CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27286/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAellete-~450-e31.14~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 45) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, personalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato. Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente /-