CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04823/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ier e - Rep. hapronunciato la seguent e ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7257/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro - tempore , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore,tutti rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]);Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - nonché sulsuccessivo ricorso iscritto al n. 8191/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASALVIERILORETTA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro - tempore , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore,tutti rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - entrambi avverso la sentenza n. 6162/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/1/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 28/9/2023, la Corte d’appello di Roma harigettato l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha accertato l’intervenuta prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti (mediciiscritti e frequentanti corsi di specializzazione tra il 1979 e il 1994)ai fini della condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricercae del Ministero dell’Economia e delle Finanze al risarcimento dei danni subiti in ragione della tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie concernenti il riconoscimentodel compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazioneuniversitaria per l’attività dagli stessi prestata in tale ambito; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come del tutto correttamente il primo giudice avesse accertato l’intervenuta prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti, avutoriguardo alla decorrenza della prescrizione a far data dall’entrata invigore della legge n. 370/1999, in conformità all’insegnamento della giurisprudenzadi legittimità consolidatosi da tempo; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazionesulla base di cinque motivi d’impugnazione; laPresidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero dell’Economiae delle Finanze resistono con controricorso; con successivo ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AndreuzziBruno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VinattieriMaria Assunta e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza della Corte d’appello di Roma, sulla basedi un unico motivo d’impugnazione; laPresidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero dell’Economiae delle Finanze resistono con controricorso;Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri i ricorrenti relativi al ricorso iscritto al n.r.g. 8191/2024 hanno depositatomemoria; con separata ordinanza resa all’ odierna adunanza in camera di consiglio,il ricorso iscritto al n. 8191/2024, in quanto proposto avverso la medesima sentenza, è stato riunito al ricorso precedentemente iscrittoal n. 7257/2024; consideratoche, con il primo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 7257/2024, gli istanti censurano la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazionedell’art. 101, co. 2, Cost., per avere la corte territoriale disatteso la domanda proposta dai ricorrenti, non già sulla base dell’applicazionedi norme di legge, bensì in forza di un orientamento giurisprudenziale (neppure univoco), in violazione del principio che imponela soggezione del giudice alla sola legge; ilmotivo è inammissibile, non avendo i ricorrenti colto la ratio della decisioneimpugnata; osserva il Collegio come la corte territoriale, nel decidere la questione relativa alla prescrizione del diritto degli odierni ricorrenti sottoposta al suo esame, abbia richiamato l’orientamento della giurisprudenzadi legittimità consolidatosi sul punto, non già al fine di riconoscerneuna sostanziale valenza normativa, bensì al solo scopo di attestarela condivisibilità delle argomentazioni poste a fondamento di taleorientamento giurisprudenziale, a sua volta elaborato nel contesto diun processo di interpretazione ed applicazione delle norme di legge ritenuteapplicabili al caso di specie; devepertanto ritenersi del tutto erronea e fuorviante l’affermazione sostenuta dagli odierni ricorrenti, secondo cui il giudice a quo si sarebbe sottratto all’applicazione della legge (limitandosi alla sola applicazionedi un orientamento giurisprudenziale), non comprendendo Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri comeil richiamo operato dal giudice di merito ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in altro non consista se non nella condivisione e nella recezione di tali principi quali espressione, sul pianoargomentativo, della (ritenuta) più corretta interpretazione delle normedi diritto obiettivo; con i secondo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 7257/2024, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., per avere la corte territoriale erroneamenteindividuato la data del 27 ottobre 1999 quale dies a quo dellaprescrizione del diritto azionato in giudizio dagli odierni ricorrenti perle specifiche ragioni indicate in ricorso; con il terzo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 7257/2024, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 3 Cost. e 14 Cedu (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale violato, nel disattendere la pretesa risarcitoria dei ricorrenti, il principio di uguaglianza sancito dall’art.3 Cost. e il divieto di discriminazione sancito dall’art. 14 Cedu; con il quarto motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 7257/2024, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto degli artt. 11 e 117 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 267 TFUE (in relazione all’art 360, primo comma, n 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale ingiustificatamente negato l’opportunità della trasmissione degli atti alla Corte di giustizia dell’Unione Europea ai fini della risoluzione della questione pregiudizialeconcernente la determinazione del dies a quo relativo alla prescrizionedel diritto azionato in giudizio dei ricorrenti; tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- sono inammissibili;Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri alriguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorsoper cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della nomofilachia inaugurata con la decisione n. 10813/2011 di questa Corte, avendo dichiarato prescritto il diritto azionato, dopo avere accertato l’insussistenza di atti interruttivi del terminedi prescrizione, anteriori rispetto a quello di introduzione del giudizio; tra le diverse argomentazioni illustrate, i ricorrenti hanno evidenziatola questione del se un rimedio giurisdizionale possa esse - re considerato effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sul termine di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto passivamente legittimato e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda, sottolineando come tale questionedovrebbe essere sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell’UE, perché i principi di cui alla decisione n. 10813/2011 non meriterebbero di essere considerati di generale applicazione, come emergerebbedal § 10.2. della medesima pronuncia che rilevava che la conclusioneaccolta avrebbe evitato di investire la Corte di Giustizia “di Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri una esegesi dell'ordinamento internazionale interna al nostro ordinamento”; inaltri termini, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, questa Corte,pur avendo lucidamente individuato il nocciolo essenziale della questione,avrebbe arrestato il proprio ragionamento, ritenendo la data del27 ottobre 1999 già sufficiente a rigettare, nella fattispecie allora inesame, l'eccezione di prescrizione, mentre, invece, la situazione di incertezzasi sarebbe protratta (quanto meno) fino al 2011, cioè fino all'adozionedella legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 –secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancatorecepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 c.c., e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebberoderivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – con cui lo Stato italiano avrebbe messo a disposizione dei soggetti danneggiati dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionaleidoneo a far decorrere il termine di prescrizione; alriguardo, osserva questo Collegio come la ragione assorbente su cui è basato il rigetto delle domande originariamente formulate dagli odierni ricorrenti si richiami, correttamente applicandolo, all'ormai consolidatoindirizzo di questa Corte, il quale ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamentointerno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale, decorrentedalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11, ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice 8 Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo(Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass.31/08/2011,n. 17868; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n.23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758 e successive conformi); la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l’adempimento soggettivamente parziale dello Stato per gli specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all'anno accademico 1991 - 1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall'opzione esercitata, rispetto all'astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i pretermessi, innescando la decorrenzaestintiva prescrizionale; perle medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione della remunerazione, e il suo differente regime discrezionalmente determinatidallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, attuato dall'anno accademico2006-2007 (Cass. 14/03/2018, n. 6355); le difese dei ricorrenti sostengono che la pronuncia n. 10813 del 2011aveva preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezionedi prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibentila decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa, la naturadell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana, il termine di prescrizione,la sua decorrenza, la determinazione della legittimazione passiva(se solo lo Stato o meno);Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dettiargomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (cfr. tra le decisioni più recenti, ex plurimis , Cass.31/03/2021,n. 8843) - sono del tutto infondati e, comunque, inidonei a produrre un ripensamento dello stabile orientamento nomofilattico richiamato,per un verso, confermato successivamente al 2011, e, per altroverso, tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione diprescrizione, secondo quanto obiettato dai ricorrenti, perché: 1) la questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato,di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che non necessita di iniziative giurisdizionali, ben potendo avvenire stragiudizialmente; 2) la qualificazione, in termini aquiliani ovvero da inadempimento dell'obbligazione, della responsabilitànon ha spiegato effetti sulla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione; 3) la legittimazione passiva - stante cheè dello Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendouna mera irregolarità, sanabile ai sensi della legge n. 260 del1958, art. 4 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta esclusivamente nei confronti della Università l'interruzione dellaprescrizione risulta inidonea (Cass. 25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecienon emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva neiconfronti dell'ente universitario o di altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazionestatale e non nell'autonomia universitaria; la richiesta di sottoposizione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale non appare meritevole di Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri accoglimento,per le ragioni già illustrate, condivise da altre decisioni di questa Corte (cfr. Cass. 13/12/2021, n. 39421) e che sono sintetizzabili come segue: non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrentidi promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del dannoda tardiva attuazione delle direttive comunitarie; nessun dubbio potevasussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno(lo Stato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione delgiudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumentodel regolamento di giurisdizione; rispetto a tale consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsiin termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il propriodissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di merito non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersinon decisive o pertinenti, con il conseguente riconoscimento dell’inammissibilitàdelle censure sin qui esaminate; varràperaltro aggiungere come l’individuazione del dies a quo della prescrizione in esame a partire dal 27 ottobre 1999 (mai posto in discussione nelle occasioni in cui le Sezioni Unite, dopo le sentenze ‘gemelle’ nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, sono state investite di altre questioni concernenti le controversie cui appartiene quella presente, per due volte determinandosi a porre quesiti comunitari alla CGUE sotto altri profili) risulta esser stato ribadito expressisverbis dalle Sezioni Unite di questa Corte in Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022 e in Sez. U, Sentenza n. 18640 del 9/06/2022;Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’avvenutacorretta applicazione, da parte del giudice a quo , delle norme generali sulla prescrizione dei crediti risarcitori (come quelli vantati in questa sede dagli odierni ricorrenti) impone, infine, di disattendere l’inammissibile denuncia, formulata da questi ultimi, in ordinealla pretesa violazione, in forza della sentenza impugnata, del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. e del divieto di discriminazionesancito dall’art. 14 Cedu; con il quinto motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 7257/2024, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto degli artt. 91 e 92, co. 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteregolato le spese del giudizio sulla base del criterio della mera soccombenza, trascurando la considerazione delle ragioni indicatein ricorso suscettibili di giustificare l’eventuale compensazione dellespese di lite; ilmotivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato in - segnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese processuali,la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dareragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01 e successive conformi); sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso iscritto al n.r.g. 7257 - 2024;Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri con l’unico motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 8191/2024, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, c.d. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76,75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97) e del 3 ottobre 2000; violazionee falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degliartt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99 (in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente individuato la data del 27 ottobre 1999 quale diesa quo della prescrizione del diritto azionato in giudizio dagli odierni ricorrentiper le specifiche ragioni indicate in ricorso; ilricorso è inammissibile; alriguardo, varrà evidenziare anche in relazione a questo secondo ricorso come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questionidi diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamentodella stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorsoper cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della nomofilachia inaugurata con la decisione n. 10813/2011 di questa Corte, avendo dichiarato prescritto il diritto azionato, dopo avere accertato l’insussistenza di atti interruttivi del terminedi prescrizione, anteriori rispetto a quello di introduzione del giudizio; tra le diverse argomentazioni illustrate, i ricorrenti hanno evidenziatola questione del se un rimedio giurisdizionale possa esse - re considerato effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sul termine di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto passivamente legittimato e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda, sottolineando come tale questionedovrebbe essere sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell’UE, perché i principi di cui alla decisione n. 10813/2011 non meriterebbero di essere considerati di generale applicazione, come emergerebbedal § 10.2. della medesima pronuncia che rilevava che la conclusioneaccolta avrebbe evitato di investire la Corte di Giustizia “di una esegesi dell'ordinamento internazionale interna al nostro ordinamento”; inaltri termini, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, questa Corte,pur avendo lucidamente individuato il nocciolo essenziale della questione,avrebbe arrestato il proprio ragionamento, ritenendo la data del27 ottobre 1999 già sufficiente a rigettare, nella fattispecie allora inesame, l'eccezione di prescrizione, mentre, invece, la situazione di incertezzasi sarebbe protratta (quanto meno) fino al 2011, cioè fino all'adozionedella legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri –secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancatorecepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 c.c., e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebberoderivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – con cui lo Stato italiano avrebbe messo a disposizione dei soggetti danneggiati dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionaleidoneo a far decorrere il termine di prescrizione; alriguardo, osserva questo Collegio come la ragione assorbente su cui è basato il rigetto delle domande originariamente formulate dagli odierni ricorrenti si richiami, correttamente applicandolo, all'ormai consolidatoindirizzo di questa Corte, il quale ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamentointerno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale, decorrentedalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11, ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo(Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass.31/08/2011,n. 17868; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n.23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758 e successive conformi); la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l’adempimento soggettivamente parziale dello Stato per gli specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all'anno accademico 1991 - 1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina in Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall'opzione esercitata, rispetto all'astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i pretermessi, innescando la decorrenzaestintiva prescrizionale; perle medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione della remunerazione, e il suo differente regime discrezionalmente determinatidallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, attuato dall'anno accademico2006-2007 (Cass. 14/03/2018, n. 6355); le difese dei ricorrenti sostengono che la pronuncia n. 10813 del 2011aveva preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezionedi prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibentila decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa, la naturadell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana, il termine di prescrizione,la sua decorrenza, la determinazione della legittimazione passiva(se solo lo Stato o meno); dettiargomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (cfr. tra le decisioni più recenti, ex plurimis , Cass.31/03/2021,n. 8843) - sono del tutto infondati e, comunque, inidonei a produrre un ripensamento dello stabile orientamento nomofilattico richiamato,per un verso, confermato successivamente al 2011, e, per altroverso, tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione diprescrizione, secondo quanto obiettato dai ricorrenti, perché: 1) la questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato,di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri prescrizionale che non necessita di iniziative giurisdizionali, ben potendo avvenire stragiudizialmente; 2) la qualificazione, in termini aquiliani ovvero da inadempimento dell'obbligazione, della responsabilitànon ha spiegato effetti sulla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione; 3) la legittimazione passiva - stante cheè dello Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendouna mera irregolarità, sanabile ai sensi della legge n. 260 del1958, art. 4 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta esclusivamente nei confronti della Università l'interruzione dellaprescrizione risulta inidonea (Cass. 25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecienon emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva neiconfronti dell'ente universitario o di altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazionestatale e non nell'autonomia universitaria; la richiesta di sottoposizione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale non appare meritevole di accoglimento,per le ragioni già illustrate, condivise da altre decisioni di questa Corte (cfr. Cass. 13/12/2021, n. 39421) e che sono sintetizzabili come segue: non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrentidi promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del dannoda tardiva attuazione delle direttive comunitarie; nessun dubbio potevasussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno(lo Stato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione delgiudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumentodel regolamento di giurisdizione; rispetto a tale consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsiin termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il propriodissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di merito non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersinon decisive o pertinenti, con il conseguente riconoscimento dell’inammissibilitàdelle censure sin qui esaminate; varràperaltro aggiungere come l’individuazione del dies a quo della prescrizione in esame a partire dal 27 ottobre 1999 (mai posto in discussione nelle occasioni in cui le Sezioni Unite, dopo le sentenze ‘gemelle’ nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, sono state investite di altre questioni concernenti le controversie cui appartiene quella presente, per due volte determinandosi a porre quesiti comunitari alla CGUE sotto altri profili) risulta esser stato ribadito expressisverbis dalle Sezioni Unite di questa Corte in Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022 e in Sez. U, Sentenza n. 18640 del 9/06/2022; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso del ricorso iscritto al n.r.g. 8191/2024; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nelrispetto dei criteri di cui all’art. 4, co. 2, del d.m. n. 55/2014; sussistono i presupposti - in considerazione del carattere largamenteconsolidato nel tempo della giurisprudenza confermata in questa sede - per la condanna di tutti i ricorrenti al risarcimento dei danniai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c.; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo Cameradi consiglio del 7 gennaio 2025 – R.G. n. 7257/2024 e n. 8191/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ciascun ricorso, a normadel comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 11