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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 36028/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art 62 bis cp e alla misura delle pena irrogata è all'evidenza eccentrica perché la decisione di primo grado, nel computare la pena, ha riconosciuto il minimo edittale ( sei mesi) per il reato contestato ( ex art 337 cp) e le generiche nella loro massima espansione ( la pena finale irrogata è stata di mesi quattro), si che, come stigmatizzato già dalla sentenza gravata, non potevano e non possono . ritenersi consentite censure sul trattamento san'zionatorio rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 12 luglio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art 62 bis cp e alla misura delle pena irrogata è all'evidenza eccentrica perché la decisione di primo grado, nel computare la pena, ha riconosciuto il minimo edittale ( sei mesi) per il reato contestato ( ex art 337 cp) e le generiche nella loro massima espansione ( la pena finale irrogata è stata di mesi quattro), si che, come stigmatizzato già dalla sentenza gravata, non potevano e non possono . ritenersi consentite censure sul trattamento san'zionatorio rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.
Sentenza Cassazione n. 36028/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris