CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05755/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8957/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3516/2021 depositata il 1° ottobre 2021; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di non opporsi al rinvio della causa a nuovo ruolo, stante la mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore della ricorrente; udito per la parte controricorrente l’avvocato dello Stato EricaFarinelli; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 3516/2021 del 1° ottobre 2021; -l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; - con ordinanza interlocutoria n. 16371/2025 del 17 giugno 2025, pronunciata all’esito dell’adunanza camerale del 16 aprile 2025, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, per la pronuncia in pubblica udienza, in ragione della particolare rilevanza della questione di diritto posta dal primo motivo di impugnazione; -per la trattazione del ricorso è stata, quindi, fissata l’odierna udienza pubblica; - nel termine di cui all’art. 378, primo comma, c.p.c. il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso; - entro il successivo termine di cui al secondo comma del medesimo articolo l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria illustrativa; preso atto che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza alla parte ricorrente, eseguita dalla Cancelleria mediante la trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata al domicilio digitale del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha avuto esito negativo; constatato che alla data dell’odierna udienza non risulta acquisita agli atti la prova dell’avvenuta comunicazione personale di tale avviso alla detta parte; ritenuto che, al fine di garantire la possibilità di una piena ed effettiva esplicazione del diritto di difesa, sirenda necessario rinviare la causaa nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione degli avvisi; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che, a cura della Cancelleria, l’avviso di fissazione della successiva udienza sia comunicato personalmente alla parte ricorrente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezion