CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 43412/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la A 4 decisione del fferamo con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, pena sospesa per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 131-bis e 530, comma 3, cod. pen 3.11 ricorso, in quanto generico, è inammissibile. Ed invero, l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). Il ricorrente, infatti, omette qualsiasi rilievo critico con riguardo a specifici profili che in concreto denotano i dedotti vizi, a fronte della compiuta motivazione della sentenza impugnata che ha illustrato la ragione per cui non poteva essere applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. specie in ragione dell'indimostrata attività lavorativa svolta allorché, a seguito del controllo, non veniva trovato in casa. Il ricorrente, seppure enuncia nel titolo del paragrafo del ricorso l'art. 131-bis cod. pen. (di cui censura la violazione), nulla viene prospettato nel motivo di ricorso al riguardo essendo lo stesso integralmente declinato, seppure in maniera generica, a confutare la responsabilità in ordine al delitto di evasione. 4. All'inammissibilità dell'impugnazionesegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il consigliere estensore Il