CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 36274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 settembre 1983 avverso la sentenza n. 1763/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Bari il 3 maggio 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 16 settembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 maggio 2021 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 15 luglio 2014, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un contrassegno identificativo di un ciclomotore. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza della legge, per non avere la Corte territoriale dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato contestato, commesso il 5 agosto 2005. La prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza d'appello sia applicando la disciplina vigente (c.d. legge Cirielli) sia applicando, in alternativa, quella previgente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova precisare che questa Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266819) è ferma nel ritenere che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. b), cod. proc. pen. 3. Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso in esame, come dedotto dal ricorrente, il reato contestato, ossia la ricettazione aggravata dalla recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata, si è estinto per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata. Ciò in applicazione della normativa vigente prima della L. n. 251/2005, più favorevole. 4. Difatti, come costantemente affermato da questa Corte, con la disciplina prevista dalla L. n. 251/2005 la recidiva qualificata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione dell'entità della proroga, ex art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Rv. 268214). Nel caso in esame, il ricorrente non ha tenuto conto del fatto che la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, a lui applicata, incide anche sul calcolo del termine prescrizionale massimo del reato, così che esso è pari ad anni 13 e mesi 4, a cui vanno aggiunti ulteriori 2/3 ex art. 161, comma 2, cod. pen., pervenendosi in tal modo al termine di prescrizione complessivo pari ad anni 22, mesi 2 e giorni 22, cui vanno aggiunti i periodi di sospensione. Ne discende che, sulla base della disciplina in vigore, il reato, commesso nel 2005, non è ancora estinto per prescrizione. 5. Applicando la disciplina previgente, ossia gli artt. 157, comma 3, 160, commi 1 e 3, cod. pen., invece, il termine di prescrizione, tenuto conto della recidiva contestata, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, è pari ad anni 10 più 5 (lo scaglione di pena per la ricettazione era tra 10 e 24 anni: quindi, 10 anni di prescrizione più la metà per effetto dell'atto interruttivo), a cui vanno aggiunti i periodi di sospensione, pari a 7 mesi e 28 giorni, essendovi stati il rinvio dal 16 luglio 2013 al 7 gennaio 2014 per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze e i 64 giorni di sospensione ex art. 83 D.L. n. 18/2020 per fronteggiare l'emergenza dovuta alla pandemia da Covid 19. 6. Ne consegue che il reato si è estinto per prescrizione il 2 aprile 2021, ossia prima della sentenza d'appello, pronunciata il 3 maggio 2021. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, udienza del 16 sett