CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33926/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania ha confermato in sede di riesame l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 28 novembre 2022 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 come descritto al capo 4) della contestazione, commesso in Catania dal gennaio 2021 in permanenza nonché in relazione al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 (capo 5). In particolare l'ordinanza genetica, sulla scorta di un ampio compendio probatorio costituito da intercettazioni telefoniche, dati forniti dal localizzatore satellitare GPS installato sulle autovetture [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] e [OSCURATO:TARGA] in uso a Ficara ed a Zoccoli ed ai servizi di osservazione effettuati dalla P.G., consentiva di ricostruire un quadro di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza di un sodalizio criminoso finalizzato al traffico di cocaina tra la Sicilia orientale e la Calabria in cui i calabresi facevano da corrieri per conto di grossisti locali rimasti non identificati rifornendo in via stabile una vasta clientela tra le province di Catania e Siracusa. L'organizzazione era di tipo gerarchico con ruoli prestabiliti; il ruolo apicale era ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] (elemento di punta del clan Cappello); gli organizzatori erano [OSCURATO:PERSONA] ed il calabrese [OSCURATO:PERSONA]. La cassa comune ove confluivano i proventi dello spaccio era custodita materialmente da [OSCURATO:PERSONA] (convivente del Vinciguerra) nell'abitazione di via Arzilla n. 6 a Vaccarizzo. [OSCURATO:PERSONA] veniva in particolare contestato di avere fatto parte del sodalizio de quo agendo come corriere e collaboratore del calabrese [OSCURATO:PERSONA], stabile fornitore dei sodali catanesi guidati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le trasferte e le consegne di cocaina a cui prendeva parte il Nicita venivano monitorate attraverso i GPS installati sui mezzi coinvolti, mediante le intercettazioni ambientali e telefoniche e le telecamere installate sui luoghi pubblici teatro delle consegne. Ricostruito il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato, del pari veniva ritenuta la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della misura intramuraria. 2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo di difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e all'art. 74 d.p.r. 309 del 1990 per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché per mancanza dei gravi indizi .di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi nonché per carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla consapevolezza dell'indagato di partecipare alla associazione contestata al capo 4) della rubrica. Si assume che l'ordinanza impugnata non fornisce un'adeguata spiegazione della sussistenza dell'associazione limitandosi a distinguere i ruoli ricoperti dagli associati catanesi senza però delineare il vincolo che li legava ai fornitori calabresi. Sul punto, invero, menziona solo le consegne periodiche e gli stabili approvvigionamenti. Inoltre non sarebbero delineati i gravi indizi della partecipazione del Nicita al reato associativo non essendo a tal fine sufficienti gli sporadici episodi di trasporto ed i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] come risultanti dalle intercettazioni telefoniche. In particolare l'estraneità del Nicita all'associazione emergerebbe dall'intercettazione riportata a pgg.2 e 3 della motivazione allorché lo Zoccoli allarmato dal ritardo del Nicita lo rimprovera così palesando l'assenza di qualsiasi coinvolgimento dello stesso. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274 e 275 commi 1, 2 e 3 cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché insussistenza delle esigenze cautelari e illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione. Deduce che l'ordinanza impugnata ribadisce la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base della gravità dei fatti evidenziandone contraddittoriamente l'attualità anche se l'ultima trasferta del ricorrente risale all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Inoltre non sarebbe sufficientemente motivata la idoneità della custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea anche a fronte dell'applicazione degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l 'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é nel suo complesso manifestamente infondato. Quanto alla prima censura, va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). Ebbene, nella specie l'ordinanza impugnata dà conto in modo logico e con argomentazioni conseguenziali, del quadro di gravità indiziaria in ordine all'esistenza dell'associazione criminale prevista dall'art. 74 d.P.R. 309/90, confermando la valutazione già compiuta dal G.i.p. ed in linea con i principi della giurisprudenza — legittimità. In particolare l'ordinanza genetica, sulla scorta di un ampio compendio probatorio costituito da intercettazioni telefoniche, dati forniti dal localizzatore satellitare GPS installato sulle autovetture [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] e [OSCURATO:TARGA] in uso a Ficara ed a Zoccoli ed ai servizi di osservazione effettuati dalla P.G., consentiva di ricostruire un quadro di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza di un sodalizio criminoso finalizzato al traffico di cocaina tra la Sicilia orientale e la Calabria in cui i calabresi facevano da corrieri per conto di grossisti locali rimasti non identificati rifornendo in via stabile una vasta clientela tra le province di Catania e Siracusa. L'organizzazione era di tipo gerarchico con ruoli prestabiliti; il ruolo apicale era ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] (elemento di punta del clan Cappello); gli organizzatori erano [OSCURATO:PERSONA] ed il calabrese [OSCURATO:PERSONA]. La cassa comune ove confluivano i proventi dello spaccio era custodita materialmente da [OSCURATO:PERSONA] (convivente del Vinciguerra) nell'abitazione di via Arzilla n. 6 a Vaccarizzo. In particolare il Nicita veniva individuato quale corriere appartenente al gruppo dei calabresi in base alle trasferte ed alle consegne cui lo stesso prendeva parte come monitorate attraverso i GPS montati sui mezzi coinvolti ed attraverso le intercettazioni ambientali e telefoniche nonché mediante le telecamere sui luoghi teatro delle consegne (come compiutamente illustrate a pgg. 2-4 dell'ordinanza impugnata). Quanto al ruolo del Nicita, la cui partecipazione all'associazione veniva contestata già in fase di riesame, l'ordinanza impugnata dà puntualmente risposta alle censure difensive evidenziando che la piena consapevolezza e la condivisione del programma associativo emergono dal numero elevato di trasferte che si ripetevano a distanza di qualche giorno l'una dall'altra con il medesimo modus operandi. Peculiare rilievo a tal fine viene conferito all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] allorché i sodali scoprono una microspia in un mezzo da loro utilizzato nonchè dalla consegna effettuata dal Nicita alla Ravasco di una busta contenente telefoni ctiptati chiaramente destinati a supportare le comunicazioni tra i sodali. 2. Il secondo motivo é del pari manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata fa buon governo del principio secondo cui, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale che hanno individuato le fattispecie criminose per le quali opera la presunzione assoluta recata dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., tale disciplina stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa). In presenza di tale reato, il giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari, quante volte non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere e assolve l'obbligo di motivazione dando semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, senza dovere specificamente motivare sul punto; solo nel caso in cui l'indagato, o la sua difesa, abbiano allegato elementi di segno contrario, egli sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. Ebbene l'ordinanza impugnata, in assenza di elementi idonei a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela e di adeguatezza della misura estrema, analizzando il profilo del Nicita, dà conto della concretezza del pericolo di reiterazione di analoghe condotte, operando una valutazione complessiva in ragione della gravità dei fatti contestati, perpetrati fino a data molto recente, ovvero 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui veniva monitorata l'ultima trasferta, nonché dalla stabile collaborazione con contesti di criminalità organizzata armata, ben radicati nel territorio siciliano e campano nonché in ragione del numero e della sistematicità delle trasferte effettuate dal medesimo e comunque delle attività svolte per gli associati. Quanto all'inidoneità di una misura gradata, il Tribunale ha motivato anche in ordine alla misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico, esprimendo una prognosi negativa circa l'osservanza da parte del prevenuto delle prescrizioni inerenti alla indicata misura.In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa