CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09134/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA con sentenza in data 08/10/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FERMO in data 05/10/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa mediante piattaforma informatica. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione in ordine alla tempestività della querela; all'affermazione di responsabilità; al diniego delle circostanze generiche ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La corte territoriale ha infatti evidenziato la tempestività della querela sulla base della effettiva conoscenza dei raggiri da parte della persona offesa; la condotta truffaldina posta in essere dal Carlà ai danni del Ricci (par. 3 della sentenza impugnata); le ragioni del diniego delle attenuanti e della conferma del trattamento sanzionatorio: circostanze estranee all'articolazione dei motivi di ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]iIGI AG