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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 04212/2023

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uente: ORDINANZA sul ricorso 26023/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 23, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso insieme all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro l'[OSCURATO:PERSONA] (A.S.P.) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 266/2018 della Corte di Appello di CATANZARO, depositata il 19.3.2018, R.G. n. 1456/2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Crotone rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ASP di Crotone, con le quali domande egli chiedeva di: 1) accertare e dichiarare la nullità e/o la simulazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato e delle relative proroghe, da lui sottoscritti, o comunque l'illegittimità del termine apposto ai contratti medesimi e/o la nullità dell'oggetto e/o della causa degli stessi, attesa la carenza dei presupposti di legge per la loro costituzione e per l'apposizione del termine, e dunque accertare la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra detta ASP e lui a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] o dalla data successiva ritenuta di giustizia, con condanna della stessa ASP a provvedere alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera della ricorrente a decorrere dalla medesima data, prendendo atto della riserva del ricorrente di agire con separato giudizio per la condanna della stessa ASP al pagamento delle somme di natura economica, retributiva, contributiva e risarcitoria spettanti in conseguenza degli accertamenti richiesti; 2) in ogni caso, in accoglimento di quanto lamentato al paragrafo IV del ricorso introduttivo, dichiarare l'illegittimità della riduzione del livello di inquadramento da BS a B, disposta a decorrere dall'aprile 2007 e della conseguente riduzione di stipendio, con condanna della ASP alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera del ricorrente con l'attribuzione del corretto inquadramento superiore anche per il periodo successivo all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione del pregiudizio economico concretamente arrecato e per la condanna della ASP all'effettivo pagamento delle somme dovute, nonché per la condanna della stessa al risarcimento del danno previdenziale arrecato; 3) condannare inoltre la resistente al risarcimento del danno da lesione alla sfera professionale del ricorrente, per illegittimo comportamento, da liquidarsi anche in via equitativa, nell'importo di C 30.000,00 ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre accessori di legge; 4) condannare la ASP al risarcimento del danno biologico causato dall'illegittimo comportamento tenuto nei confronti del ricorrente, da quantificarsi anche n via equitativo, e comunque nell'importo di C 30.000,00, il tutto oltre accessori di legge.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Catanzaro rigettava l'appello che il Sansone aveva proposto contro la decisione di primo grado, compensando le spese del secondo grado.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva infondati i cinque motivi d'appello formulati dall'impugnante, compreso il secondo, con il quale quello aveva "criticato la mancata censura, da parte del Tribunale, dell'illegittimità dell'apposizione dei termini ai suoi contratti, per omessa indicazione delle ragioni concrete di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, giustificanti detta apposizione".

4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

5. L'intimata ha resistito con controricorso.

6. Il ricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, n. 5, c.p.c.) per aver la Corte di Appello di Catanzaro omesso di pronunciarsi su una domanda di accertamento della violazione della disciplina contenuta nell'art. 1 del D.Igs. 368/2001".

Deduce l'impugnante che, secondo la sentenza impugnata, egli, pur avendo impugnato tempestivamente i contratti da lui sottoscritti, nell'ambito del giudizio avrebbe erroneamente dedotto solo i vizi attinenti al contratto di somministrazione stipulato tra la A.S.P. (utilizzatore) e la Obiettivo Lavoro (somministrante), e non avendo prodotto copia dello stesso, egli sarebbe venuto meno all'onere di allegazione/prova a lui spettante.

Per il ricorrente, tale statuizione era all'evidenza erronea in quanto affetta da una macroscopica violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).

Più in particolare, la Corte d'appello, "limitando piuttosto chiaramente l'analisi dell'appello alle sole rubriche dei motivi di cui lo stesso era composto, e che in effetti erano oggettivamente parziali, ha inspiegabilmente omesso di considerare che il ricorrente, pur avendo dedotto in giudizio la violazione degli artt. 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.Igs. 10/9/2003 n. 276, aveva altresì giustificato le domande avanzate, ovvero di accertamento dell'illegittimità dei termini, e di diritto alla trasformazione del rapporto e/o al risarcimento del danno subito, sostenendo che i contratti stipulati, denominati peraltro dalla stessa Obiettivo Lavoro - Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].

"contratti di somministrazione", risultavano essere comunque privi dei requisiti previsti dall'art. 1 del D.Igs. 368/2001, ovvero dalla disciplina del contratto a tempo determinato".

2. Il motivo è infondato.

3. In disparte la considerazione che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. doveva essere dedotto in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., e non ai sensi del n. 3) o del n. 5) dello stesso comma, appare dirimente il rilievo che la Corte territoriale si è in realtà espressa sulla questione cui si riferisce il ricorrente.

3.1. Come già accennato in narrativa, la Corte distrettuale aveva anzitutto, tra l'altro, dato conto che: "Col secondo motivo", l'allora appellante aveva "criticato la mancata censura, da parte del Tribunale, dell'illegittimità dell'apposizione di termini ai suoi contratti, per omessa indicazione delle ragioni concrete di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, giustificanti detta apposizione" (cfr. terza facciata della sua decisione).

Indi, la stessa Corte, pur ritenendo sufficienti a rigettare l'appello le considerazioni svolte a proposito delle norme erroneamente richiamate dall'attore, aveva altresì considerato <corretto apprezzare quanto osservato dal Giudice di prime cure, secondo cui, pur in presenza di un'illegittima apposizione di termini ad un contratto di lavoro, la collocazione di detto contratto nell'alveo del pubblico impiego non ne consente, in ogni caso, la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

In tal senso, peraltro, depone pacifica giurisprudenza, secondo cui «in materia di pubblico impiego, un rapporto di lavoro a tempo determinato non è suscettibile di conversione in uno a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, il cui disposto è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale (sent. n. 98 del 2003) e non è stato modificato dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, contenente la regolamentazione dell'intera disciplina del lavoro a tempo determinato» (Sez.

L, Sentenza n. 19371 del 21/08/2013)> (così al § 10 alla quinta facciata dell'impugnata sentenza).

3.2. Tale parte di motivazione dell'impugnata sentenza è del tutto ignorata dal ricorrente.

E comunque, diversamente da quanto asserito dallo stesso, la Corte territoriale, rientrando nel devolutum (in virtù del secondo motivo d'appello), si è espressamente pronunciata sulla questione relativa alla sostenuta illegittimità dell'apposizione di termini ai contratti individuali che avevano interessato il Sansone, reputando risolutivo in senso opposto, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità a riguardo richiamata, il divieto di cui all'art. 36 d.lgs. n. 165/2001.

3.3. Neppure è vero, infine, come sottolinea il ricorrente nella propria memoria ex art. 380 bis c.p.c., che la stessa Corte "sarebbe incorsa in omessa pronuncia su una specifica domanda proposta", e, in particolare, sulla domanda risarcitoria dallo stesso avanzata.

3.4. Infatti, il giudice d'appello nel § 11 della sua decisione aveva ritenuto: "Quanto al risarcimento del danno invocato dal lavoratore, poi, va rilevato che, venuta a mancare - per mancanza di allegazione e prova - la declaratoria di nullità contrattuale spiegata dallo stesso, non può trovare accesso la domanda consequenziale, rappresentata da quella risarcitoria".

Né possono essere presi in considerazione a riguardo i precedenti di questa Sezione menzionati dal ricorrente nella citata memoria, perché l'unica censura proposta è formulata in chiave di omessa pronuncia, e non di violazione delle norme di diritto o dei principi espressi in quelle decisioni, in base ai quali l'impugnante avrebbe potuto conseguire il risarcimento del danno.

4. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente: ORDINANZA sul ricorso 26023/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 23, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso insieme all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro l'[OSCURATO:PERSONA] (A.S.P.) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 266/2018 della Corte di Appello di CATANZARO, depositata il 19.3.2018, R.G. n. 1456/2014; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Crotone rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ASP di Crotone, con le quali domande egli chiedeva di: 1) accertare e dichiarare la nullità e/o la simulazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato e delle relative proroghe, da lui sottoscritti, o comunque l'illegittimità del termine apposto ai contratti medesimi e/o la nullità dell'oggetto e/o della causa degli stessi, attesa la carenza dei presupposti di legge per la loro costituzione e per l'apposizione del termine, e dunque accertare la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra detta ASP e lui a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] o dalla data successiva ritenuta di giustizia, con condanna della stessa ASP a provvedere alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera della ricorrente a decorrere dalla medesima data, prendendo atto della riserva del ricorrente di agire con separato giudizio per la condanna della stessa ASP al pagamento delle somme di natura economica, retributiva, contributiva e risarcitoria spettanti in conseguenza degli accertamenti richiesti; 2) in ogni caso, in accoglimento di quanto lamentato al paragrafo IV del ricorso introduttivo, dichiarare l'illegittimità della riduzione del livello di inquadramento da BS a B, disposta a decorrere dall'aprile 2007 e della conseguente riduzione di stipendio, con condanna della ASP alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera del ricorrente con l'attribuzione del corretto inquadramento superiore anche per il periodo successivo all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione del pregiudizio economico concretamente arrecato e per la condanna della ASP all'effettivo pagamento delle somme dovute, nonché per la condanna della stessa al risarcimento del danno previdenziale arrecato; 3) condannare inoltre la resistente al risarcimento del danno da lesione alla sfera professionale del ricorrente, per illegittimo comportamento, da liquidarsi anche in via equitativa, nell'importo di C 30.000,00 ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre accessori di legge; 4) condannare la ASP al risarcimento del danno biologico causato dall'illegittimo comportamento tenuto nei confronti del ricorrente, da quantificarsi anche n via equitativo, e comunque nell'importo di C 30.000,00, il tutto oltre accessori di legge. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Catanzaro rigettava l'appello che il Sansone aveva proposto contro la decisione di primo grado, compensando le spese del secondo grado. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva infondati i cinque motivi d'appello formulati dall'impugnante, compreso il secondo, con il quale quello aveva "criticato la mancata censura, da parte del Tribunale, dell'illegittimità dell'apposizione dei termini ai suoi contratti, per omessa indicazione delle ragioni concrete di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, giustificanti detta apposizione". 4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 5. L'intimata ha resistito con controricorso. 6. Il ricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, n. 5, c.p.c.) per aver la Corte di Appello di Catanzaro omesso di pronunciarsi su una domanda di accertamento della violazione della disciplina contenuta nell'art. 1 del D.Igs. 368/2001". Deduce l'impugnante che, secondo la sentenza impugnata, egli, pur avendo impugnato tempestivamente i contratti da lui sottoscritti, nell'ambito del giudizio avrebbe erroneamente dedotto solo i vizi attinenti al contratto di somministrazione stipulato tra la A.S.P. (utilizzatore) e la Obiettivo Lavoro (somministrante), e non avendo prodotto copia dello stesso, egli sarebbe venuto meno all'onere di allegazione/prova a lui spettante. Per il ricorrente, tale statuizione era all'evidenza erronea in quanto affetta da una macroscopica violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Più in particolare, la Corte d'appello, "limitando piuttosto chiaramente l'analisi dell'appello alle sole rubriche dei motivi di cui lo stesso era composto, e che in effetti erano oggettivamente parziali, ha inspiegabilmente omesso di considerare che il ricorrente, pur avendo dedotto in giudizio la violazione degli artt. 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.Igs. 10/9/2003 n. 276, aveva altresì giustificato le domande avanzate, ovvero di accertamento dell'illegittimità dei termini, e di diritto alla trasformazione del rapporto e/o al risarcimento del danno subito, sostenendo che i contratti stipulati, denominati peraltro dalla stessa Obiettivo Lavoro - Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. "contratti di somministrazione", risultavano essere comunque privi dei requisiti previsti dall'art. 1 del D.Igs. 368/2001, ovvero dalla disciplina del contratto a tempo determinato". 2. Il motivo è infondato. 3. In disparte la considerazione che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. doveva essere dedotto in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., e non ai sensi del n. 3) o del n. 5) dello stesso comma, appare dirimente il rilievo che la Corte territoriale si è in realtà espressa sulla questione cui si riferisce il ricorrente. 3.1. Come già accennato in narrativa, la Corte distrettuale aveva anzitutto, tra l'altro, dato conto che: "Col secondo motivo", l'allora appellante aveva "criticato la mancata censura, da parte del Tribunale, dell'illegittimità dell'apposizione di termini ai suoi contratti, per omessa indicazione delle ragioni concrete di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, giustificanti detta apposizione" (cfr. terza facciata della sua decisione). Indi, la stessa Corte, pur ritenendo sufficienti a rigettare l'appello le considerazioni svolte a proposito delle norme erroneamente richiamate dall'attore, aveva altresì considerato <corretto apprezzare quanto osservato dal Giudice di prime cure, secondo cui, pur in presenza di un'illegittima apposizione di termini ad un contratto di lavoro, la collocazione di detto contratto nell'alveo del pubblico impiego non ne consente, in ogni caso, la trasformazione in contratto a tempo indeterminato. In tal senso, peraltro, depone pacifica giurisprudenza, secondo cui «in materia di pubblico impiego, un rapporto di lavoro a tempo determinato non è suscettibile di conversione in uno a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, il cui disposto è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale (sent. n. 98 del 2003) e non è stato modificato dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, contenente la regolamentazione dell'intera disciplina del lavoro a tempo determinato» (Sez. L, Sentenza n. 19371 del 21/08/2013)> (così al § 10 alla quinta facciata dell'impugnata sentenza). 3.2. Tale parte di motivazione dell'impugnata sentenza è del tutto ignorata dal ricorrente. E comunque, diversamente da quanto asserito dallo stesso, la Corte territoriale, rientrando nel devolutum (in virtù del secondo motivo d'appello), si è espressamente pronunciata sulla questione relativa alla sostenuta illegittimità dell'apposizione di termini ai contratti individuali che avevano interessato il Sansone, reputando risolutivo in senso opposto, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità a riguardo richiamata, il divieto di cui all'art. 36 d.lgs. n. 165/2001. 3.3. Neppure è vero, infine, come sottolinea il ricorrente nella propria memoria ex art. 380 bis c.p.c., che la stessa Corte "sarebbe incorsa in omessa pronuncia su una specifica domanda proposta", e, in particolare, sulla domanda risarcitoria dallo stesso avanzata. 3.4. Infatti, il giudice d'appello nel § 11 della sua decisione aveva ritenuto: "Quanto al risarcimento del danno invocato dal lavoratore, poi, va rilevato che, venuta a mancare - per mancanza di allegazione e prova - la declaratoria di nullità contrattuale spiegata dallo stesso, non può trovare accesso la domanda consequenziale, rappresentata da quella risarcitoria". Né possono essere presi in considerazione a riguardo i precedenti di questa Sezione menzionati dal ricorrente nella citata memoria, perché l'unica censura proposta è formulata in chiave di omessa pronuncia, e non di violazione delle norme di diritto o dei principi espressi in quelle decisioni, in base ai quali l'impugnante avrebbe potuto conseguire il risarcimento del danno. 4. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm
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