CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 12311/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25558-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. P. [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] ricorso – tardività ex art. 326 c.p.c. R.G.N.25558/2019 Cron. Rep. Ud.27/02/2024 CC nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2746/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 3434/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 18 giugno 2019, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello di Pasquale ed AngeloDella Gatta avverso la sentenza di primo grado, reiettiva delle loro domande di accertamento di una cessione d’azienda in data 10 marzo 2014 tra il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], riguardante tutto il personale, essi compresi e pertanto di continuità con la cessionaria, ai sensi dell’art. 2112 c.c., del loro rapporto di lavoro, oltre che di quelle conseguenti di inefficacia della risoluzione del loro rapporto ad opera del Fallimento, siccome a non dominoe di riammissione in servizio con inquadramento nel VII livello del CCNL di settore, con risarcimento del danno pari alle ultime retribuzioni percepite oltre accessori; in ogni caso, di accertamento della contrarietà ai canoni di correttezza e buona fede della loro estromissione dall’elenco del personale trasferito con la cessione, comportante la prosecuzione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] e comunque di nullità del licenziamento loro intimato dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto discriminatorio o privo di autorizzazione del comitato dei creditori, con la sua condanna alla reintegrazione, in estremo subordine, anche per manifesta insussistenza del fatto a base del licenziamento; 2. la Corte partenopea ha preliminarmente ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale del Fallimento, accolta dal Tribunale, di accertamento della simulazione del rapporto di lavoro dei Della Gatta con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonostante la loro ammissione al passivo del suo Fallimento di alcuni crediti relativi a detto rapporto, siccome riguardante la partecipazione al concorso e non invece il licenziamento oggetto di controversia, rispetto al quale la curatela del Fallimento “ben poteva … difendersi”anche con “domanda riconvenzionale sulla insussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata, al fine di paralizzare tutte le domande relative al trasferimento di azienda e al licenziamento”; 3. nel merito, essa ha escluso l’esistenza di un rapporto di subordinazione dei predetti nei confronti della società poi fallita, per la loro autonomia rispetto ad essa, in mancanza di eterodirezione. E ciò, tanto per difetto di prova in base al critico scrutinio delle risultanze istruttorie, tanto sul dirimente rilievo della produzione in giudizio della sentenza di questa Corte n. 15346/2016: di accertamento in giudicato dell’esistenza di una società di fatto holding tra le famiglie Iuliano, Della Gatta (i n essi compresi Pasquale ed Angelo) e Lembo, avente ad oggetto l’attività di eterodirezione delle società facenti capo al cd. gruppo Iulemar, mediante “un articolato disegno inteso ad attuare un “sistematico rastrellamento di risorse finanziarie” mediante la raccolta abusiva di risparmio attraverso la non occasionale presenza nei luoghi in cui essa si è svolta, i frequenti contatti con la clientela, l’adozione di direttive e di istruzioni ai dipendenti … ”; 4. con atto notificato il 23 agosto 2019, Pasquale ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il Fallimento e la società hanno resistito con distinti controricorsi; 5. entrambe le parti controricorrenti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; 6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., anche per nullità della sentenza, per omessa pronuncia della Corte territoriale sul primo motivo d’appello, di nullità della sentenza di primo grado, per omessa trascrizione delle conclusioni delle parti in correlazione con l’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale del Fallimento, non esaminata, con grave compromissione delle ragioni a fondamento della domanda dei ricorrenti (primo motivo); nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione al rilievo di ammissibilità della domanda riconvenzionale del Fallimento, di accertamento della simulazione del rapporto di lavoro tra loro e la società fallita, nonostante la pendenza di identica domanda della curatela presso la sezione fallimentare dello stesso Tribunale, in violazione del principio di “ne bis in idem” posto dall’art. 39 c.p.c. (litispendenza), sulla base di “motivazione non convince”nte “appieno … non tanto in relazione alla conclusione cui perviene la Corte in merito all’oggetto del giudizio, quanto piuttosto alla carente argomentazione circa il rigetto”, nell’insussistenza de“gli elementi dai quali” essa abbia“tratto il proprio convincimento”; non potendo “essere considerata come motivazione la mera svalutazione acritica dell’appello”(secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente negato i caratteri propri della subordinazione nel rapporto intercorso tra loro e la società fallita, sulla base delle prove orali scrutinate e del rilievo dirimente attribuito al citato giudicato sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 15346/2016, senza alcun confronto con i suoi precedenti in materia di compatibilità della qualità di socio amministratore e di lavoratore subordinato della medesima società (terzo motivo); 2. in assorbente via preliminare, occorre verificare la tempestività del ricorso, notificato via PEC il 23 agosto 2019 (venerdì), rispetto alla notificazione della sentenza ai difensori dei signori Della Gatta da parte di [OSCURATO:PERSONA] il 21 giugno 2019 (all. sub Jdel suo controricorso); 3. in tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità diparti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché lanotifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delleparti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altreparti), va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti delnotificante e delle altre parti del giu dizio, solo per ilnotificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altreparti ha diritto di ricevere lanotifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione (Cass. 13 aprile 2007, n. 8832); in particolare, “nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Cass. 14722 del 2018; conf. Cass. n. 667 del 2021; Cass. n. 986 del 2016; Cass. n. 19869 del 2011). Si deve ritenere che il litisconsorte che non abbia ricevuto la notifica non veda decorrere il termine breve; ma allora, per il principio di bilateralità, detto termine breve non può decorrere neppure nei confronti del notificante. L'unitarietà del termine dell'impugnazione va interpretata nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione (Cass. n. 8832 del 2007).” (Cass. 15 giugno 2022, n. 19274, in motivazione subp.to 2.2) 4. nel caso di specie, relativo ad una controversia con una pluralità di parti ed avente ad oggetto domande tra loro strettamente dipendenti, così da integrare un’ipotesi di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio “unitario o quasi necessario”), la tardività della notificazione del ricorso (oltre i sessanta giorni prescritti) nei confronti del fallimento e della società, ai sensi dell’art. 326, secondo comma c.p.c., ne comporta l’inammissibilità, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i lavoratori ricorrenti alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna parte in € 200,00 per esborsi e € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo