CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 16910/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ITTOLetto il ricorso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rilevato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la mancanzae la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilitàcon riferimento al reato di cui all’art. 110-628 comma primo e terzo n. 1, perché fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specificima soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio dimotivazione censurandone la mancanza e la manifesta illogicità con riferimento alladosimetria del trattamento sanzionatorio non è consentito in quanto reiterativo ed anchemanifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, lagraduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assoltoparticolare le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, nelle quali la Corte di appello di Barimette in evidenza gli elementi di pericolosità sociale e tendenza criminale dell’odiernoricorrente che sono ostativi alle condizioni processuali per l’applicazione dei beneficirichiesti);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.