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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 29845/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9740-2017 r.g., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di via Burano in Caorle, in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentatoe difeso dall’avv .

MA U [OSCURATO:PERSONA] G A IB A NI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1923/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/8/2016; Ric. 2017 n. 9740sez.

S2 -ud. 29-4-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/4/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. Con delibera del 29.3.2008 (confermativa d i una precedente delibera del 27.10.2007), l’assemblea del condominio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in Caorle, con una maggioranza di 560,46 millesimi, sospendeva i lavori di rifacimento delle fognature e di consolidamento strutturale, precedentemente autorizzati con delibera del 4.3.2006.

La delibera del 29.3.2008 venne impugnata dalla condomin a [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto che, avendo ad oggetto delle innovazioni, per la relativa approvazione sarebbe stata necessaria la maggioranza qualificata di cui agli artt. 1120, comma 1, e 1136, comma 5, c.c..Il giudice di primo grado dispose una c.t.u., la quale valutò che le opere in discorso integrassero innovazioni.

A quanto risulta dalla formulazione del motivo d’appello, riportato a pag. 6 della sentenza in questa sede impugnata, il Tribunale di Venezia (sez. dist. di Portogruaro) aveva rilevato d’ufficio la nullità della delibera del 4.3.2006 (quella con cui si era deciso di dar corso alle opere) e rigettato la domanda concernente l’annullamento della successiva delibera del 29.3.2008 (con la quale, invece, era stata confermata la sospensione delle suddette opere), pur facendo propria la qualificazione alla stregua di innovazioni, operata dal c.t.u.

La motivazione del rigetto (nella parte citata a pag. 4 del ricorso per cassazione) era fondata sul presupposto che “la parte attrice non [avesse] ragione di dolersi della nullità della delibera che [aveva] disposto su un oggetto senza averne i poteri non potendo l’assemblea prima ancora che sospendere i lavori, deliberarli con un quorum inferiore a quello previsto per legge”.

Ric. 2017 n. 9740sez.

S2 -ud. 29-4-2022 -3- A seguito di impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’Appello di Venezia ritenne che avesse errato il giudice di primo grado nel rilevare d’ufficio la nullità della delibera del 4.3.2008, trattandosi di delibera annullabile, la quale però non era stata impugnata tempestivamente ai sensi dell’art. 1137 c.c.

Sulla base delle stesse considerazioni, i giudici di secondo grado annullarono, invece, la delibera del 29.3.2008, siccome anch’essa relativa ad opere costituenti innovazioni e anch’essa non rispettosa delle maggioranze previste dalla legge.

Avverso quest’ultima sentenza proponericorso per cassazione il condominio,sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. ha depositato controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.

2. Con l’unico motivo di ricorso , i l ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 1136, comma 5, e 1120, comma 1, c.c.: le opere oggetto della delibera impugnata non potrebbero essere considerati innovazioni, avendo la sentenza impugnata statuito in tal senso in violazione della giurisprudenza di legittimità (vengono citate Cass., n. 16639/2007; Cass., n. 15460/2002; Cass., n. 6192/1984; Cass., n. 5132/1983; Cass., n. 5975/2004).

Ribatte la controricorrente, sul punto,che la qualificazione alla stregua di innovazioni era stata effettuata dalla sentenza di primo grado, sicché, non avendo il condominio proposto appello incidentale sul punto, la relativa statuizione dev’essere considerata coperta dal giudicato.

Il motivo è fondato, dal momento che, in considerazione del suo oggetto, la delibera impugnata non può ricondursi all’ambito di applicazione dell’art. 1120 c.c.

Invero, tale delibera stabilì “di non concedere alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’autorizzazione alla prosecuzione dei lavori mantenendo ferma la sospensione degli Ric. 2017 n. 9740sez.

S2 -ud. 29-4-2022 -4- stessi sulle parti comuni condominiali perché eseguiti in difformità da quanto autorizzato dall’assemblea per i seguenti ulteriori motivi (..)”.

Essa si limitò, pertanto, a confermare la condizione interinale di sospensione dell'esecuzione di lavori precedentemente autorizzati (sospensione, come detto, già disposta con una precedente delibera condominiale del 2007), così esibendo un carattere ordinatorio provvisorio, confermativo dello status quo.In considerazione di tali specifici effetti, non si può, dunque, ricondurre tale delibera al concetto di innovazione, come delineato dal citato art. 1120 c.c., non integrando essa una decisione di segno uguale e contrario alla originaria delibera autorizzativa.

N é coglie nel segno la difesa della parte controricorrente, circa l’avvenuta formazione del giudicato in ordine alla qualificazione come innovazioni delle opere de quibus, dal momento che la relativa statuizione (operata dal giudice di primo grado sulla scorta dell’espletata c.t.u., e confermata dalla Corte d’Appello di Venezia) c oncerneva evidentemente la delibera che decise l’esecuzione delle opere stesse (quella del 4.3.2006), e non già la successiva del 29.3.2008 (in questa sede rilevante), che invece ne confermò la sospensione.

3. Il ricorso merita, dunque, accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio del procedimento alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, al fine di un riesame del contenuto della delibera impugnata sulla scorta delle considerazioni che precedono.

Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente procedimento di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; Ric. 2017 n. 9740sez.

S2 -ud. 29-4-2022 -5- cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9740-2017 r.g., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di via Burano in Caorle, in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentatoe difeso dall’avv . MA U [OSCURATO:PERSONA] G A IB A NI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1923/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/8/2016; Ric. 2017 n. 9740sez. S2 -ud. 29-4-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/4/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Con delibera del 29.3.2008 (confermativa d i una precedente delibera del 27.10.2007), l’assemblea del condominio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in Caorle, con una maggioranza di 560,46 millesimi, sospendeva i lavori di rifacimento delle fognature e di consolidamento strutturale, precedentemente autorizzati con delibera del 4.3.2006. La delibera del 29.3.2008 venne impugnata dalla condomin a [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto che, avendo ad oggetto delle innovazioni, per la relativa approvazione sarebbe stata necessaria la maggioranza qualificata di cui agli artt. 1120, comma 1, e 1136, comma 5, c.c..Il giudice di primo grado dispose una c.t.u., la quale valutò che le opere in discorso integrassero innovazioni. A quanto risulta dalla formulazione del motivo d’appello, riportato a pag. 6 della sentenza in questa sede impugnata, il Tribunale di Venezia (sez. dist. di Portogruaro) aveva rilevato d’ufficio la nullità della delibera del 4.3.2006 (quella con cui si era deciso di dar corso alle opere) e rigettato la domanda concernente l’annullamento della successiva delibera del 29.3.2008 (con la quale, invece, era stata confermata la sospensione delle suddette opere), pur facendo propria la qualificazione alla stregua di innovazioni, operata dal c.t.u. La motivazione del rigetto (nella parte citata a pag. 4 del ricorso per cassazione) era fondata sul presupposto che “la parte attrice non [avesse] ragione di dolersi della nullità della delibera che [aveva] disposto su un oggetto senza averne i poteri non potendo l’assemblea prima ancora che sospendere i lavori, deliberarli con un quorum inferiore a quello previsto per legge”. Ric. 2017 n. 9740sez. S2 -ud. 29-4-2022 -3- A seguito di impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’Appello di Venezia ritenne che avesse errato il giudice di primo grado nel rilevare d’ufficio la nullità della delibera del 4.3.2008, trattandosi di delibera annullabile, la quale però non era stata impugnata tempestivamente ai sensi dell’art. 1137 c.c. Sulla base delle stesse considerazioni, i giudici di secondo grado annullarono, invece, la delibera del 29.3.2008, siccome anch’essa relativa ad opere costituenti innovazioni e anch’essa non rispettosa delle maggioranze previste dalla legge. Avverso quest’ultima sentenza proponericorso per cassazione il condominio,sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. ha depositato controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. 2. Con l’unico motivo di ricorso , i l ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 1136, comma 5, e 1120, comma 1, c.c.: le opere oggetto della delibera impugnata non potrebbero essere considerati innovazioni, avendo la sentenza impugnata statuito in tal senso in violazione della giurisprudenza di legittimità (vengono citate Cass., n. 16639/2007; Cass., n. 15460/2002; Cass., n. 6192/1984; Cass., n. 5132/1983; Cass., n. 5975/2004). Ribatte la controricorrente, sul punto,che la qualificazione alla stregua di innovazioni era stata effettuata dalla sentenza di primo grado, sicché, non avendo il condominio proposto appello incidentale sul punto, la relativa statuizione dev’essere considerata coperta dal giudicato. Il motivo è fondato, dal momento che, in considerazione del suo oggetto, la delibera impugnata non può ricondursi all’ambito di applicazione dell’art. 1120 c.c. Invero, tale delibera stabilì “di non concedere alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’autorizzazione alla prosecuzione dei lavori mantenendo ferma la sospensione degli Ric. 2017 n. 9740sez. S2 -ud. 29-4-2022 -4- stessi sulle parti comuni condominiali perché eseguiti in difformità da quanto autorizzato dall’assemblea per i seguenti ulteriori motivi (..)”. Essa si limitò, pertanto, a confermare la condizione interinale di sospensione dell'esecuzione di lavori precedentemente autorizzati (sospensione, come detto, già disposta con una precedente delibera condominiale del 2007), così esibendo un carattere ordinatorio provvisorio, confermativo dello status quo.In considerazione di tali specifici effetti, non si può, dunque, ricondurre tale delibera al concetto di innovazione, come delineato dal citato art. 1120 c.c., non integrando essa una decisione di segno uguale e contrario alla originaria delibera autorizzativa. N é coglie nel segno la difesa della parte controricorrente, circa l’avvenuta formazione del giudicato in ordine alla qualificazione come innovazioni delle opere de quibus, dal momento che la relativa statuizione (operata dal giudice di primo grado sulla scorta dell’espletata c.t.u., e confermata dalla Corte d’Appello di Venezia) c oncerneva evidentemente la delibera che decise l’esecuzione delle opere stesse (quella del 4.3.2006), e non già la successiva del 29.3.2008 (in questa sede rilevante), che invece ne confermò la sospensione. 3. Il ricorso merita, dunque, accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio del procedimento alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, al fine di un riesame del contenuto della delibera impugnata sulla scorta delle considerazioni che precedono. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente procedimento di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso; Ric. 2017 n. 9740sez. S2 -ud. 29-4-2022 -5- cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle
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