CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 08539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo resa in data 26 febbraio 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 7, comma 15 bis D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285. Fatto commesso il 17.11.2019 in Palermo. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza del reato contestato; con il secondo motivo, violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria della prescrizione; con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il primo motivo è meramente riproduttivo delle medesime doglianze già respinte dalla Corte territoriale con congrue ed incensurabili argomentazioni (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). La Corte di appello ha confermato la pronuncia di responsabilità penale a carico del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quanto dichiarato dal teste di P.G. Savona che ha affermato di avere sottoposto a controllo l'imputato dopo averlo osservato in atteggiamenti chiaramente riconducibili all'attività di parcheggiatore abusivo in quanto era stato visto dare indicazioni agli automobilisti per segnalargli gli stalli liberi. Inoltre, i giudici di merito sottolineano che l'accertamento amministrativo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emesso a carico del [OSCURATO:PERSONA] per l'attività di parcheggiatore abusivo, era divenuto definitivo prima della commissione del fatto di cui è a giudizio. Sul punto è opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è sufficiente che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività, privo della necessaria autorizzazione, non rilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo della prestazione svolta (Sez.4, n. 24285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 288441; Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, Rv. 283088). 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U. n. 20989 del 12.12.2024, Rv. 288175). Pertanto, al periodo di sospensione previsto dall'art. 159, co.2, n.1 per come formulato dalla Legge n. 103/2017, va aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari ad un massimo di 18 mesi (ex art. 159, co.2, n.) L. 103/2017) che decorre dal termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado fino alla pronuncia che definisce il grado successivo di giudizio. Alla luce di ciò, alla data odierna, il reato non risulta prescritto poichè il termine spira il 17 maggio 2026, in ragione della intervenuta sospensione del giudizio. 5. In relazione al terzo motivo, la Corte di merito giustifica il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base della negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti specifici, e delle particolari modalità della condotta, emblematiche della persistente mancanza di rispetto delle regole da parte dell'imputato. La decisione della Corte di appello è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con rnodificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 ,n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/20 17,Rv. 270986;Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610, cfr. anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509). 6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così