamando, al fine di ritenere provata la contestata cessione di stupefacente l'esito della perquisizione, da riferire ad epoca di molto successiva rispetto al fatto contestato e basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni, rese senza alcun elemento di riscontro, dall'Allegra; mancano del tutto riscontri alle dichiarazioni dell'Allegra e tali non si possono ritenere gli sms del tutto neutri oggetto di considerazione da parte del giudice di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e mancante in ordine all'affermata responsabilità del Randazzo per il reato di tentata estorsione; anche in questo caso il giudice ha ritenuto non fondato il terzo motivo di appello proposto "accettando dogmaticamente quale verità assoluta le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nonostante gli elementi processuali smentissero le granitiche certezze dei giudici di appello";. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza ed erronea applicazione di legge per violazione del divieto di reformatio in pejus della sentenza tenuto conto della determinazione della pena relativa al reato più grave a seguito della riqualificazione del capo a) ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. 4. La difesa del ricorrente ha depositato ulteriori note con la quali ha richiamato gli argomenti già spesi in ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.2. In via preliminare si deve osservare come i primi due motivi proposti si presentino caratterizzati da evidente genericità„ meramente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica, approfondita ed argomentata in assenza di aporie della Corte di appello di Palermo. In tal senso va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, come emerge anche da alcune delle conclusioni proposte, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 3. Ricorre poi, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente, per i capi oggetto di contestazione, una c.d. doppia conforme quanto all'accertamento della responsabilità, avendo il giudice di appello semplicemente riqualificato la condotta contesta al capo a) ai sensi del comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, incidendo di conseguenza sulla dosimetria della pena; ciò posto si deve ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 34512 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01). 4. Va evidenziato, infatti, che già l'atto di appello presentato nell'interesse dell'imputato era assai generico, non essendosi confrontato con le ampie argomentazioni con le quali il primo giudice aveva ben delineato il contesto in cui venivano poste in essere le condotte oggetto di contestazione, ritenute particolarmente indicative della piena consapevolezza e intenzionalità del Randazzo nell'ambito di attività di cessione di sostanza stupefacente. Il giudice di primo grado ha ampiamente motivato, tenuto conto del rito prescelto e dell'acquisizione degli atti, in ordine ad ogni specifica contestazione, in modo logico, articolato, coerente e del tutto privo di aporie e tale motivazione è stata ampiamente richiamata e completamente condivisa dalla Corte di appello, che ha preso atto del riferimento all'unica cessione e delle caratteristiche della stessa per riqualificare il fatto ai sensi del quinto comma predetto. 4.1. In tal senso, trattando congiuntamente i primi due motivi proposti, appare evidente la mancata correlazione delle argomentazioni difensive con la concorde valutazione del giudice di primo grado e della Corte di appello, che hanno riscontrato l'intervenuta cessione e il conseguente tentativo di estorsione sulla base degli atti acquisiti; hanno puntualmente dato atto dell'esito della perquisizione e conseguente sequestro; hanno compiutamente considerato anche gli accertamenti tecnici espletati relativi alle video riprese acquisite. È in tale ambito complessivo che sono poi state prese in considerazione le dichiarazioni dell'Allegra, riscontrate non solo da tali elementi a valenza oggettiva, ma anche dalle dichiarazioni degli altri soggetti presenti al momento dell'aggressione. La Corte di appello ha, dunque, con mol:ivazione lineare, logica e priva di aporie, non solo riscontrato l'oggettiva aggressività e minacciosità dell'azione posta in essere dal Randazzo, la violenza delle sue condotte e la correlazione tra tale contesto e la pretesa di ottenere qualcosa, e precisamente del denaro, dall'Allegra, ma ha anche valutato una serie di indiscussi elementi di conforto alla versione fornita dallo stesso, in ciò collegandosi alle considerazioni sul punto analiticamente rese anche dal giudice di primo grado. Con tale motivazione la difesa non si confronta, reiterando sostanzialmente i motivi di critica proposti alla decisione di primo grado, evitando di citare e considerare anche la chiara documentazione acquisita agli atti, le dichiarazioni rese in sede d'indagine, specificamente richiamate sia dal giudice di appello che dal giudice di primo grado. 5. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente nel lamentare la partenza da una pena base maggiore, pur essendo stata irrogata una pena complessivamente inferiore, non si confronta con la giurisprudenza di legittimità che sul punto si è consolidata, attesi i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di rideterminazione della pena cullando muti la sequenza del reato continuato. In tal senso occorre ricordare che le Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01, hanno affermato il principio di diritto così massinnato: "Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore." (In senso conforme Sez. 5, n. 16542 del 25/03/2005, Giordano, Rv. 231701-01; Sez. 1, n. 46533 del 11/10/2005, Pesce, Rv. 232980-01; Sez. 6, n. 15890 del 03/12/2013, Lleshji, Rv. 261528-01; Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014, Boschi, Rv. 260099-01; Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017, PG in proc. Bivol, Rv. 271376-01;Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevjia,Rv.276196-01). Secondo tale orientamento ermeneutico, dunque, non ricorre alcuna violazione del disposto dell'art. 597 cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice applichi per il reato ritenuto più grave la pena pecuniaria che non era stata irrogata in primo grado, in quanto non prevista dalla legge per il reato individuato da quel giudice come più grave, ma ritenuto insussistente in appello; né tale violazione sussiste se il giudice d'appello apporta, per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso, un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. 6, n. 15890 del 03/12/2013, Lleshji, Rv. 261528-01); o, ancora, nel caso in cui sia necessario rideterminare il trattamento sanzionatorio in applicazione della disciplina del reato continuato o per intervenuta modifica dei reati satelliti, ovvero per una diversa individuazione del reato ritenuto più grave, e il giudice apporti per uno dei fatti unificati un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente superiore (Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014,Boschi,Rv.260099- 01). Occorre anche considerare che le Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01 hanno fornito una lettura analitica del contesto interpretativo seguito alle Sezioni Unite Morales (in continuità con Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196894-01 e Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, Pellizzoni, Rv. 201034- 01), al fine di escludere la ricorrenza di qualsivoglia contrasto tra le due decisioni (spesso impropriamente ritenuto tale), rilevando che detta decisione, pur non occupandosi del divieto di reformatio in pejus in tema di reato continuato, ha tuttavia enunciato in modo chiaro il principio generale secondo cui la regola riguarda non solo l'entità complessiva della perla, ma anche tutti gli altri elementi che concorrono alla determinazione di quest'ultima, nel senso che non viene in discorso un semplice confronto tra pene, ma "occorre procedere ad un raffronto tra i segmenti che vengono a comporre quella sequenza", con la conseguente inammissibilità di interventi manipolatori che consentano non domandati e, dunque, non consentiti aumenti di pena riferiti a singole condotte oggetto di condanna coinvolte nel cumulo giuridico. Il momento centrale di tale riflessione è volto, quindi, ad evidenziare che non è possibile un intervento del giudice dove non sia stata articolata una specifica domanda con i motivi proposti, mentre, si sottolinea che diversa è la situazione che si presenta in caso di continuazione, "quando muti la struttura del reato continuato". Evidenziato tale principale elemento di distinzione tra i due casi affrontati dalle due decisioni delle Sezioni Unite, è stata, sottolineata da Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01 la particolarità del fenomeno continuazione, "realtà 13-C normativa che può ricevere una lettura unitaria (o unificante), ovvero atomistica a seconda delle prospettive che si intendono perseguire", attesa la sua particolare natura di concorso materiale di reati, unificati dall'identità del disegno criminoso e assoggettati al cumulo giuridico delle pene previsto per il concorso formale, con conseguente perdita di individualità sanzionatoria delle pene dei reati satellite una volta prescelto il reato più grave, in caso di concorso tra pene eterogenee, divenendo "semplici componenti di un aumento di pena", che riacquistano la loro identità solo agli effetti della determinazione del limite esterno agli aumenti, che comunque non deve superare quello del cumulo materiale ex art. 81, comma terzo, cod. pen. E', quindi, proprio l'applicazione del cumulo giuridico, con la conseguente unificazione del trattamento sanzionatorio, che "presuppone l'individuazione specifica dei termini che compongono il cumulo e la determinazione di un certo ordine della sequenza", conseguentemente, "se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la regiudicanda - satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una "novazione" di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione". Ne discende, nell'ambito dell'ermeneusi proposta da [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 16208 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 258653-01, che in tali casi l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla "pena finale dal momento che è solo questa che non deve essere superata dal giudice del gravame". Pertanto, secondo tale prospettiva ermeneutica il dictum della sentenza Morales: "vale solo nella ipotesi in cui il giudice dell'appello o del rinvio sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, giacché in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo", ma se cambia il titolo del reato più grave ed il relativo trattamento sanzionatorio assunto come pena base "anche il nuovo giudizio sugli aumenti a titolo di continuazione non è vincolato dalle determinazioni assunte al riguardo dal primo giudice". Nel caso concreto ricorre esattamente una novazione di carattere strutturale del meccanismo di unificazione in relazione al fenomeno della continuazione, con mutamento del titolo del reato più grave e trattamento sanzionatorio assunto come pena base, alla quale consegue l'impossibilità di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza che, c::ome evidenziato dalle Sez. U C., sarebbe priva di qualsiasi logica giustificazione. Non ricorre alcun trattamento sanzionatorio deteriore, in mancanza di qualsiasi elemento dal quale desumere una revisione in termini peggiorativi dell'esito finale del meccanismo normativo di determinazione della pena. 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i
Sentenza Cassazione n. 16524/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris