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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 18604/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7883/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende entrambe -controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. dell’UMBRIA n.325/2022 depositata il 04/11/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 7883/2023 Numero sezionale 2112/2025 Numero di raccolta generale 18604/2025 Data pubblicazione 08/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida - per ciascuna delle parti ridette - in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24/06/2025.

Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 7883/2023 Numero sezionale 2112/2025 Numero di raccolta generale 18604/2025 Data pubblicazione 08/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7883/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende entrambe -controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. dell’UMBRIA n.325/2022 depositata il 04/11/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 7883/2023 Numero sezionale 2112/2025 Numero di raccolta generale 18604/2025 Data pubblicazione 08/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida - per ciascuna delle parti ridette - in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/06/2025. Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 7883/2023 Numero sezionale 2112/2025 Numero di raccolta generale 18604/2025 Data pubblicazione 08/07/2025
Decreto Cassazione n. 18604/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris