CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19453/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e per l'inammissibilità nel resto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 30 luglio 2021 con la quale il tribunale del riesame di Palermo ha confermato quella emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale della stessa città in data 24 giugno 2021. Al ricorrente è stato provvisoriamente contestato il delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416-bis.1 (già art. 7 L. n. 203 del 1991), per essersi associato allo scopo di commettere più delitti di coltivazione, commercializzazione, cessione, vendita e detenzione di sostanza stupefacente di diversa tipologia e segnatamente cocaina, hashish e marijuana. In particolare, il ricorrente è stato ritenuto partecipe di un'associazione per delinquere promossa da [OSCURATO:PERSONA], classe 1968, organizzatore degli incontri con fornitori e acquirenti, datore di direttive per l'approvvigionamento di sostanza stupefacente, per la pianificazione delle riunioni con il resto della rete criminale finalizzati anche alla produzione, allo stoccaggio, alla gestione e alla distribuzione della sostanza stupefacente nonché per impartire periodicamente disposizioni operative. In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver fatto parte del sodalizio criminale, occupandosi di individuare dei terreni da utilizzare per la realizzazione di piantagioni di cannabis, procedere all'irrigazione delle piantine, conservare e custodire la sostanza stupefacente da destinare al rifornimento e alla distribuzione alla rete di spacciatori, tenendo costantemente aggiornato il Vitale sullo svolgimento delle predette attività di produzione e coltivazione; fatti commessi dal mese di maggio 2017 fino al mese di settembre dello stesso anno. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a tre motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Assume che, in relazione al reato contestato, il tribunale cautelare non abbia tenuto conto di tutti gli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini, spostando il baricentro interamente sull'ipotesi accusatoria e non ritenendo condivisibili le argomentazioni fornite dalla difesa in ordine alla totale estraneità del ricorrente dai fatti a lui contestati. Osserva che il tribunale cautelare ha tratto i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione al reato associativo da diverse conversazioni ed obietta che le uniche conversazioni tra il Lombardo e il Vitale, avvenute all'interno dell'autovettura FIAT Panda, non avrebbero un contenuto riconducibile a quanto indicato nel capo di imputazione e non sarebbero idonee a provare la sussistenza di tali segmenti di condotta. Ed invero, in riferimento alla figura del ricorrente, non sussistono attività di osservazione o sequestri di sostanze stupefacenti, ma soltanto captazioni tra i due soggetti che coprono un arco di tempo di soli dieci giorni nel mese di maggio 2017, e non sufficienti a provare la sussistenza del reato contestato. Chiarisce che l'oggetto della captazione del 01 maggio 2017 riguarda l'acquisto di un immobile sito in Partinico alla via [OSCURATO:PERSONA], e non di un terreno da destinare a piantagione e, a conferma del summenzionato acquisto, la difesa, in sede di discussione, aveva prodotto idonea documentazione della quale non è stata fatta menzione nell'ordinanza impugnata. Nelle altre intercettazioni, era il Vitale che parlava dell'acquisto di un terreno e di essersi messo in contatto per tale motivo con [OSCURATO:PERSONA]. Da nessun'altra intercettazione si evince alcuna condotta illecita ascrivibile al Lombardo in relazione alla individuazione di terreni da destinare alla coltivazione di sostanza stupefacente. Tratteggiati i requisiti necessari per ritenere la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti e i contenuti della partecipazione criminosa a tale tipo di sodalizio, il ricorrente sottolinea che la condotta - che avrebbe posto in essere, già ridimensionata nel capo di imputazione (maggio - settembre 2017), riguarda di fatto un arco temporale ancora più ristretto, ovvero di una decina di giorni del mese di maggio del 2017 - non sarebbe, all'evidenza, idonea ad integrare i requisiti minimi previsti dalla legge al fine di provare l'esistenza di un'organizzazione dedita al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti della quale il ricorrente possa aver fatto parte. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen. (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Osserva che, nonostante nel corpo della motivazione dell'ordinanza impugnata, si faccia riferimento ad un convincimento del Tribunale che evidenzia la mancanza di elementi sufficienti per ritenere la sussistenza dell'aggravante contestata di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., di fatto poi il Tribunale, in totale contraddizione interna con l'impianto motivazionale, ha ritenuto di rigettare in toto le censure della difesa, confermando interamente il provvedimento impugnato.Tra l'altro il Tribunale cautelare, a tal proposito, ha escluso, in relazione a tale sodalizio criminale contestato al capo 2), la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri presunti sodali. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Rileva che, con riferimento alle esigenze cautelari, le stesse devono ritenersi necessariamente connotate dai requisiti dell'attualità e della concretezza, requisiti richiesti a seguito della riforma prevista dalla legge n. 47 del 2015, che ha novellato il testo dell'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale). Osserva che l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen. postula un giudizio prognostico basato sul criterio di probabilità e di attualità quanto alla reiterazione di gravi delitti della stessa specie e il pericolo di reiterazione criminosa deve essere valutato sulla base dei predetti requisiti, la cui presenza deve essere perciò necessariamente congiunta, con la conseguenza che il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può desumersi dal carattere stesso dei reati contestati, essendo necessario invece che siano individuate condotte concrete dell'indagato, e non una propensione generica a commettere reati. Il ricorrente ricorda che egli ha precedenti penali datati nel tempo e non ha altri carichi penali pendenti; pertanto la distanza temporale dal fatto commesso doveva avere valore predominante tanto nella applicazione quanto nella scelta della misura, essendo indubbio che se un fatto è stato commesso parecchio tempo addietro, rispetto all'applicazione della misura, gran parte delle esigenze cautelari possono ritenersi cessate o quanto meno affievolite, soprattutto con riferimento al pericolo di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e, in massima parte, articolato sulla base di censure il cui ingresso non è consentito nel giudizio di legittimità. Il ricorrente solleva, infatti, doglianze tipicamente fattuali, riguardanti la ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati, in maniera adeguata e non manifestamente illogica, dal giudice di merito.2. Il tribunale cautelare, con adeguata e logica motivazione, ha giustificato la sussistenza di un grave quadro indiziario circa l'esistenza di un'associazione per delinquere, ritenendo che alla stessa abbia organicamente partecipato il ricorrente. A questo proposito, sono stati valorizzati gli indici fattuali, emergenti dalle risultanze investigative riassunte nelle informative di polizia giudiziaria e ritenuti sintomatici dell'esistenza dell'ipotizzato sodalizio criminale. Tali indici sono stati principalmente individuati: 1) nello svolgimento in comune di condotte consistite nella coltivazione, nel reperimento, nell'acquisto e nell'occultamento delle sostanze stupefacenti; 2) nella programmazione comune delle attività a tali scopi finalizzate, con condivisione di conoscenze in ordine alle fonti di rifornimento; 3) nella congiunta programmazione delle future operazioni con ripartizione dei compiti tra gli associati e con sussidiarietà ed eventuale surrogabilità degli stessi in funzione di reciproca mutualità; 4) nei sequestri di stupefacente e negli arresti eseguiti nel corso delle indagini; 5) nei numerosi delitti-fine accertati, ritenendo gli stessi esplicazione concreta di un più ampio progetto criminale condiviso dal gruppo e della cui realizzazione tutti i sodali concorrevano, offrendo il proprio contributo stabile e continuativo nella reciproca consapevolezza dell'analogo apporto di altri, sicché i comportamenti di ciascuno giovassero a tutti. Dal testo del provvedimento impugnato, emerge come, dall'analisi delle conversazioni tra presenti registrate a bordo dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968), quest'ultimo fosse a capo di un'associazione criminale finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. È stato accertato che, nel corso delle conversazioni intercettate, gli interlocutori discutevano, spesso in maniera inequivoca, di attività riconducibili al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli esiti delle attività tecniche di intercettazione sono stati poi riscontrati da mirati servizi di osservazione eseguiti dalla polizia giudiziaria nonché da sequestri di sostanza stupefacente, che hanno cristallizzato in modo univoco i reali temi trattati nel corso delle conversazioni captate. Da ciò il tribunale cautelare ha tratto logico argomento per ritenere l'esistenza di una associazione criminale, operante nel territorio di Partinico, avente ad oggetto la realizzazione di una serie indeterminata di reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, con specifico riferimento alla vicenda in esame e contrariamente da quanto apoditticamente asserito dal ricorrente, la esistenza di una vera e propria associazione criminale dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti è stata ritenuta provata, a livello indiziario, dalla presenza, gravitante intorno alla figura del capo dell'organizzazione, ossia [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968), di un nutrito numero di soggetti a costui stabilmente legati da un rapporto di collaborazione e sistematicamente impegnati condotte illecite relative alla coltivazione ed al traffico di sostanze stupefacenti posti in essere sotto la direzione dello stesso Vitale e nell'interesse comune. È stata poi accertata una comune programmazione delle attività finalizzate agli scopi illeciti in precedenza evidenziati, essendo emersa la condivisione da parte dei sodali di conoscenze in ordine alle fonti di rifornimento della droga. Inoltre, lo svolgimento in comune di condotte consistite nella coltivazione, nel reperimento, nell'acquisto, nella conservazione ed infine nell'occultamento delle sostanze stupefacenti, con ripartizione dei compiti tra i vari associati e con sussidiarietà ed eventuale fungibilità degli stessi in funzione di una reciproca collaborazione è stato ritenuto altro sicuro indice di esistenza del sodalizio criminale, avuto anche riguardo al fatto che le conversazioni intercettate hanno attestato la continuità delle condotte di acquisto di droghe, sia pesanti che leggere, l'esistenza di una pluralità di fornitori con i quali il nucleo fondamentale del sodalizio intratteneva rapporti stabili, consistiti anche nel costante ed assiduo impegno profuso da tutti i sodali nell'individuazione di luoghi in cui impiantare le coltivazioni di marijuana, al fine di potenziarne ed incrementarne la produzione; dai frequenti incontri, contatti e viaggi, anche al di fuori del territorio siciliano, per incontrare i fornitori di droga e procurarsi il materiale necessario alla coltivazione della stessa; dell'attenzione rivolta dai componenti del sodalizio circa eventuali controlli e possibili attività investigative avviate nei loro confronti, palesata attraverso la periodica verifica dell'installazione di apparecchiature per intercettazione sui veicoli a loro in uso, in taluni casi sfociata nell'effettivo rinvenimento delle stesse; dalla tenuta di una cassa in comune; dai numerosi delitti-scopo scoperti nel corso delle indagini. Nel pervenire a tale conclusione, i giudici cautelari si sono attenuti al principio più volte declinato dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del quale l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti richiede, oltre ai connotati tipici delle fattispecie associative in genere, la chiara esistenza di una serie di requisiti che non debbono essere limitati all'aspetto dell'effettiva, pure essenziale, ripartizione di compiti tra gli associati, che in modo non equivoco attesti, tra l'altro, la non episodicità del contributo di ciascuno in relazione al programmato assetto criminoso da realizzare, ma che devono soprattutto trarsi dall'idoneità della struttura, ossia dell'ente criminale, a fornire un supporto stabile agli associati così da consentire al sodalizio di operare validamente per un apprezzabile lasso di tempo (ex multis, Sez. 6, n. 3393 del 13/12/2002, dep. 2003, Allegri, Rv. 223419; Sez. 6, n. 3277 del 21/01/1997, Lipari, Rv. 207537). Va anche ricordato che il reato associativo può essere ritenuto sussistente anche qualora l'associazione non abbia, in concreto, realizzato alcuno dei reati-fine, tanto che, riguardo alla posizione del singolo associato, la relativa responsabilità, quale partecipe, ben può essere affermata "per ciò solo" ovvero anche qualora egli non abbia preso parte ad alcuna delle imprese criminose portate a termine dall'associazione o il sodalizio non abbia ancora realizzato alcuno dei reati programmati. Ciò che necessita è piuttosto la sussistenza di un pactum sceleris, con caratteristiche tali da ammettere la configurabilità di una associazione penalmente significativa e, a questo proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere come non sia necessaria la stipula di un accordo espresso (desunto da atti di formale costituzione e cristallizzato in uno statuto o in un regolamento o desunto da atti di iniziazione o da qualsiasi altra manifestazione di formale adesione) ma è sufficiente l'esistenza di fatto, di una struttura organizzata finalizzata all'attuazione di un programma criminoso nel settore del traffico della droga, in cui si innesti il contributo apportato dal singolo partecipe nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (ex multis, Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969). Nondimeno proprio la mancanza, nella realtà, di adesioni formali induce a ritenere che la prova del reato possa essere dedotta, in via esemplificativa, dalla continuità, dalla frequenza e dall'intensità dei rapporti tra i soggetti; dall'interdipendenza della loro condotta; dalla predisposizione dei mezzi finanziari; dall'uso comune dei mezzi necessari per il compimento delle operazioni delittuose e dalla stessa efficienza ed adeguatezza dell'organizzazione. In molti casi, come nella specie, la prova dell'esistenza dell'associazione criminale deriva anche dal contenuto di intercettazioni telefoniche e/o ambientali dalle quali sia possibile desumere uno o più dei suindicati elementi ovvero anche solo riscontri di carattere generale sul programma di delinquenza e, nel caso di associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, riscontri sulla attività di rifornimento e commercio di sostanze stupefacenti; ed il tutto con la necessaria specificazione che tali elementi di prova non debbono sussistere cumulativamente ma anche solo alternativamente purché siano idonei ad attestare il funzionamento dell'associazione criminale e dunque la sua esistenza e potenzialità a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Di tutto ciò si è fatto carico il Collegio cautelare che, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e pertanto insuscettibile di sindacato in sede di giudizio di legittimità, ha ritenuto, sulla base degli elementi di prova in precedenza riassunti, la sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti.3. Accertata pertanto la ricorrenza dei requisiti strutturali del delitto associativo contestato al ricorrente con l'addebito provvisorio, quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], gli elementi dai quali è stata desunta la sua partecipazione all'associazione per delinquere sono emersi sulla base dei dialoghi intercorsi (v. conversazioni intercettate e riportate da pag. 16 a pag. 37 dell'ordinanza impugnata) tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968), in cui gli interlocutori si esprimevano chiaramente in termini di interessi comuni circa le coltivazioni di cannabis esistenti e della ricerca di altri fondi nei quali avviare nuove piantagioni. I giudici cautelari hanno ritenuto significativo quanto è emerso dalle conversazioni intercettate circa la massima fiducia riposta dal Vitale, capo dell'organizzazione, nei confronti del ricorrente, al quale il primo era giunto persino a confidare la commissione di reati e con il quale discuteva "delle dinamiche e dei singoli protagonismi (anche di natura mafiosa) nel contesto criminale" di riferimento. In particolare, la complessa attività investigativa ha fatto emergere, secondo il logico convincimento espresso dal tribunale cautelare, il ruolo pienamente operativo assunto dal ricorrente in seno al sodalizio criminale riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968), occupatosi in via stabile e continuativa, nel periodo in osservazione (maggio-settembre 2017), del reperimento di terreni da utilizzare per la realizzazione di piantagioni di cannabis, dell'irrigazione delle piantine, della custodia della sostanza stupefacente da destinare al rifornimento e alla distribuzione alla rete di spacciatori, tenendo costantemente aggiornato il Vitale sullo svolgimento delle predette attività. In buona sostanza, come si evince dal testo del provvedimento impugnato, la prova cautelare è stata desunta da una pluralità di elementi (in particolare, da diverse conversazioni tra presenti registrate a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1968), attestanti la gestione comune di affari connessi alla produzione al traffico di stupefacenti) che, valutati e considerati globalmente ed in via unitaria, hanno consentito di fugare ogni dubbio sulla effettiva intraneità dello stesso al sodalizio. 4. Al cospetto di tali precise risultanze, per lo più trascurate con i motivi di ricorso e del tutto univoche quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, tanto per l'esistenza dell'associazione criminale quanto per la ritenuta partecipazione organica del ricorrente al reato associativo, le doglianze difensive sollevate - in presenza di una motivazione ampiamente adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità nonché conforme ai principi di diritto declinati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di configurazione degli elementi strutturali dell'associazione dedita al narcotraffico alla partecipazione organica ad essa - si risolvono in censure di fatto, con le quali il ricorrente, sulla base di mere asserzioni e senza seriamente confrontarsi con il grave quadro indiziario delineato nell'ordinanza impugnata, e in precedenza riassunto, postula una ricostruzione dei fatti del tutto singolare e sollecita inammissibilmente la Corte a una rivalutazione dei contenuti della prova cautelare, che esula dai compiti assegnati al giudice di legittimità. Va allora ricordato come la giurisprudenza della Corte sia ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). A questo proposito deve essere ricordata la lezione interpretativa, cronologicamente non recente ma sempre presente nell'insegnamento, secondo la quale, avuto riguardo alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01), e tanto con gli adattamenti che si rendono necessari in considerazione del particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, cit., in motiv.). 5. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse perché esso è rivolto a contestare esclusivamente la configurabilità di una determinata circostanza aggravante (ex art. 416-bis.1 cod. pen.), quando, come nella specie, dall'esistenza o meno di tale circostanza non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256 - 01). 6. Anche il terzo motivo non è ammissibile. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha premesso (e il ricorrente non ha preso alcuna specifica posizione sul punto) che, in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale sicché, in tale ipotesi, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo prova contraria, a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo, tale cioè da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo cautelare, salvo prova contraria, specificando come, nella presente vicenda, detta duplice presunzione relativa non è apparsa superata dall'allegazione di alcun elemento di segno significativo. Il tribunale ha poi ritenuto sussistenti le esigenze cautelari anche a prescindere dalla ricordata presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza come se i giudici cautelari avessero dovuto motivare in ordine all'esistenza dei pericula sulla base delle regole ordinarie di giudizio, capovolgendo, peraltro senza scalfire la congrua e logica motivazione dei giudici cautelari, la prospettiva che informa la decisione sul punto. Egli, invece, avrebbe dovuto indicare dapprima sulla base di quali elementi riteneva che la presunzione poteva e doveva ritenersi vinta e successivamente avrebbe dovuto attaccare il provvedimento impugnato per la ritenuta carenza dei pericula libertatis o, quanto alla scelta della misura, per l'adeguatezza di una misura diversa da quella carceraria a salvaguardare i pericula. Mancando ciò, il motivo di ricorso deve ritenersi, oltre che manifestamente infondato, anche aspecifico. Con riferimento, infine, alla pretesa violazione del principio di cui all'art. 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen., limitatamente alla valutazione della sussistenza e dell'affievolimento delle esigenze cautelari in relazione al tempo trascorso dalla commissione del reato, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex multis e da ultimo, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02). In altri termini, in presenza di un regime cautelare speciale con riferimento a reati, come quello di cui all'art. 74 legge stup., che comportano una deroga all'ordinaria disciplina risultando le esigenze cautelari presunte, sebbene iuris tantum, dalla legge (art. 275 cod. proc. pen., comma 3), non è richiesta la motivazione in ordine al "tempus commissi delicti", non essendo necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato, così come richiesto dall'art. 292 cod. proc. pen., comma 2, lett. c), in quanto per tali reati vale la presunzione, di cui al predetto art. 275 cod. proc. pen., che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria o salvo che il giudice, anche d'ufficio, rilevi ex actis l'esistenza di specifici fatti che consentano di escluderle e fermo restando che - quanto al criterio di scelta della misura per i reati non coperti dalla presunzione assoluta - il tempo trascorso dalla commissione del reato può costituire un elemento specifico, in relazione al caso concreto, dal quale risulta che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 3, n. 27439 del 01/04/2014, Cetrullo, Rv. 259723 - 01). Peraltro, nel caso in esame, i reati risultano per tabulas commessi anche in epoche recenti rispetto alla data della restrizione. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, risolvendosi la doglianza in una censura non consentita, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna