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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20883/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo dibattimento, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 29/9/2020 dal Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629 commi 1 e 2 cod. pen., aggravato dall'art. 7 D.L. 159/1991, commesso in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicati separatamente, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il Salvo, articolando sette motivi di impugnazione:

2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa ed alla connessa penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato: ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe proceduto ad una valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, unico elemento a carico del Salvo, omettendo alcune circostanze che ne minerebbero la tenuta logica, mentre ha escluso una cointeressenza tra il Salvo e la persona offesa Coniglione solo in virtù di una smentita di questo.

Si deduce anche che quest'ultimo avrebbe offerto cinque diverse versioni circa la sua conoscenza con il ricorrente.

2.2. Vizio di motivazione, anche meramente apparente, in ordine all'art. 192 cod. proc. pen., essendo ricorsa la Corte di appello ad affermazioni meramente stereotipate per riconoscere attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa Coniglione, senza misurarsi con gli specifici motivi di appello che tale attendibilità contestavano.

2.3. Violazione di legge, in particolare dlel'art. 629 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine allo specifico motivo di appello con il quale si contestava essere stata formulata alcuna intimidazione ai danni del Coniglione, atteso che la sentenza si sarebbe limitata a richiamare la prospettazione accusatoria, senza considerare che la persona offesa ha parlato della richiesta di un prestito personale o tutt'al più della contrattazione di una presunta protezione, ma mai della prospettazione di alcuna conseguenza per la propria incolumità personale, negando espressamente che il Salvo possa essersi presentato "in maniera intimidatoria".

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen i ancora una volta fondata sulla parcellizzazione delle dichiarazioni della persona offesa, in contrasto con la giurisprudenza secondo la quale il carattere mafioso del comportamento dell'agente non può essere desunto dalla reazione della vittima.

2.5. Mancanza di motivazione in ordine agli specifici motivi di appello inerenti l'insussistenza della continuazione tra le condotte ascritte, non registrandosi sul piano della volontà interruzioni, desistenze o quant'altro, e della circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma 2 n. 1 e 3 cod. pen., atteso che i soggetti interessati avrebbero sempre agito approcciandosi singolarmente alla persona offesa.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva.

2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. peri, perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.

2. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, peraltro senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni di questa, così da incorrere anche nel vizio di aspecificità.

Il primo motivo di ricorso, infatti, incorre nel vizio di aspecificità laddove afferma che la sentenza si fonderebbe essenzialmente con le dichiarazioni della persona offesa, così omettendo di confrontarsi con il valore probatorio attribuito in sentenza alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] ed alle captazioni telefoniche disposte nell'ambito di diverso procedimento penale ed acquisite agli atti processuali con consenso delle parti.

La Corte territoriale, peraltro, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sia per la loro intrinseca coerenza logica, sia per la costanza del racconto esposto in sede di indagini preliminari e poi reiterato in dibattimento, sia per i riscontri ricevuti dalla deposizione dello Scardilli: il ricorso sembra contestare tali affermazioni, ed in particolare la costanza delle dichiarazioni del Coniglione, proponendo una diversa "rilettura" delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nelle dovere occasioni che, però, esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944), né viene specificato, nel ricorso, quali possano essere state le contestazioni operate nel ricorso in appello in ordine all'attendibilità della persona offesa con le quali la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata.

3. Prospettano una diversa ricostruzione del merito della decisione impugnata anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso, senza peraltro confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata con le quali si è evidenziato come le conversazioni captate abbiano rivelato che il Salvo ebbe ad ostacolare l'attività di sorveglianza della discoteca, quando affidata dal Coniglione al gruppo "Zuccaro", fino a riprenderne la gestione, e come sia emersa dalle dichiarazioni dello Scardilli l'attività intimidatoria posta in essere dal Salvo nei confronti dei dipendenti del locale con un violento ingresso nella discoteca di numerosi ciclomotori condotti dalle persone che lo accompagnavano.

Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, pertanto, la Corte territoriale ha riconosciuto che, pur in assenza di esplicita minaccia, l'intimidazione della persona offesa era da ravvisare nella stessa imposizione di una somma mensile per avere protezione in un territorio soggetto alle consorterie mafiose e nelle stesse modalità di esecuzione realizzate per riappropriarsi dell'attività di vigilanza affidata medio-tempore ad altri.

La ricostruzione dei fatti non illogicamente operata dai giudici di merito, pertanto, lungi dal desumere dalla mera reazione della vittima il metodo mafioso dell'agire del ricorrente, come si assume nel ricorso, riconduce la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bisl cod. pen. alle stesse modalità di esecuzione dell'azione criminosa e, in particolare, dell'imposizione del servizio di sorveglianza della discoteca gestita dalla persona offesa.

4. E' inammissibile per aspecificità, oltre che per la sua manifesta infondatezza, anche il quinto motivo di ricorso, quantomeno perché la censura relativa all'aumento di pena per la continuazione non si confronta con l'interruzione della gestione del servizio di sorveglianza del locale, da parte del ricorrente, nel periodo in cui questo venne affidato al gruppo "Zuccaro", prima che dello stesso si riappropriassero i Salvo.

Analogamente, l'assunto difensivo secondo cui i soggetti interessati avrebbero sempre agito approcciandosi singolarmente alla persona offesa non si confronta con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, laddove (pag. 39 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza di appello) questi hanno evidenziato, ad esempio, il violento accesso del Salvo e di una pluralità di suoi accompagnatori a bordo di ciclomotori perfino all'interno dei locali della discoteca, elemento di per sé sufficiente ad integrare l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 cod. pen. 5.

Inammissibili, infine, sono gli ultimi due motivi di ricorso, avendo dato adeguatamente conto la sentenza impugnata della perseverante inclinazione a delinquere riconosciuta al ricorrente in virtù delle plurime condanne per reati anche della stessa specie di quello contestato in questa sede, per le sue modalità non illogicamente ritenuto espressione di maggiore pericolosità sociale.

Sulla base degli stessi elementi è stata giustificata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con motivazione che, pertanto, è esente da manifesta illogicità e, come tale, insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsi) e condanna i ricorrenti. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo dibattimento, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 29/9/2020 dal Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629 commi 1 e 2 cod. pen., aggravato dall'art. 7 D.L. 159/1991, commesso in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicati separatamente, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il Salvo, articolando sette motivi di impugnazione: 2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa ed alla connessa penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato: ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe proceduto ad una valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, unico elemento a carico del Salvo, omettendo alcune circostanze che ne minerebbero la tenuta logica, mentre ha escluso una cointeressenza tra il Salvo e la persona offesa Coniglione solo in virtù di una smentita di questo. Si deduce anche che quest'ultimo avrebbe offerto cinque diverse versioni circa la sua conoscenza con il ricorrente. 2.2. Vizio di motivazione, anche meramente apparente, in ordine all'art. 192 cod. proc. pen., essendo ricorsa la Corte di appello ad affermazioni meramente stereotipate per riconoscere attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa Coniglione, senza misurarsi con gli specifici motivi di appello che tale attendibilità contestavano. 2.3. Violazione di legge, in particolare dlel'art. 629 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine allo specifico motivo di appello con il quale si contestava essere stata formulata alcuna intimidazione ai danni del Coniglione, atteso che la sentenza si sarebbe limitata a richiamare la prospettazione accusatoria, senza considerare che la persona offesa ha parlato della richiesta di un prestito personale o tutt'al più della contrattazione di una presunta protezione, ma mai della prospettazione di alcuna conseguenza per la propria incolumità personale, negando espressamente che il Salvo possa essersi presentato "in maniera intimidatoria". 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen i ancora una volta fondata sulla parcellizzazione delle dichiarazioni della persona offesa, in contrasto con la giurisprudenza secondo la quale il carattere mafioso del comportamento dell'agente non può essere desunto dalla reazione della vittima. 2.5. Mancanza di motivazione in ordine agli specifici motivi di appello inerenti l'insussistenza della continuazione tra le condotte ascritte, non registrandosi sul piano della volontà interruzioni, desistenze o quant'altro, e della circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma 2 n. 1 e 3 cod. pen., atteso che i soggetti interessati avrebbero sempre agito approcciandosi singolarmente alla persona offesa. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. peri, perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, peraltro senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni di questa, così da incorrere anche nel vizio di aspecificità. Il primo motivo di ricorso, infatti, incorre nel vizio di aspecificità laddove afferma che la sentenza si fonderebbe essenzialmente con le dichiarazioni della persona offesa, così omettendo di confrontarsi con il valore probatorio attribuito in sentenza alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] ed alle captazioni telefoniche disposte nell'ambito di diverso procedimento penale ed acquisite agli atti processuali con consenso delle parti. La Corte territoriale, peraltro, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sia per la loro intrinseca coerenza logica, sia per la costanza del racconto esposto in sede di indagini preliminari e poi reiterato in dibattimento, sia per i riscontri ricevuti dalla deposizione dello Scardilli: il ricorso sembra contestare tali affermazioni, ed in particolare la costanza delle dichiarazioni del Coniglione, proponendo una diversa "rilettura" delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nelle dovere occasioni che, però, esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944), né viene specificato, nel ricorso, quali possano essere state le contestazioni operate nel ricorso in appello in ordine all'attendibilità della persona offesa con le quali la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata. 3. Prospettano una diversa ricostruzione del merito della decisione impugnata anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso, senza peraltro confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata con le quali si è evidenziato come le conversazioni captate abbiano rivelato che il Salvo ebbe ad ostacolare l'attività di sorveglianza della discoteca, quando affidata dal Coniglione al gruppo "Zuccaro", fino a riprenderne la gestione, e come sia emersa dalle dichiarazioni dello Scardilli l'attività intimidatoria posta in essere dal Salvo nei confronti dei dipendenti del locale con un violento ingresso nella discoteca di numerosi ciclomotori condotti dalle persone che lo accompagnavano. Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, pertanto, la Corte territoriale ha riconosciuto che, pur in assenza di esplicita minaccia, l'intimidazione della persona offesa era da ravvisare nella stessa imposizione di una somma mensile per avere protezione in un territorio soggetto alle consorterie mafiose e nelle stesse modalità di esecuzione realizzate per riappropriarsi dell'attività di vigilanza affidata medio-tempore ad altri. La ricostruzione dei fatti non illogicamente operata dai giudici di merito, pertanto, lungi dal desumere dalla mera reazione della vittima il metodo mafioso dell'agire del ricorrente, come si assume nel ricorso, riconduce la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bisl cod. pen. alle stesse modalità di esecuzione dell'azione criminosa e, in particolare, dell'imposizione del servizio di sorveglianza della discoteca gestita dalla persona offesa. 4. E' inammissibile per aspecificità, oltre che per la sua manifesta infondatezza, anche il quinto motivo di ricorso, quantomeno perché la censura relativa all'aumento di pena per la continuazione non si confronta con l'interruzione della gestione del servizio di sorveglianza del locale, da parte del ricorrente, nel periodo in cui questo venne affidato al gruppo "Zuccaro", prima che dello stesso si riappropriassero i Salvo. Analogamente, l'assunto difensivo secondo cui i soggetti interessati avrebbero sempre agito approcciandosi singolarmente alla persona offesa non si confronta con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, laddove (pag. 39 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza di appello) questi hanno evidenziato, ad esempio, il violento accesso del Salvo e di una pluralità di suoi accompagnatori a bordo di ciclomotori perfino all'interno dei locali della discoteca, elemento di per sé sufficiente ad integrare l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 cod. pen. 5. Inammissibili, infine, sono gli ultimi due motivi di ricorso, avendo dato adeguatamente conto la sentenza impugnata della perseverante inclinazione a delinquere riconosciuta al ricorrente in virtù delle plurime condanne per reati anche della stessa specie di quello contestato in questa sede, per le sue modalità non illogicamente ritenuto espressione di maggiore pericolosità sociale. Sulla base degli stessi elementi è stata giustificata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con motivazione che, pertanto, è esente da manifesta illogicità e, come tale, insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsi) e condanna i ricorrenti. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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