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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10678/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8801/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G. MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.UMBRIA 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE BARI n. 11306/2017 depositata i l 22/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda di liquidazione dei compensi professionali proposta innanzi al Tribunale di Bari dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per l’attività di assistenza in un giudizio di divisione ereditaria.

Il Tribunale, nel contraddittorio tra le parti e per quel che ancora rileva in sede di legittimità, liquidò il compenso considerando la causa di valore indeterminabile, sia perché non era stata svolta CTU per la stima del compendio ereditario, sia perché non era determinabile la quota spettante agli eredi in quanto nel giudizio si controverteva di conferimenti e par tecipazioni societarie .

Il Tribunale, in applicazione dello scaglione entro 260.000,00, determinò il compenso nei medi tariffari, considerando la complessità della causa e non dispose l’aumento del compenso per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, né liquidò il compenso per la f a se introduttiva .

Per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi illustrati da memoria in prossimità dell’udienza.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.5, comma 6 del DM55/2014 per avere il Tribunale attribuito alla causa valore indeterminabile ed applicato i valori medi tariffarisecondo lo scaglione entro i 260.000,00 euro, pur dando atto che si trattava di causa di particolare complessità in ragione della qualeavrebbe dovuto invece applicare lo scagli one fino ad € 520.000,00.

Il motivo è infondato.

L’art.5, comma 6 del DM 55/2014 così dispone: "Le cause divalore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini divalore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.

Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suovalore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a Euro 520.000,00".

La liquidazione secondo lo scaglione entro 520.000,00 euro riguarda dunque le cause “di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00” (v. comma 6 ultimo capoversocit.) Come affermato da questa Corte, i parametri "di regola" predisposti dal legislatore prevedono che il compenso venga calcolato sullo scaglione non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, potendo il giudice applicare lo scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" oppure lo scaglione superiore, spiegando lo scostamento dagli scaglioni citati (v.sez.

VI, 13/01/2022, n.968) L’apprezzamento sulla complessità delle questioni trattate e sui risultati conseguiti è rimesso al giudice di merito.

Nel caso di specie, il Tribunale, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha applicato il primo capoverso (scaglione entro 260.000,00 euro) in considerazione del la “complessità” dell’affare per il numero e la varietà dei cespiti (mobiliari e immobiliari) coinvolti e il numero delle parti , ma non ha affatto dato atto della sussistenza delle ulteriori specifiche condizioni di cui al comma 6 ultimo capoverso(v. pag. 3 ordinanza).

La denunciata violazione di legge non sussiste, dunque.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.4, comma 2 del D.M. 55/2014 in relazione all’art.360 comma 1n.3 c.p.c., per avere il Tribunale escluso l’aumento del compenso per l’assistenza di più parti.

Il motivo è infondato.

L’aumento, previsto dall’art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014, nell’ipotesi in cui la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) è soggetto alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità ( tra le tante Cassazione civile sez.II, 06/06/2022, n.18047).

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma V del DM 55/2014, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. per non avere il Tribunale liquidato la fase introduttiva del giudizio ma solo la fase di studio e la fase istruttoria.

Questomotivo è invece fondato.

Ai sensi dell’art.4, comma 5, lett.b ) del DM 55/2014 vanno compresi nella fase introduttiva “gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, laformazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente”.

Il compenso per la fase introduttiva va riconosciuto al difensore che subentri nella difesa, per revoca o rinuncia al mandato o per altra causa, in quanto il nuovo difensore è tenuto a esaminare gli atti introduttivi dell’avversario, a redigere la memoria di costituzione, autenticare la firma, formare il fascicolo e tenere ulteriori consultazioni del cliente.

Si tratta di una fase successiva all’attività di studio, con cui viene proseguita l’attività svolta dal precedente difensore, attraverso lo svolgimento e la redazione di atti che sono compresi nella voce citata.

E’ pertanto errata la decisione del Tribunale che ha omesso di disporre il compenso per la fase introduttiva.

Il motivo va, pertanto accolto e l ’ ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari in diversa composizione.

P. Q. M. accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8801/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G. MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.UMBRIA 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZAdi TRIBUNALE BARI n. 11306/2017 depositata i l 22/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda di liquidazione dei compensi professionali proposta innanzi al Tribunale di Bari dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per l’attività di assistenza in un giudizio di divisione ereditaria. Il Tribunale, nel contraddittorio tra le parti e per quel che ancora rileva in sede di legittimità, liquidò il compenso considerando la causa di valore indeterminabile, sia perché non era stata svolta CTU per la stima del compendio ereditario, sia perché non era determinabile la quota spettante agli eredi in quanto nel giudizio si controverteva di conferimenti e par tecipazioni societarie . Il Tribunale, in applicazione dello scaglione entro 260.000,00, determinò il compenso nei medi tariffari, considerando la complessità della causa e non dispose l’aumento del compenso per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, né liquidò il compenso per la f a se introduttiva . Per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi illustrati da memoria in prossimità dell’udienza. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.5, comma 6 del DM55/2014 per avere il Tribunale attribuito alla causa valore indeterminabile ed applicato i valori medi tariffarisecondo lo scaglione entro i 260.000,00 euro, pur dando atto che si trattava di causa di particolare complessità in ragione della qualeavrebbe dovuto invece applicare lo scagli one fino ad € 520.000,00. Il motivo è infondato. L’art.5, comma 6 del DM 55/2014 così dispone: "Le cause divalore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini divalore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suovalore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a Euro 520.000,00". La liquidazione secondo lo scaglione entro 520.000,00 euro riguarda dunque le cause “di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00” (v. comma 6 ultimo capoversocit.) Come affermato da questa Corte, i parametri "di regola" predisposti dal legislatore prevedono che il compenso venga calcolato sullo scaglione non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, potendo il giudice applicare lo scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" oppure lo scaglione superiore, spiegando lo scostamento dagli scaglioni citati (v.sez. VI, 13/01/2022, n.968) L’apprezzamento sulla complessità delle questioni trattate e sui risultati conseguiti è rimesso al giudice di merito. Nel caso di specie, il Tribunale, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha applicato il primo capoverso (scaglione entro 260.000,00 euro) in considerazione del la “complessità” dell’affare per il numero e la varietà dei cespiti (mobiliari e immobiliari) coinvolti e il numero delle parti , ma non ha affatto dato atto della sussistenza delle ulteriori specifiche condizioni di cui al comma 6 ultimo capoverso(v. pag. 3 ordinanza). La denunciata violazione di legge non sussiste, dunque. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.4, comma 2 del D.M. 55/2014 in relazione all’art.360 comma 1n.3 c.p.c., per avere il Tribunale escluso l’aumento del compenso per l’assistenza di più parti. Il motivo è infondato. L’aumento, previsto dall’art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014, nell’ipotesi in cui la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) è soggetto alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità ( tra le tante Cassazione civile sez.II, 06/06/2022, n.18047). Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma V del DM 55/2014, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. per non avere il Tribunale liquidato la fase introduttiva del giudizio ma solo la fase di studio e la fase istruttoria. Questomotivo è invece fondato. Ai sensi dell’art.4, comma 5, lett.b ) del DM 55/2014 vanno compresi nella fase introduttiva “gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, laformazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente”. Il compenso per la fase introduttiva va riconosciuto al difensore che subentri nella difesa, per revoca o rinuncia al mandato o per altra causa, in quanto il nuovo difensore è tenuto a esaminare gli atti introduttivi dell’avversario, a redigere la memoria di costituzione, autenticare la firma, formare il fascicolo e tenere ulteriori consultazioni del cliente. Si tratta di una fase successiva all’attività di studio, con cui viene proseguita l’attività svolta dal precedente difensore, attraverso lo svolgimento e la redazione di atti che sono compresi nella voce citata. E’ pertanto errata la decisione del Tribunale che ha omesso di disporre il compenso per la fase introduttiva. Il motivo va, pertanto accolto e l ’ ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari in diversa composizione. P. Q. M. accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di B
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