CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32985/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Visti gli atti e la sentenza impugnata; t letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello di Firenze, quale giudice del rinvio, ha convenientemente spiegato le ragioni che ostano al riconoscimento della continuazione tra le condotte persecutorie poste in essere, ai danni di Carmela Italia, da [OSCURATO:PERSONA] tra il 2007 ed il 2009 e quelle realizzate a partire dal marzo 2000, rinvenute, in primo luogo, nel positivo contegno serbato dall'imputato nell'intervallo tra i due periodi, sintomatico di una transitoria resipiscenza cui ha fatto seguito, logicamente, una nuova, e necessariamente, autonoma, determinazione criminosa; che il giudice di merito ha, altresì, stimato, alla luce della precedente condanna e dell'assenza di sintomi di positiva evoluzione della personalità, l'assenza delle condizioni per applicare le circostanze attenuanti generiche ed enunciato i criteri che hanno presieduto alla fissazione della pena base in misura lievemente superiore al minimo edittale applicabile ratione temporis ed alla quantificazione, peraltro in termini assai contenuti, degli aumenti per le aggravanti e per la continuazione con i reati di minaccia e danneggiamento; che, a fronte di una motivazione esaustiva, priva di fratture razionali ed aderente alle evidenze disponibili, il ricorrente articola, con i due motivi, obiezioni di tangibile inconsistenza che si appuntano, quanto al diniego della continuazione, sul tenore formale della precedente contestazione — ovvero su un dato che, nella valutazione della Corte di appello, risulta contraddetto e superato dal rilievo concernente la transitoria interruzione delle condotte persecutorie — e che, per quanto concerne l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena, si mantengono su un piano di tangibile genericità, che non è superato dal riferimento all'entità dei danni provocati dalla rottura del lunotto posteriore della vettura di [OSCURATO:PERSONA], che ha giustificato, secondo la prudente ed ineccepibile valutazione del giudice del rinvio, la fissazione in venti giorni di reclusione della pena irrogata a titolo di aumento per la continuazione con il reato ex art. 635 cod. pen.; ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende