Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:109
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑17/03
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Aiuti concessi dagli Stati — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà — Necessità degli aiuti»
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 6 aprile 2006
Massime della sentenza
1.
Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]
(Art. 87, n. 3, CE)
2.
Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]
3.
Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune —
Aiuti alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà
[Art. 87, n. 3, lett. c), CE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 94/C 368/05, punto 3.2.2]
4.
Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA]
1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio
comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario. Il controllo giurisdizionale
applicato all’esercizio di tale potere discrezionale si limita pertanto alla verifica del rispetto delle regole di procedura
e di motivazione, nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errori
di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere. Tale controllo dev’essere effettuato
in funzione degli elementi di fatto e di diritto di cui disponeva la [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui ha effettuato la valutazione
che ad essa incombeva.
(v. punti 41, 54)
2. [OSCURATO:PERSONA] può imporsi indirizzi per l’esercizio dei suoi poteri discrezionali in particolare mediante orientamenti quali
quelli che ha adottato per gli aiuti di stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, se contengono
regole indicative sulla condotta che l’istituzione deve tenere e se non derogano alle norme del Trattato. Tali misure corrispondono
alla volontà della [OSCURATO:PERSONA] di rendere pubbliche regole indicative sull’orientamento che intende seguire, quale risulta
dalle sue decisioni individuali nel settore interessato.
(v. punto 42)
3. Per essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, un progetto di aiuto alla
ristrutturazione di un’impresa in difficoltà dev’essere connesso a un piano di ristrutturazione mirante a ridurne o a riorientarne
le attività. Il punto 3.2.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle
imprese in difficoltà, che precisa tale principio, impone in particolare che il piano di ristrutturazione rispetti tre condizioni
sostanziali. È imperativo, in primo luogo, che esso consenta di ripristinare l’efficienza economico-finanziaria dell’impresa
beneficiaria entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche [punto 3.2.2, sub i)], in secondo luogo,
che prevenga le indebite distorsioni della concorrenza [punto 3.2.2, sub ii)] e, in terzo luogo, che sia proporzionato ai
costi ed ai benefici della ristrutturazione [punto 3.2.2, sub iii)]. Poiché le dette condizioni sono cumulative, è sufficiente
che una sola non sia soddisfatta perché un progetto di aiuto alla ristrutturazione sia dichiarato incompatibile dalla [OSCURATO:PERSONA].
Dal punto 3.2.2, sub iii), risulta che l’aiuto in discussione dev’essere strettamente necessario al ripristino della redditività
del beneficiario, il che significa che esso deve non soltanto essere conforme all’obiettivo perseguito dalla ristrutturazione
dell’impresa, ma anche essere proporzionato a tale obiettivo, vale a dire che qualunque importo di aiuto che superi lo stretto
necessario al ripristino della redditività del beneficiario non è, in via di principio, ammissibile in base agli orientamenti.
Lo Stato membro interessato, per adempiere al proprio obbligo di collaborazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], è tenuto
a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni di deroga di cui
chiede di poter beneficiare.
(v. punti 43-45, 47-48)
4. Una volta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia posto gli interessati in grado di presentare efficacemente le loro osservazioni, non può
esserle contestato di non aver tenuto conto di elementi di fatto che avrebbero potuto esserle presentati nel corso del procedimento
amministrativo, ma che non lo sono stati, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di esaminare d’ufficio, in via presuntiva, quali
siano gli elementi che avrebbero potuto esserle sottoposti.
(v. punto 54)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
6 aprile 2006 (
*
)
«Aiuti concessi dagli Stati − Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficoltà – Necessità degli aiuti»
Nella causa T-17/03,
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall’avv. M. Matzat,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e V. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 ottobre 2002, 2003/194/CE, relativa all’aiuto
di Stato al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione a favore di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH (GU 2003, L 77, pag. 41),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione ampliata),
composta dal sig. H. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA]-Białecka
e dal sig. V. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 gennaio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1 L’art. 87 CE così dispone:
«1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli
scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
(…)
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
(…)
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
(…)».
2 Ai sensi dell’art. 88 CE:
«(…)
«2. Qualora la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso
da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale
aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
(…)».
3 Il punto 2.4 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà,
nella versione applicabile al caso di specie (GU 1994, C 368, pag. 12) (in prosieguo: gli «orientamenti»), così dispone:
«L’art. [87], paragrafi 2 e 3 del Trattato CE prevede la possibilità di una deroga per gli aiuti che ricadono nell’ambito
dell’articolo [87], paragrafo 1.
(…)
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possono contribuire allo sviluppo di attività
economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria all’interesse comunitario, nel
caso in cui soddisfino le condizioni indicate al successivo paragrafo 3 e continuerà pertanto ad autorizzare gli aiuti che
rispecchino tali condizioni (…)».
4 Ai sensi del punto 3.2.2 degli orientamenti:
«Ferme restando le disposizioni speciali relative alle aree assistite e alle piccole e medie imprese, illustrate nel prosieguo
del presente documento, l’autorizzazione di un piano di ristrutturazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] è subordinata al soddisfacimento
delle condizioni generali seguenti:
(…)
iii) Proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione
L’importo e l’intensità dell’aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione
e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell’aiuto dovranno pertanto, di regola,
contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a fonti esterne
di finanziamento commerciale. Per minimizzare gli effetti distorsivi, si deve evitare che l’aiuto venga erogato nella forma
di un apporto di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato,
senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione. Gli aiuti non dovrebbero d’altra parte essere utilizzati per finanziare
nuovi investimenti non necessari ai fini della ristrutturazione. Gli aiuti alla ristrutturazione non devono inoltre ridurre
indebitamente gli oneri finanziari dell’impresa.
(…)».
Fatti
5 Nel 1994, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «GFW»), una ex impresa di Stato, è stata ceduta, con altre otto
società della [OSCURATO:PERSONA] dell’Est, al gruppo diretto dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, per essere privatizzata. Fallita
la privatizzazione, nel 1996 la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, ente di Stato, ha ripreso il controllo
della GFW al fine di prepararla alla rivendita.
6 Dopo aver constatato che una vendita della GFW non era possibile, tale ente ha deciso di separarsi dagli attivi della società.
L’operazione si è svolta seguendo un procedimento le cui tappe sono illustrate infra, ai punti 7-9.
7 Con contratto del 3 settembre 1997, la GFW ha acquistato la totalità delle quote della società [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), il cui direttore era il sig. [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di marchi tedeschi (DEM) 54 000.
8 Con contratto del 10 settembre 1997, gli attivi e gli ordinativi attinenti al ramo «costruzione automobili» della GFW sono
stati trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA]. Con altro contratto in pari data, la totalità delle quote della GFW è stata ceduta alla
Weißstorch GmbH (30% delle azioni), divenuta successivamente [OSCURATO:PERSONA] GmbH, e alla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]- und [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG (70% delle azioni), detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] AG. Gli investitori hanno pagato 1 DEM per
gli attivi. Inoltre, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato nominato gestore unico della [OSCURATO:PERSONA], la cui ragione sociale è divenuta [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]» o la «ricorrente»).
9 Il 9 ottobre 1997 la ricorrente ha acquisito, per un importo di circa DEM 3 700 000, l’intero capitale di uno dei suoi fornitori,
la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «TSE»), una società creata e diretta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], suo azionista di maggioranza.
10 Con lettera del 18 maggio 1998, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] una serie di misure di aiuto
dirette alla ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], attuate a far tempo dal gennaio 1997 (in prosieguo: la «lettera di notifica
del 18 maggio 1998»).
11 Con lettere del 12 giugno 1998, 21 dicembre 1999 e 17 maggio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alle autorità tedesche alcune
informazioni supplementari. Le autorità interpellate hanno risposto con lettere del 15 ottobre 1998, 21 luglio 1999, 27 aprile
2000, 1° dicembre 2000 e 8 gennaio 2001.
12 Con lettera del 23 maggio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] della sua decisione di avviare
il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE (GU C 211, pag. 15). Nell’ambito di tale procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato
le misure adottate in favore della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in quanto aiuto nuovo, concesso senza previa notifica, alla luce degli orientamenti.
13 In tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] sollevava dubbi, in particolare, sulla proporzionalità dell’aiuto in esame alla luce della
condizione sancita al punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti. Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la [OSCURATO:PERSONA]
riteneva in particolare di non essere in grado di valutare la necessità, ai fini della ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA],
di rilevare la TSE. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto alle autorità tedesche di comunicarle tutte le informazioni
in merito all’assunzione di partecipazioni della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] nella TSE e, in particolare, alla necessità di tale operazione
in vista della ristrutturazione dell’impresa. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre invitato la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] a trasmettere
la sua lettera del 23 maggio 2001 al destinatario dell’aiuto, sottolineando che avrebbe adottato la propria decisione sulla
scorta delle informazioni che avrebbe avuto a disposizione.
14 [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto le osservazioni della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] con lettere del 10 agosto e del 14 dicembre
2001. Per contro, nessuna delle parti interessate ha inviato osservazioni alla [OSCURATO:PERSONA].
15 Con lettera del 4 marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente chiesto alle autorità tedesche di dimostrare la necessità di rilevare
la TSE ai fini della ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].
16 [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto le osservazioni della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] con lettere del 16 maggio, 28 maggio e 3
luglio 2002.
17 In esito a tale procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 30 ottobre 2002, 2003/194/CE, relativa all’aiuto di
Stato al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione a favore di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH (GU 2003, L 77, pag. 41; in prosieguo:
la «decisione impugnata»). Essa ha ricordato che, ai sensi del punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti, il criterio della
proporzionalità imponeva che gli aiuti fossero limitati al minimo strettamente necessario alla ristrutturazione, al fine di
contenere i loro effetti di distorsione della concorrenza. Ha inoltre precisato che l’aiuto non doveva servire al beneficiario
per finanziare nuovi investimenti non necessari alla ristrutturazione. Nella fattispecie, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’acquisizione
della TSE, finanziata dall’aiuto, doveva essere qualificata come nuovo investimento, la cui necessità ai fini della ristrutturazione
non era stata dimostrata dalle autorità tedesche. Per tale ragione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’aiuto non fosse conforme
ai criteri di cui agli orientamenti e fosse pertanto incompatibile con il mercato comune. Tuttavia, secondo la decisione impugnata,
sul prezzo di acquisto della TSE, soltanto un importo di DEM 2 200 000 non si era limitato al minimo necessario per consentire
la ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], mentre il saldo, pari a DEM 1 500 000, era subordinato a condizioni il cui verificarsi
era, al momento dell’acquisizione della TSE, incerto. Pertanto, ai sensi dell’art. 1 della decisione impugnata, l’aiuto era
incompatibile con il mercato comune per un importo pari a DEM 2 200 000 (EUR 1 120 000). Ai sensi dell’art. 2 della decisione
impugnata, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a recuperare tale importo presso la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].
Procedimento e conclusioni delle parti
18 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2003, la ricorrente ha proposto il presente
ricorso.
19 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.
20 Le difese delle parti, nonché le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale, sono state sentite all’udienza svoltasi il
12 gennaio 2006.
21 Nel verbale d’udienza il Tribunale ha preso atto del fatto che la riservatezza della denominazione sociale della TSE, che
era stata tutelata nella decisione impugnata e nella relazione d’udienza, poteva essere revocata ai fini della fase orale
del procedimento e della sentenza.
22 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– in via principale, annullare la decisione impugnata;
– in subordine, annullare la decisione nei limiti in cui dispone un importo di aiuto da restituire troppo elevato;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
23 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
24 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo verte su un errore di valutazione in merito alla
necessità dell’aiuto, di cui si chiede la restituzione, alla luce del punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti. Il secondo
motivo ha ad oggetto uno sviamento di potere nell’adozione della decisione impugnata. Con il terzo motivo, dedotto in subordine,
la ricorrente lamenta un errore della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’importo dell’aiuto da restituire.
Sul primo motivo, vertente su un errore di valutazione in merito alla necessità dell’aiuto
Argomenti delle parti
25 La ricorrente contesta la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale l’aiuto controverso è incompatibile con il mercato
comune fino a concorrenza dell’importo utilizzato per l’acquisizione della TSE (DEM 2 200 000), in quanto non conforme alle
condizioni stabilite negli orientamenti.
26 In primo luogo, la ricorrente afferma che l’assunzione di una partecipazione nella TSE costituiva, fin dall’origine, una parte
essenziale ed integrante del progetto di ristrutturazione, e che la [OSCURATO:PERSONA] ne era stata informata.
27 A tal proposito, essa contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale il progetto di ristrutturazione prevedeva
il ripristino della redditività della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] nell’arco di quattro esercizi senza rilevare la TSE, cosicché tale acquisizione
sarebbe stata, al più, utile alla ristrutturazione, contribuendo ad abbreviarne di un anno la durata. Essa afferma infatti
che il progetto di impresa del 2 settembre 1997 e i relativi allegati, quali il «Piano di sviluppo – Profitti e perdite»,
il piano di gestione finanziaria, il piano di sviluppo degli immobilizzi della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], che essa aveva presentato alle
autorità tedesche, fondavano l’insieme delle previsioni relative alla ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sulla fusione di
quest’ultima con la TSE. La ricorrente sottolinea inoltre che il «Piano di sviluppo – Profitti e perdite», citato, è stato
inviato alla [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla lettera di notifica del 18 maggio 1998. Essa rileva poi che gli investitori erano
disposti a realizzare la ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] unicamente in presenza delle condizioni previste nel progetto
di impresa, tra le quali rientrava l’acquisizione della TSE.
28 La ricorrente aggiunge che vi è una contraddizione nella posizione della [OSCURATO:PERSONA] a proposito della conoscenza che essa
aveva dell’identità degli investitori. Sottolinea che, nei suoi atti scritti, la [OSCURATO:PERSONA] nega di essere stata al corrente
del fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era uno dei soci della TSE, quando invece informazioni dettagliate in merito a tale persona le
erano state trasmesse prima dell’adozione della decisione impugnata. In proposito, la ricorrente si riferisce alla lettera
di notifica del 18 maggio 1998 nonché alle lettere inviate alla [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio e il 3 luglio 2002. Inoltre essa
rammenta che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] stessa afferma che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era socio della TSE.
29 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] a torto ha ritenuto, al punto 64 della motivazione della decisione
impugnata, che l’assunzione di partecipazione nella TSE non fosse necessaria ai fini della ristrutturazione. La ricorrente
afferma che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un manifesto errore di valutazione, in quanto fatti essenziali, di cui la [OSCURATO:PERSONA]
era al corrente, non sono stati presi in considerazione in sede di valutazione della proporzionalità dell’aiuto.
30 A parere della ricorrente, per garantire la riuscita della ristrutturazione la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] doveva sviluppare i propri prodotti,
al fine di divenire indipendente dagli ordinativi interni del gruppo e competitiva sul mercato. Orbene, l’assunzione della
partecipazione nella TSE avrebbe permesso di integrare direttamente in seno alla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] le competenze tecniche necessarie
per sviluppare i propri prodotti, poiché i soci della TSE si sono incaricati, da un lato, della direzione e, dall’altro, del
servizio responsabile della costruzione e dello sviluppo all’interno della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, la ricorrente contesta
la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale l’unico motivo per rilevare la TSE era la riduzione dei costi di produzione della
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].
31 La ricorrente aggiunge che soltanto l’acquisizione della TSE poteva garantire l’integrazione delle competenze tecniche necessarie
alla ristrutturazione. A sostegno di tale allegazione, essa fa riferimento ai costi eccessivi di una proposta della TSE vertente
su operazioni di sviluppo delle competenze tecniche da parte di prestatori esterni.
32 Facendo riferimento alle informazioni accluse in allegato al ricorso, le quali indicano, sotto forma di tabella, l’evoluzione
del fatturato della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] risultante dalla sue vendite alle imprese terze (documento intitolato «Sviluppo del fatturato
della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]»), la ricorrente afferma che l’aumento significativo del suo fatturato dimostra l’impatto dell’integrazione
diretta di un servizio di sviluppo autonomo, realizzata grazie all’acquisizione della TSE, sul successo della ristrutturazione.
33 La ricorrente sostiene inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] era in grado di valutare la necessità dell’assunzione di partecipazione
nella TSE ai fini della ristrutturazione, sulla scorta delle informazioni di cui disponeva, e di concludere pertanto per la
conformità dell’aiuto al criterio del «minimo strettamente necessario», ai sensi del punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti.
In particolare, ciò risulterebbe chiaramente dalla lettera delle autorità tedesche datata 3 luglio 2002, secondo la quale
la quota delle forniture nei costi di produzione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] era diminuita e soltanto l’assunzione di partecipazione
nella TSE aveva consentito alla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di rimediare alla propria carenza di competenze tecniche.
34 [OSCURATO:PERSONA] ricorda, in primo luogo, come essa disponga di un ampio margine di discrezionalità nell’esaminare la compatibilità
di un aiuto di Stato con il mercato comune, alla luce dell’art. 87, n. 3, CE. Essa afferma che gli argomenti della ricorrente
non dimostrano l’esistenza di un manifesto errore di valutazione nella fattispecie e aggiunge che la ricorrente tenta di sostituire
la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA].
35 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in secondo luogo che, ai sensi della giurisprudenza della Corte nonché delle disposizioni del regolamento
(CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE] (GU L 83, pag. 1), essa ha il
potere di porre fine alla procedura e di adottare una decisione sulla base degli elementi di cui dispone qualora uno Stato
membro, nonostante l’ingiunzione che essa gli ha inviato, ometta di fornire le informazioni sollecitate.
36 In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la ricorrente fonda l’asserita necessità di rilevare la TSE, onde coronare di successo
la ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], essenzialmente su informazioni di cui l’istituzione non aveva conoscenza al momento
dell’adozione della decisione impugnata e che non possono pertanto essere prese in considerazione dal Tribunale.
37 Essa precisa che, nonostante l’ingiunzione rivolta alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di fornire informazioni in merito
all’identità dei proprietari della TSE e alla necessità dell’investimento di cui trattasi, contenuta nella decisione di avviare
la procedura formale di esame, e malgrado la lettera inviata alle autorità tedesche il 4 marzo 2002, i contratti relativi
all’acquisizione della TSE, allegati al ricorso, non le sono stati comunicati prima dell’adozione della decisione impugnata.
Lo stesso vale per quanto riguarda il progetto di impresa, il progetto di sviluppo delle competenze tecniche della ricorrente
redatto dalla TSE, entrambi allegati al ricorso, nonché le osservazioni dettagliate in merito contenute nel ricorso stesso.
Inoltre, essa sostiene di non aver mai dichiarato di non conoscere il socio sig. [OSCURATO:PERSONA]. Rileva tuttavia che, nelle informazioni
fornite dalle autorità tedesche nel corso del procedimento amministrativo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato citato in maniera piuttosto
accessoria, in quanto socio della TSE. [OSCURATO:PERSONA] afferma peraltro di non essere mai stata informata dell’identità degli
altri soci della TSE.
38 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, sulla scorta delle informazioni a sua disposizione allorché ha adottato la decisione impugnata,
essa era in grado semplicemente di valutare l’utilità dell’acquisizione della TSE, ma che la necessità di tale investimento
finanziato mediante l’aiuto controverso non è stata affatto dimostrata. A suo parere, le informazioni attinenti all’acquisizione
della TSE, contenute nella lettera di notifica del 18 maggio 1998, nonché nelle lettere del 10 agosto 2001, 16 maggio, 28
maggio e 3 luglio 2002, allegate al controricorso, non consentivano di concludere che il detto investimento costituisse una
parte necessaria della ristrutturazione, ai sensi degli orientamenti.
39 [OSCURATO:PERSONA] constata altresì che le informazioni a sua disposizione giustificavano essenzialmente l’acquisizione della
TSE con i risparmi realizzati grazie al venir meno di un fornitore intermedio e al corrispondente margine di utile, laddove,
nel ricorso, tale aspetto è stato relativizzato. Anche supponendo che da tali informazioni risulti come l’acquisizione della
TSE avesse permesso, tra l’altro, di acquisire le competenze tecniche necessarie a sviluppare nuovi tipi di prodotti, la [OSCURATO:PERSONA]
rileva che tale affermazione non era stata né motivata né spiegata. Allega che soltanto nel ricorso la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ha esposto
e motivato in maniera approfondita la necessità di rilevare la TSE al fine di acquisire le competenze tecniche necessarie
alla sua ristrutturazione. Indica che, per tutta la durata del procedimento amministrativo, le autorità tedesche non hanno
invece precisato la necessità dell’operazione ai fini dell’ammissibilità rispetto agli aiuti alla ristrutturazione.
40 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli obiettivi di tale investimento, vale a dire la riduzione dei costi di produzione
e l’acquisizione delle competenze tecniche necessarie a sviluppare nuovi prodotti, potessero essere conseguiti indipendentemente
dall’acquisizione della TSE, atteso che il direttore della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] era anche direttore e azionista di maggioranza della
TSE e che, di conseguenza, avrebbe potuto instaurare una cooperazione particolare tra le due imprese.
Giudizio del Tribunale
– Osservazioni preliminari
41 Ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio
comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario. Il controllo giurisdizionale
applicato all’esercizio di tale potere discrezionale si limita pertanto alla verifica del rispetto delle regole di procedura
e di motivazione, nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errori
di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere (v. sentenza della Corte 29 aprile 2004,
causa C‑372/97, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3679, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).
42 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] può imporsi indirizzi per l’esercizio dei suoi poteri discrezionali mediante atti come gli orientamenti
ora discussi, se essi contengono regole indicative sulla condotta che l’istituzione deve tenere e se non derogano alle norme
del Trattato (sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-717, punto
79). Tali misure corrispondono alla volontà della [OSCURATO:PERSONA] di rendere pubbliche regole indicative sull’orientamento che
intende seguire, quale risulta dalla sue decisioni individuali nel settore interessato (sentenza del Tribunale 7 giugno 2001,
causa T-187/99, [OSCURATO:PERSONA] und Stärke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1587, punto 56).
43 Per poter essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, un progetto di aiuto
alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà dev’essere connesso a un piano di ristrutturazione mirante a ridurne o a
riorientarne le attività (sentenze della Corte 14 settembre 1994, cause riunite da C‑278/92 a C‑280/92, Spagna/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4103, punto 67; 22 marzo 2001, causa C-17/99, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2481, punto 45).
44 Il punto 3.2.2 degli orientamenti, che precisa tale principio, impone in particolare che il piano di ristrutturazione rispetti
tre condizioni sostanziali. È imperativo, in primo luogo, che esso consenta di ripristinare l’efficienza economico-finanziaria
dell’impresa beneficiaria entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche [punto 3.2.2, sub i)], in
secondo luogo, che prevenga le indebite distorsioni della concorrenza [punto 3.2.2, sub ii)] e, in terzo luogo, che sia proporzionato
ai costi ed ai benefici della ristrutturazione [punto 3.2.2, sub iii)].
45 Poiché le dette condizioni sono cumulative, è sufficiente che una sola non sia soddisfatta perché un progetto di aiuto alla
ristrutturazione sia dichiarato incompatibile dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T-171/02, Regione
autonoma della Sardegna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2123, punto 128; v. altresì, nello stesso senso, sentenza Francia/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punti 49 e 50).
46 Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata adottata sul fondamento degli orientamenti e, in particolare, del loro punto
3.2.2, sub iii).
47 Come risulta da tale disposizione, l’aiuto in discussione dev’essere strettamente necessario al ripristino della redditività
del beneficiario, il che significa che esso deve non soltanto essere conforme all’obiettivo perseguito della ristrutturazione
dell’impresa, ma anche essere proporzionato a tale obiettivo, vale a dire che qualunque importo di aiuto che superi lo stretto
necessario al ripristino della redditività del beneficiario non è, in via di principio, ammissibile in base agli orientamenti.
48 Occorre inoltre ricordare che lo Stato membro interessato, per adempiere il proprio obbligo di collaborazione nei confronti
della [OSCURATO:PERSONA], è tenuto a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano
le condizioni della deroga di cui chiede di poter beneficiare (v. sentenza Regione Autonoma della Sardegna/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 129 e giurisprudenza ivi citata).
49 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la decisione impugnata, nei limiti in cui essa sarebbe, a dire della
ricorrente, viziata da un manifesto errore di valutazione.
– Sul manifesto errore di valutazione allegato dalla ricorrente
50 Ai punti 62-64 della motivazione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma quanto segue:
«(62) (…) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era uno degli investitori [nella [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]] e al contempo fondatore e socio gerente di TSE nonché
futuro amministratore di entrambe le ditte. [OSCURATO:PERSONA] ricorda inoltre che nonostante l’ingiunzione per la fornitura di
informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato né il contratto di compravendita né dati scritti più precisi in merito alle originarie
condizioni di proprietà di TSE. Pertanto, considerando le altre circostanze e le informazioni trasmesse verbalmente, la [OSCURATO:PERSONA]
non può escludere che prima dell’acquisizione una notevole quota di TSE appartenesse direttamente o indirettamente al sig.
[OSCURATO:PERSONA] o alla sua famiglia. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non fosse in grado di produrre autonomamente i componenti
acquistati da TSE, e nemmeno di migliorare visibilmente le condizioni di consegna per cui lo scopo principale dell’acquisizione
era quello di ridurre i costi di produzione. [OSCURATO:PERSONA] non può escludere che con l’acquisizione di TSE un notevole importo
che avrebbe dovuto essere utilizzato per il finanziamento della ristrutturazione sia in effetti stato corrisposto ad uno dei
nuovi investitori. In ogni caso l’acquisizione di TSE non era necessaria per garantire una buona collaborazione con TSE. Poiché
il sig. [OSCURATO:PERSONA] era fondatore e socio gerente di TSE, e successivamente è divenuto anche amministratore di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], sembra
improbabile che non fosse possibile ottenere migliori condizioni di acquisto con TSE. Inoltre un’impresa competitiva dovrebbe
fondamentalmente essere in grado di finanziare le proprie forniture a prezzi di mercato senza entrare in difficoltà economiche.
(63) Le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] mostrano che l’acquisizione di TSE è stata un investimento utile per l’impresa
in quanto ha determinato notevoli risparmi che hanno contribuito ad anticipare di un anno la fase di ristrutturazione. Ciò
tuttavia non significa necessariamente che l’investimento sia stato necessario per effettuare la ristrutturazione. Se un’impresa
riceve aiuti per il finanziamento della propria ristrutturazione, non necessariamente è consentito ogni investimento che aumenti
la sua efficienza in quanto tali investimenti riducono sempre anche la capacità del beneficiario di finanziare la ristrutturazione
con i propri mezzi. Solo se senza l’investimento fosse messo in dubbio il successo della ristrutturazione o questa fosse inammissibilmente
ritardata, l’investimento potrebbe essere ritenuto necessario per la ristrutturazione, in quanto lo scopo dell’aiuto è limitato
a ripristinare la competitività dell’azienda entro un adeguato periodo di tempo. Ogni investimento che supera quanto necessario
per il ripristino della competitività entro un adeguato periodo di tempo sfrutta obbligatoriamente risorse finanziarie che
avrebbero dovuto essere utilizzate per i costi di ristrutturazione effettivamente necessari e che pertanto avrebbero ridotto
l’importo dell’aiuto richiesto per la ristrutturazione. Ne consegue che gli investimenti non necessari per la ristrutturazione
determinano un’intensità dell’aiuto che supera la misura minima necessaria per la ristrutturazione secondo il criterio della
proporzionalità.
(64) La sola riduzione dei costi di fornitura non può motivare la necessità dell’acquisizione ai fini della ristrutturazione.
Inoltre va constatato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai affermato che senza l’acquisizione di TSE il successo della ristrutturazione
sarebbe stato compromesso o ritardato in modo inammissibile. Anche senza considerare l’acquisizione di TSE, il piano originario
prevedeva il raggiungimento di un risultato d’esercizio positivo entro il quarto anno finanziario. Secondo le informazioni
più recenti questo intervallo di tempo è stato ridotto di un anno in seguito all’acquisizione. Il raggiungimento della soglia
di profitto dopo quattro anni non può tuttavia nemmeno essere considerato un periodo inadeguato per la ristrutturazione. Al
contrario, si può persino supporre che già il piano originario prevedesse un ripristino piuttosto rapido della competitività.
Pertanto occorre constatare che la ristrutturazione avrebbe potuto essere conclusa con successo in un adeguato intervallo
di tempo anche senza l’acquisizione di TSE e che di conseguenza l’acquisizione non era necessaria al successo della ristrutturazione.
[OSCURATO:PERSONA] nota quindi che l’acquisizione di TSE non era indispensabile per raggiungere gli obiettivi del piano. Da ciò
deriva però che i mezzi utilizzati per questa acquisizione avrebbero potuto essere utilizzati in altra sede per il finanziamento
della ristrutturazione e quindi per ridurre l’entità dell’aiuto necessario alla ristrutturazione».
51 A sostegno del primo motivo, la ricorrente deduce in primo luogo, in sostanza, che la decisione impugnata sarebbe fondata
su un’erronea premessa di fatto, secondo la quale l’acquisizione della TSE avrebbe semplicemente permesso di abbreviare di
un anno la durata della ristrutturazione. A sostegno della sua tesi, la ricorrente si richiama al progetto di impresa e ai
suoi allegati, tra i quali, segnatamente, il «Piano di sviluppo – Profitti e perdite», il piano di gestione finanziaria e
il piano di sviluppo degli immobilizzi della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], che erano stati sottoposti alle autorità tedesche e che sono stati
allegati al ricorso. La ricorrente denuncia inoltre la contraddittorietà delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] in merito alle
informazioni di cui essa disponeva sull’identità degli azionisti della TSE. A sostegno delle proprie allegazioni, la ricorrente
fa riferimento alla lettera di notifica del 18 maggio 1998 nonché alle lettere inviate alla [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio e il
3 luglio 2002, allegate agli atti di parte.
52 Questo argomento deve essere disatteso.
53 Occorre preliminarmente osservare che, al momento di adottare la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva del progetto
di impresa cui la ricorrente fa riferimento, fatta eccezione per il «Piano di sviluppo – Profitti e perdite», che era stato
allegato alla lettera di notifica del 18 maggio 1998.
54 Orbene, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, la legittimità di un atto comunitario deve essere valutata in funzione
degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato e che le complesse valutazioni operate
dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (sentenza
della Corte 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2263, punto 16; sentenze del Tribunale 25 giugno
1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2405, punto 81; 6 ottobre 1999, causa
T-123/97, Salomon/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2925, punto 48, e 14 maggio 2002, causa T‑126/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2427, punto 33). Di conseguenza la ricorrente non può invocare, per contestare la legittimità della decisione
impugnata, elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto conoscenza nel corso del procedimento amministrativo (v., in tal senso,
sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 31). Analoghe considerazioni valgono per il caso in cui, come nella fattispecie,
la ricorrente non abbia partecipato al procedimento amministrativo, pur essendo nominativamente designata, nel corso dell’intero
procedimento, come beneficiario dell’aiuto in questione e benché la [OSCURATO:PERSONA] avesse invitato le autorità tedesche e le
eventuali parti interessate a fornire la prova della necessità dell’acquisizione dell’impresa TSE (v., nello stesso senso,
sentenza del Tribunale 11 maggio 2005, cause riunite T-111/01 e T-133/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1579,
punti 67-70). In effetti, una volta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia posto gli interessati in grado di presentare efficacemente le
loro osservazioni, non può esserle contestato di non aver tenuto conto di elementi di fatto che avrebbero potuto esserle presentati
nel corso del procedimento amministrativo, ma che non lo sono stati, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di esaminare d’ufficio,
in via presuntiva, quali siano gli elementi che avrebbero potuto esserle sottoposti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale
14 gennaio 2004, causa T-109/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-127, punti 48 e 49). A sostegno della censura
dedotta, la ricorrente non può pertanto richiamarsi al progetto d’impresa prodotto in allegato al ricorso.
55 Fatta questa precisazione, occorre ora rilevare che, se è vero che la TSE è stata menzionata per due volte nella lettera di
notifica del 18 maggio 1998, tali menzioni erano però chiaramente accessorie a quelle relative all’operazione di ristrutturazione
della ricorrente e non chiarivano che l’acquisizione della TSE sarebbe stata finanziata mediante le misure di aiuto notificate.
Vi si indicava, infatti, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era il direttore della TSE, di cui era fondatore. Peraltro tale documento, nella
sezione relativa alla produzione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], precisava che «inoltre, la produzione di veicoli sar[ebbe stata] organizzata
in modo particolarmente razionale grazie all’acquisizione del fornitore TSE e alla separazione dei moduli di costruzione [dei
veicoli] e del preassemblaggio» e che «i soci della nuova impresa [avrebbero apportato] nuove competenze tecniche in materia
di produzione e di “reengineering”». Interrogata specificamente su tale punto in udienza, la ricorrente non è riuscita a spiegare
la ragione per la quale, nonostante l’allegata necessità di rilevare la TSE ai fini della ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA],
nella lettera di notifica del 18 maggio 1998 comparivano soltanto queste due menzioni accessorie. Risulta peraltro dai termini
stessi della detta lettera, ripresi nella decisione di avvio del procedimento, che la ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA],
iniziata nel 1997, doveva concludersi nel corso del 2000. Il Tribunale osserva, alla stregua della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione
impugnata, che tale indicazione appare del tutto indipendente dall’acquisizione della TSE da parte della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].
56 Quanto alla censura dedotta dalla ricorrente in merito all’asserita contraddittorietà della [OSCURATO:PERSONA] a proposito della
sua conoscenza dell’identità del sig. [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che, come indicato al punto 62 della motivazione della decisione
impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] era al corrente dei vincoli personali esistenti tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la TSE. Vero è che, negli atti
di parte, la [OSCURATO:PERSONA] ha sfumato il proprio grado di conoscenza di tali legami. Nondimeno, e in ogni caso, queste osservazioni,
effettuate in corso di causa, non possono incidere sul contenuto e sulla legittimità della decisione impugnata sul punto.
Le critiche della ricorrente a tal proposito sono pertanto inconferenti.
57 In secondo luogo, fondandosi su diversi documenti allegati al ricorso, e segnatamente sui due contratti del 9 ottobre 1997,
il progetto di impresa, la lettera di notifica del 18 maggio 1998, il documento intitolato «Sviluppo del fatturato della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]»,
il progetto della TSE vertente sullo sviluppo delle competenze tecniche da parte di prestatori esterni, nonché sulle lettere
allegate al controricorso e inviate dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] il 10 agosto 2001, il 16 maggio,
il 28 maggio e il 3 luglio 2002, la ricorrente deduce in sostanza che l’acquisizione della TSE, finanziata mediante l’aiuto
controverso, era conforme al criterio del «minimo strettamente necessario», in quanto l’integrazione di quest’ultima nella
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] era indispensabile per consentire all’odierna ricorrente di sviluppare i propri prodotti e divenire così indipendente
e competitiva sul mercato. La ricorrente asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata, nella sua valutazione, a considerare
l’effetto dell’acquisizione della TSE da parte della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in termini di riduzione dei costi, senza prendere affatto
in considerazione l’integrazione delle competenze tecniche, che, secondo la ricorrente, poteva realizzarsi unicamente mediante
tale acquisizione.
58 Nemmeno questo argomento può essere accolto.
59 Anzitutto, come è già stato dichiarato al punto 54 della presente sentenza in merito al progetto di impresa – il quale, essendo
stato prodotto per la prima volta in corso di causa, non può essere preso in considerazione dal Tribunale al fine dell’esame
della legittimità della decisione impugnata – i due contratti del 9 ottobre 1997 e il progetto della TSE, vertente sullo sviluppo
delle competenze tecniche da parte di prestatori esterni, non possono essere presi in considerazione, essendo pacifico che
tali documenti non sono stati comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione della decisione impugnata.
60 Ne consegue che l’argomento vertente su un manifesto errore di valutazione della [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai punti 62-64
della motivazione della decisione impugnata, deve essere esaminato prendendo in considerazione unicamente i documenti di cui
la [OSCURATO:PERSONA] disponeva al momento di adottare la decisione, vale a dire la lettera di notifica del 18 maggio 1998 (ivi compreso
il «Piano di sviluppo – Profitti e perdite» della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ad essa allegato), il documento intitolato «Sviluppo del fatturato
della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]» nonché le lettere inviate dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] il 10 agosto 2001 nonché
il 16 maggio, il 28 maggio e il 3 luglio 2002.
61 Inoltre, per quanto riguarda tali documenti, occorre ricordare che, nella lettera di notifica del 18 maggio 1998, la Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato, da un lato, che la produzione di veicoli nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] era organizzata
in modo particolarmente razionale grazie all’acquisizione del fornitore TSE e alla separazione dei moduli di costruzione dei
veicoli e del preassemblaggio e, d’altro lato, che i soci della nuova impresa apportavano nuove competenze tecniche in materia
di produzione e di «reengineering».
62 Nella loro lettera del 10 agosto 2001, le autorità tedesche hanno illustrato due conseguenze dell’acquisizione della TSE.
In primo luogo, hanno indicato che tale acquisizione permetteva «la riduzione dei costi di produzione grazie alla soppressione
di un fornitore intermedio e del margine di utili ad esso spettanti». In secondo luogo, hanno affermato che tale acquisizione
comportava «l’acquisizione di competenze tecniche (…) che [avrebbero permesso] di mettere in relazione la produzione propriamente
detta con le capacità di sviluppo tecnico, al fine di ottenere la competitività».
63 Peraltro, nella loro lettera del 16 maggio 2002, a proposito dell’interesse a rilevare la TSE, le autorità tedesche hanno
sottolineato che «per la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] l’acquisizione della TSE assumeva (…) anzitutto sul piano dei costi un interesse considerevole».
Per quanto riguarda poi le competenze tecniche, esse hanno riaffermato quanto segue: «la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun altro
mezzo di procurarsi la tecnologia messa a punto dalla TSE nella produzione dei componenti. Il costo di uno sviluppo interno
dei componenti e della loro fabbricazione mediante la produzione propria dell’impresa sarebbe stato troppo elevato, in denaro
e in tempo, per preservare la redditività della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], tanto più che quest’ultima non disponeva quasi di nessuna competenza
tecnica in materia».
64 Nella sua lettera del 28 maggio 2002, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha altresì affermato che la necessità dell’acquisizione
della TSE si fondava, da un lato, sull’esigenza di ottenere componenti per auto di alto livello tecnologico e qualitativo,
che «la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non poteva (…) acquistare in quantitativi sufficienti per poter fruire delle condizioni di prezzo indispensabili
a un ribasso dei costi, che avrebbe permesso una politica dei prezzi più concorrenziale», e, d’altro lato, sulla circostanza
che la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] «non aveva alcun altro mezzo di ottenere la tecnologia messa a punto dalla TSE nella produzione dei componenti».
65 Nella lettera del 3 luglio 2002, cui la ricorrente si è nuovamente richiamata in udienza, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
ha completato le indicazioni innanzi esposte. In tal senso, essa ha precisato che, grazie alla partecipazione nella TSE, la
quota delle forniture nei costi di produzione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] era diminuita, che l’acquisizione rappresentava un potenziale
di economie, sul periodo 1998-2002, pari a poco meno di DEM 5 000 000 e che la redditività della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] era stata raggiunta
un anno prima della fine stimata del periodo di ristrutturazione. Le autorità tedesche concludevano, in particolare, affermando
che l’acquisizione della TSE era indispensabile per ridurre i costi di fornitura della ricorrente, che solo la partecipazione
nella TSE aveva consentito alla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di rimediare alla carenza di competenze tecniche e che la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non
era nella posizione di negoziare sconti dell’entità di quelli concessi ad altre imprese.
66 Il documento intitolato «Sviluppo del fatturato della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]», allegato al ricorso, illustra in forma di tabella il
fatturato della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] risultante dalle sue vendite ad imprese terze tra il 1997 e il 2000.
67 Dall’insieme delle lettere citate risulta che le autorità tedesche hanno, per un verso, essenzialmente insistito sulle economie
in termini di costi di produzione che l’acquisizione della TSE avrebbe generato per la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], sopprimendo l’intermediazione
di un fornitore, e, per altro verso, affermato che tale operazione aveva apportato le competenze tecniche necessarie alla
ricorrente per sviluppare i suoi prodotti.
68 Orbene, per quanto riguarda la prima spiegazione, il Tribunale rileva che, come giustamente osserva la [OSCURATO:PERSONA], economie
di costi di tal genere non dimostrano che la ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto avere successo entro
i termini inizialmente previsti ove non si fosse proceduto all’acquisizione della TSE, vale a dire, in definitiva, mediante
investimenti meno costosi in termini di risorse statali. In particolare, la circostanza, richiamata nella citata lettera del
3 luglio 2002, cui la ricorrente fa riferimento, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha potuto realizzare tali economie tra
il 1998 e il 2002, vale a dire successivamente al versamento dell’aiuto controverso, non dimostra che l’acquisizione della
TSE da parte della ricorrente fosse strettamente necessaria alla ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, tale
operazione potesse essere finanziata mediante aiuti di Stato.
69 Quanto all’integrazione delle competenze tecniche della TSE in seno alle attività della ricorrente, dalle lettere citate risulta
che le autorità tedesche si sono limitate ad affermare la necessità di rilevare la TSE, senza tuttavia spiegare perché l’acquisizione
della TSE fosse strettamente necessaria per conseguire tale risultato, conformemente al punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti.
Le autorità tedesche, infatti, non sono riuscite a chiarire perché il mezzo più economico in termini di utilizzazione di fondi
pubblici per l’acquisizione delle competenze tecniche necessarie allo sviluppo dei componenti per auto della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
consistesse nel finanziare la totalità dell’acquisizione della TSE.
70 Vero è, come suggerisce la ricorrente, che, nella motivazione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] analizza succintamente
l’argomento delle autorità tedesche secondo il quale l’acquisizione della TSE era necessaria a consentire alla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
di ottenere le competenze tecniche relative allo sviluppo dei componenti per auto.
71 Tuttavia, a parte il fatto che tale questione non rientra nell’analisi di un asserito manifesto errore di valutazione, bensì
in quella di un’eventuale carenza di motivazione, occorre ricordare che, al punto 62 della motivazione della decisione impugnata,
la [OSCURATO:PERSONA] ha sostanzialmente affermato che, in ogni caso, l’acquisizione della TSE non era necessaria a garantire una
buona cooperazione con tale impresa, dato che, in particolare, il sig. [OSCURATO:PERSONA], in quanto gestore comune della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
e della TSE nonché azionista di maggioranza di quest’ultima, avrebbe potuto presumibilmente ottenere migliori condizioni di
acquisto presso la TSE.
72 Peraltro, non può accogliersi l’affermazione della ricorrente secondo la quale le era impossibile acquisire le competenze
tecniche necessarie sotto forma di prestazioni esterne di servizi, dati i costi eccessivi che tali servizi avrebbero generato,
come dimostrato dal progetto della TSE, datato 17 agosto 1997, vertente sullo sviluppo delle competenze tecniche da parte
di prestatori esterni, allegato al ricorso.
73 Occorre infatti ricordare che, nell’ambito del controllo di legittimità della decisione impugnata, il documento così allegato
non può essere preso in considerazione dal Tribunale (v. supra, punto 59). Peraltro, quand’anche tale documento potesse essere
preso in considerazione, esso non è comunque di per sé sufficiente a dimostrare che l’acquisizione della TSE nella sua totalità
fosse strettamente necessaria alla ricorrente per ottenere le competenze tecniche necessarie ai fini della sua ristrutturazione,
ai sensi del punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti.
74 Infine, per quanto riguarda il documento intitolato «Sviluppo del fatturato della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]», anch’esso allegato al ricorso,
se è vero che tale documento indica come il fatturato sia aumentato significativamente nel periodo 1997-2000, esso non dimostra
tuttavia, di per sé, né il nesso tra tale crescita e l’acquisizione della TSE né, a fortiori, la necessità dell’acquisizione
della TSE ai fini della ristrutturazione della ricorrente, ai sensi del punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti. Ne consegue
che, pur avendo la [OSCURATO:PERSONA] omesso di analizzare specificamente tale documento nella decisione impugnata, la sua valutazione
non è viziata da errore manifesto.
75 Ad abundantiam il Tribunale rileva che, nell’insieme dei documenti citati, disponibili al momento dell’adozione della decisione
impugnata, le autorità tedesche non hanno mai descritto con precisione la natura delle competenze tecniche di cui la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
ha potuto giovarsi grazie all’acquisizione della TSE.
76 Ne consegue che, sulla scorta delle informazioni di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva al momento dell’adozione della decisione
impugnata, la ricorrente non è giunta a dimostrare che tale decisione – nella parte in cui ha ritenuto che le autorità tedesche
non avessero fornito la prova della necessità di rilevare la TSE ai fini della ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ai sensi
del punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti – fosse viziata da manifesto errore di valutazione.
77 Il primo motivo deve essere pertanto respinto.
Sul secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere
Argomenti delle parti
78 La ricorrente afferma in sostanza che la decisione impugnata denota uno sviamento di potere in quanto, nell’adottare tale
decisione, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fondata su considerazioni soggettive.
79 Essa ritiene, più precisamente, che la decisione impugnata sia stata adottata al fine di sanzionare un presunto arricchimento
del sig. [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe agito per il proprio profitto, utilizzando fondi pubblici per acquistare un’impresa che già gli
apparteneva. Sostiene che, nell’adottare la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto delle considerazioni di
fatto relative alla necessità di rilevare la TSE per il successo della ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].
80 [OSCURATO:PERSONA] replica che tale motivo è destituito di fondamento.
Giudizio del Tribunale
81 Come risulta dalla giurisprudenza, una decisione è viziata da sviamento di potere solamente ove risulti, sulla base di elementi
obiettivi, pertinenti e concordanti, che essa è stata emanata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere
fini diversi da quelli dichiarati (sentenze del Tribunale 23 ottobre 1990, causa T-46/89, Pitrone/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.
II-577, punto 71, e 6 marzo 2002, cause riunite T-92/00 e T-103/00, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1385,
punto 84).
82 Orbene, si deve rilevare che, a sostegno del motivo in esame, la ricorrente non deduce alcun indizio obiettivo idoneo a far
ritenere che il vero fine perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’adottare la decisione impugnata fosse quello di sanzionare un
presunto arricchimento del direttore della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].
83 Vero è che, al punto 62 della motivazione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato la peculiarità dell’operazione
di cui trattasi, rilevando in sostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA], in quanto azionista della ricorrente e suo unico direttore, le aveva
venduto un’impresa che egli dirigeva e che già gli apparteneva, facendone pagare il prezzo di vendita alla Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA], tramite l’aiuto controverso.
84 Tuttavia, come dichiarato supra, nell’ambito della valutazione del primo motivo dedotto dalla ricorrente, emerge chiaramente
dai punti 63 e 64 della motivazione della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA], allorché ha constatato che non ricorrevano,
nella fattispecie, i presupposti di cui al punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti, si è fondata su elementi obiettivi.
85 Di conseguenza, il secondo motivo dedotto dalla ricorrente deve essere respinto.
Sul terzo motivo, dedotto in subordine, vertente su un errore della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’importo dell’aiuto da restituire
Argomenti delle parti
86 Secondo la ricorrente, quand’anche il Tribunale dovesse ritenere l’acquisizione della TSE incompatibile con il mercato comune,
soltanto un importo di DEM 1 500 000 potrebbe essere oggetto di recupero. La ricorrente afferma che una parte del prezzo di
acquisto, pari a circa DEM 700 000, non contravviene alle regole sugli aiuti di Stato, considerata l’insussistenza di un rischio
di perdita. Si tratta in particolare, a suo parere, degli attivi presenti nella tesoreria della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], quali il capitale,
i riporti di utili disponibili e il saldo eccedentario annuale cumulato di cui disponeva e che avrebbe potuto prelevare immediatamente.
87 [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto degli argomenti della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
88 Come dichiarato precedentemente, la valutazione della compatibilità dell’aiuto controverso si fonda sulla sua eventuale necessità
ai fini della ristrutturazione dell’impresa in parola. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il rischio che l’investimento
di cui trattasi avrebbe potuto comportare costituisce un elemento estraneo a tale questione. La circostanza che l’aiuto controverso
possa aver finanziato un investimento rivelatosi non a rischio non è quindi pertinente nella fattispecie.
89 Si deve poi ricordare che, a termini del punto 3.2.2, sub iii), degli orientamenti, «per minimizzare gli effetti distorsivi,
si deve evitare che l’aiuto venga erogato nella forma di un apporto di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate
per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione». Orbene,
nelle circostanze del caso, qualsiasi recupero parziale dell’aiuto incompatibile avrebbe implicato il rischio che la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
disponesse di liquidità supplementari, ai sensi del punto 3.2.2 degli orientamenti. Correttamente, pertanto, all’art. 2 della
decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto il recupero dell’importo di DEM 2 200 000.
90 Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto, e con esso il ricorso nella sua integralità.
Sulle spese
91 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se
ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle
conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce :
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA]Białecka
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 aprile 2004.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
H. [OSCURATO:PERSONA]
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Lingua processuale: il tedesco.