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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 16 novembre 2023

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:875
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0360_INF

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 novembre 2023 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (Capitale pensionistico dopo il trasferimento) (causa C‑360/22) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Articoli 45, 56 e 63 TFUE – Articoli 28, 36 e 40 de l’accordo sullo Spazio economico europeo – Trasferimento del valore dei diritti pensionistici – Pensione complementare costituita tramite il datore di lavoro – Situazione transfrontaliera»

1. Libera circolazione delle persone – Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Disposizioni del Trattato – Esame di una misura nazionale connessa a tali libertà fondamentali – Criteri di determinazione delle norme applicabili (Artt. 45, 56 e 63 TFUE) (v. punto 18)

2. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Normativa tributaria – Normativa nazionale relativa all’imposizione del trasferimento del valore dei diritti a pensione acquisiti dai lavoratori migranti – Inclusione (Art. 45 TFUE; accordo SEE, art. 28) (v. punti 19‑21)

3. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Restrizioni – Normativa tributaria – Normativa nazionale relativa all’imposizione del trasferimento del valore dei diritti a pensione acquisiti dai lavoratori migranti – Trasferimento verso un ente di assicurazione pensionistica situato in un altro Stato membro – Esenzione dall’imposta solo in caso di possibilità di riscatto di diritti pensionistici identiche a quelle previste dal diritto nazionale – Inammissibilità – Giustificazione – Assenza (Art. 45 TFUE; accordo SEE, art. 28) (v. punti 29‑35, 49‑60, dispositivo 1) Dispositivo 1) Adottando e mantenendo in vigore i requisiti in materia di trasferimento di capitale pensionistico previsti dall’articolo 85, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera f), della Pensioenwet (legge sulle pensioni), in combinato disposto con l’articolo 19b, paragrafo 2, della Wet op de loonbelasting 1964 (legge del 1964 relativa all’imposta sulle retribuzioni), nella versione applicabile al presente ricorso, in virtù dei quali un trasferimento del valore dei diritti pensionistici verso un ente di assicurazione pensionistica situato in uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non è assoggettato a imposta unicamente nel caso in cui le possibilità di riscattare tali diritti sotto forma di capitale siano identiche a quelle previste dal diritto del [OSCURATO:PERSONA], o più limitate di queste ultime, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 28 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 318 del 22.8.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0360_INF Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 novembre 2023 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (Capitale pensionistico dopo il trasferimento) (causa C‑360/22) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Articoli 45, 56 e 63 TFUE – Articoli 28, 36 e 40 de l’accordo sullo Spazio economico europeo – Trasferimento del valore dei diritti pensionistici – Pensione complementare costituita tramite il datore di lavoro – Situazione transfrontaliera» 1. Libera circolazione delle persone – Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Disposizioni del Trattato – Esame di una misura nazionale connessa a tali libertà fondamentali – Criteri di determinazione delle norme applicabili (Artt. 45, 56 e 63 TFUE) (v. punto 18) 2. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Normativa tributaria – Normativa nazionale relativa all’imposizione del trasferimento del valore dei diritti a pensione acquisiti dai lavoratori migranti – Inclusione (Art. 45 TFUE; accordo SEE, art. 28) (v. punti 19‑21) 3. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Restrizioni – Normativa tributaria – Normativa nazionale relativa all’imposizione del trasferimento del valore dei diritti a pensione acquisiti dai lavoratori migranti – Trasferimento verso un ente di assicurazione pensionistica situato in un altro Stato membro – Esenzione dall’imposta solo in caso di possibilità di riscatto di diritti pensionistici identiche a quelle previste dal diritto nazionale – Inammissibilità – Giustificazione – Assenza (Art. 45 TFUE; accordo SEE, art. 28) (v. punti 29‑35, 49‑60, dispositivo 1) Dispositivo 1) Adottando e mantenendo in vigore i requisiti in materia di trasferimento di capitale pensionistico previsti dall’articolo 85, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera f), della Pensioenwet (legge sulle pensioni), in combinato disposto con l’articolo 19b, paragrafo 2, della Wet op de loonbelasting 1964 (legge del 1964 relativa all’imposta sulle retribuzioni), nella versione applicabile al presente ricorso, in virtù dei quali un trasferimento del valore dei diritti pensionistici verso un ente di assicurazione pensionistica situato in uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non è assoggettato a imposta unicamente nel caso in cui le possibilità di riscattare tali diritti sotto forma di capitale siano identiche a quelle previste dal diritto del [OSCURATO:PERSONA], o più limitate di queste ultime, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 28 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 318 del 22.8.2022 .
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