CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 10362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 13470/2017 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron.) 3(0i--' [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AD - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13470/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa artigiana, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato a Roma, in via [OSCURATO:PERSONA], n.5 presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata in , giudizio e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], via defl-a-Ba-rea7-1-9-;-- - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] SPA (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del suo legale rappresentante, assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Bo-I-4-na, Via dei Mille, 1-9. t3.2-' 1--c 113 -Controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, emessa il 14.2.2017 e notificata il 15 marzo 2017; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo una precedente proposta fatta a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].), la ditta Vanuzzo formulò a GM un'ulteriore proposta per l'acquisto di un escavatore OeK Mod [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di Euro 98.000,00. 2. L'acquisto dell'attrezzatura avrebbe dovuto realizzarsi mediante un leasing e la cessione di un escavatore usato di sua proprietà per il valore di euro 25.000,00. 3.La proposta venne accettata ed in data 20.3.2003 il Vanuzzo sottoscrisse un contratto di leasing convenendo con la società finanziatrice che la consegna del bene si sarebbe considerata avvenuta una volta messi a disposizione i beni dal fornitore all'utilizzatore e questi li avesse accettati incondizionatamente ed irrevocabilmente, sottoscrivendo il verbale di consegna e collaudo. Dalla sottoscrizione sarebbe poi scaturito l'obbligo di pagamento alla società finanziatrice dei canoni dovuti per l'utilizzo del bene. 4.Una volta consegnato l'escavatore, il 28 marzo 2003, il ricorrente non sottoscrisse il verbale di consegna e collaudo, sicché non venne rilasciata la liberatoria in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 5.La mancata sottoscrizione dipese dalla necessità di alcuni interventi sull'escavatore e da paventati vizi di funzionamento.6.In data 9.4.2003 venne inviato un tecnico fiduciario da parte della ditta venditrice per tentare di porre rimedio agli asseriti vizi, ma senza apprezzabili risultati. In quel contesto venne effettuato un intervento di verifica e nel rapporto relativo a detto intervento, sottoscritto anche dal ricorrente, non venne fatta menzione di alcun vizio o difetto. In data 5 giugno il ricorrente formulò "una prima generica denuncia di pretesi vizi e/o difetti, trascorsi"...." settanta giorni dalla consegna dell'escavatore". 8.Successivamente, per quel che rileva in questa sede, il ricorrente agì in giudizio, nei confronti di GM (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA]) per la risoluzione del contratto avente ad oggetto la vendita dell'escavatore e nel giudizio venne disposta altresì la chiamata in causa, in seguito revocata, della società concedente il finanziamento. 9.11 Giudice di primo grado, accogliendo la domanda proposta in via riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti per grave inadempimento del Vanuzzo, condannò quest'ultimo al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettò, inoltre, la domanda del Vanuzzo, per essere intervenuta la decadenza dalla denuncia dei vizi del bene acquistato, richiamando l'art. 6, punto 7, delle condizioni generali allegate alla proposta e gli artt. 1492 c.c. e 1495 c.c., argomentando che egli non avrebbe minimamente assolto l'onere della prova di aver denunciato i vizi non apparenti che caratterizzavano l'escavatore promesso. 10.Nell'ottica del giudice di prime cure il Vanuzzo avrebbe dovuto qualificarsi come acquirente del bene, di qui l'applicazione della disciplina innanzi richiamata. La decisione venne appellata dal Vanuzzo e l'appello accolto solo con specifico riferimento alla condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. per il resto la Corte confermò, per quel che rileva in questa sede, la ricostruzione logico-giuridica dei fatti così come accertati dal giudice di primo grado. 11.La Corte attraverso l'analisi delle emergenze processuali e della stessa condotta di parte ricorrente, evidenziò, muovendo anche dalla analisi della disciplina della locazione finanziaria che "all'utilizzatore può essere riconosciuta una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa, non solo attraverso specifiche clausole contrattuali, ma anche nel caso contrario, perché con il contratto in questione l'utilizzatore, nell'ambito dello schema del mandato senza rappresentanza, si appropria degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal concedente (Cass. n. 11776/2006)". 12.Sicché, in quest'ottica, il Vanuzzo, che aveva sottoscritto il contratto con [OSCURATO:PERSONA], era colui che aveva negoziato i termini ed all'acquisto e si era rivolto in giudizio direttamente a quest'ultima, sia quale compratore che quale utilizzatore finale del bene, era l'unico soggetto che avrebbe potuto formulare eventuali contestazioni in ordine allo stato di funzionamento dell'escavatore. Muovendo poi dalle emergenze processuali e dalla stessa condotta tenuta dalla ditta ricorrente, la Corte d'appello affermò come quest'ultima si fosse "sempre ritenuta vincolata dall'originario contratto di compravendita, agendo di conseguenza, sia nella fase stragiudiziale, nel corso della quale si è rivolta esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], sia nella fase giudiziale, nella quale ha agito contro [OSCURATO:PERSONA]". Venne inoltre chiarito che il contratto di leasing, ad ulteriore conferma della ricostruzione del rapporto intercorrente tra le parti in termini di compravendita, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si fosse perfezionato, o comunque avesse mai "raggiunto efficacia, proprio a causa della mancata sottoscrizione del verbale di consegna da parte della ditta Vanuzzo". 13.La Corte concluse, quindi, che fosse onere della ditta Vanuzzo denunciare tempestivamente i vizi o difetti o la non conformità dell'escavatore, promuovendo le opportune azioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed eventualmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (poi UNICREDIT), nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina del contratto di compravendita. Il giudice di seconde cure, infine, confermò la statuizione del giudice di prime cure con la quale venne dichiarata inammissibile la domanda proposta dal Vanuzzo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché formulata soltanto con memoria successiva ex art. 180 c.p.c. mentre la chiamata avrebbe dovuto essere effettuata a pena di decadenza nei termini ex art. 269 c.p.c. La ditta [OSCURATO:PERSONA] ricorre con 6 motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA]) resistono con controricorso. tua, Girv$4=4,1-r In prossimità ele1444cliexiga il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo n.1 si censura la sentenza per erronea e falsa applicazione dell'art. 107 c.p.c., 270 e 271 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.c., per violazione dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. Aldilà delle norme richiamate, il ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (ora Unicredit), confermando sul punto la sentenza di prime cure, in quanto tardiva, poiché richiesta solo con memoria ex 180 c.p.c. (nel testo ratione temporis vigente) e non nei termini previsti dall'art. 269 c.p.c. Secondo la prospettazione del ricorrente, la necessità della chiamata in causa del terzo sarebbe emersa solo in seguito alla costituzione di [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare solo dopo la produzione, nel giudizio di ATP, di uno stralcio del contratto di compravendita concluso con [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con il secondo motivo il ricorrente si duole della errata interpretazione del contenuto del rapporto intercorso tra le parti, per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; violazione degli artt.1362 c.p.c., 1363 c.p.c., 1492 c.p.c., 1495 c.p.c., 1497 c.p.c., 2043 c.c. Il ricorrente, in particolare, con l'indicato motivo si duole della ricostruzione giuridica effettuata dalla Corte d'appello la quale "pur ponendosi su un piano interpretativo completamente diverso da quello assunto dal Tribunale, perviene a risultati del tutto coincidenti perché continua a muovere da un presupposto completamente errato, attribuendo al Vanuzzo oneri e decadenze che possono sì, contrattualmente farsi gravare dell'utilizzatore di un contratto di leasing finanziario ma che, nella fattispecie, dovevano certamente escludersi"..., non essendosi interrogata la Corte se il Vanuzzo fosse divenuto utilizzatore del bene in questione. Infatti "sulla base delle condizioni generali allegate alla compravendita conclusa da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (doc. 11), così come sulla base delle condizioni disciplinanti il contratto di leasing concluso dal Vanuzzo con [OSCURATO:PERSONA] (doc. 1) quest'ultimo avrebbe assunto gli obblighi di denuncia spettanti all'acquirente [OSCURATO:PERSONA] solo dopo e solo se fosse divenuto effettivamente l'utilizzatore del bene strumentale." 3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1353 c.c., 1362 c.c., 1470 c.c. in relazione all'art. 1360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la Corte ritenuto che la sussistenza di un contratto di compravendita fosse intercorso tra il Vanuzzo e la ditta [OSCURATO:PERSONA] risultasse dalla circostanza che il contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "non si sarebbe mai perfezionato o comunque non avrebbe mai raggiunto la piena efficacia proprio a causa della mancata sottoscrizione del verbale di consegna da parte della ditta Vanuzzo". Nella prospettazione del ricorrente si sarebbe diversamente di fronte a due contratti, collegati, temporalmente inefficaci perché risolutivamente condizionati all'eventuale mancato rilascio del verbale di collaudo da parte del Vanuzzo. Sicché in quest'ottica il Vanuzzo non avrebbe potuto essere gravato di alcun onere di denuncia nemmeno nei confronti della finanziaria giacché non aveva acquistato alcunché da G.M. e non si era nemmeno perfezionato il rapporto di detenzione qualificata con il bene che questa doveva fornire alla [OSCURATO:PERSONA]. 4.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l'erronea valutazione del materiale istruttorio acquisito in giudizio e violazione, in particolare, degli artt. 2697 c.c., 696 e 115 c.p.c. in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il ricorrente con il citato motivo si duole della ricostruzione delle emergenze probatorie fatte dalla Corte, ed in particolare circa la ritenuta infondatezza delle doglianze in punto di vizi dell'escavatore, riferendole alla risoluzione della compravendita del nuovo escavatore e non quello oggetto di cessione. 5.Con il quinto motivo si censura la sentenza per omessa pronuncia sulle domande proposte dalle parti, vizio di extra o ultra petizione; violazione degli artt. 91, 183, 189, 112 c.p.c. nonché per nullità della sentenza per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Con il motivo de quo il ricorrente, ribadendo di aver agito in giudizio per la risoluzione del contratto di compravendita del proprio escavatore usato, si duole in primis della omessa pronuncia da parte del giudice di prime e di seconde cure sul punto. Il ricorrente si duole altresì della condanna del Vanuzzo alla restituzione delle benne, targa e libretto dell'escavatore ed al risarcimento dei danni, nonché infine della mancata pronuncia in ordine alla propria eccezione di inammissibilità delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], così come modificate con memoria ex art. 183, comma, 5 c.p.c. 6.Con il sesto motivo la ditta ricorrente censurava la sentenza per violazione dell'art. 1226 c.c. perché non sussisterebbero i presupposti la sua applicazione. 7.Ritiene il Collegio che l'esame dei motivi innanzi indicati, ed in particolare l'esame del secondo e del terzo motivo, inerenti la qualificazione giuridica della complessa vicenda contrattuale oggetto del giudizio, debba essere rimesso alla pubblica udienza ex art. 380- bis c.p.c., stante la rilevanza della questione che richiede il necessario contraddittorio orale delle parti. Deve, infine, evidenziarsi che la remissione di cui innanzi "non può ritenersi preclusa dall'assenza di una disposizione che preveda esplicitamente la possibilità di rimettere alla pubblica udienza una causa chiamata davanti alle sezioni ordinarie in camera di consiglio, giacché nulla osta all'applicazione analogica alle sezioni ordinarie della diposizione dettata per la sezione di cui al primo comma dell'articolo 376 c.p.c. dall'ultimo comma dell'articolo 380 bis c.p.c. ("Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice") ed anzi tale applicazione analogica appare imposta dal principio per cui il Collegio non può essere vincolato - nell'apprezzamento della rilevanza delle questioni presentate da un ricorso e della conseguente opportunità che lo stesso venga trattato in pubblica udienza - dalla valutazione al riguardo operata dal presidente della sezione ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 377 c.p.c."(cfr. Cass. n. 5533/2017). P.Q.M. Rimette la causa