CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45753/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia di primo grado in ordine alla loro responsabilità penale per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; - che le doglianze di cui al primo e secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - con le quali il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in relazione al termine previsto dall'art. 10 legge fall. per la dichiarazione di fallimento - sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata), con i quali la parte non si confronta effettivamente, rendendo così il ricorso privo della necessaria specificità estrinseca; - che i motivi, inoltre, sono manifestamente infondati, poiché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che la sentenza di fallimento non può essere sindacata dinanzi al giudice penale nemmeno per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione (Sez. 5, n. 9279 del 08/01/2009, Carottini, Rv. 243160; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Iogha, Rv. 269454); - che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, è inammissibile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che deve essere determinata, in ragione dei differenti motivi di inammissibilità, in euro 3.000,00 per il Caporilli e in euro 4.000,00 per il Fabrizi; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché Caporilli al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e Fabrizi al versamento, alla stessa Cassa, della somma di euro 4.000,00. Così