CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 32871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ORDINANZA sul ricorso 30647/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-società di diritto tedesco, in persona del legale rappres., elettivamente domiciliata in Roma, presso l’avv. A.A. Martinelli,rappres. e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] , con procuraspeciale in calce al ricorso; -Ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappres. p.t., elett.te domic. in Roma, presso l o studio dell’avv. A. Piana, rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con procura speciale in atti; -Controricorrente- avverso lasentenza n. 1188/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , pubblicatail [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del 2010 la SST [OSCURATO:PERSONA] GMBH (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S. Gmbh), lamentando che [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA] e ITS [OSCURATO:PERSONA] SL, avessero compiuto condotte di violazione di privative industriali e atti di concorrenza sleale, propose alla sezione specializzatadel Tribunale di Bari istanza cautelare, ex art. 128 cpi, per la descrizione e l’accertamento tecnico preventivo, inaudita altera parte, di tutti i documenti presenti presso le sedi legali delle società resistenti o altrove, e di disegni, bozze di progetti relativi al rilevamento termico posto in opera sulla linea ferroviaria della [OSCURATO:SOCIETA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della ITSS, nonché della relativa documentazione contrattuale e contabile. Nelle more di tale procedura, la stessa SST convenne innanzi al [OSCURATO:PERSONA] spa e ITS, esponendo che: produceva e forniva servizi tecnologici in ambito ferroviario, avendo sviluppato una tecnologia denominata Phoenix , consistente in un sistema di rilevazione della temperatura degli assi rotanti, delle ruote, delle boccole e dei freni dei treni durante il loro movimento; tale sistema, venduto in molti paesi europei ed extra, le cui componenti, l’hardware e software erano opera della stessa attrice e dunque protette dall’obbligo di riservatezza sulle informazioni aziendali segrete (ex artt.98 cpi e l. n. 633/41); nel 2004, a seguito di una controversia interna della società, B. [OSCURATO:PERSONA], uno dei soci della SST, aveva abbandonato la compagine societaria, assumendo l’obbligo di riservatezza e di non utilizzo delle informazioni riservate e dei software protetti da copyright e rimasti di proprietà della società; successivamente, il Volkmar aveva fondato e gestito una propria società in Spagna, la ITSS, che era in grado di fornire una tecnologia completa ai propri clienti in Iran, denominata Pegasus, consistente in un sistema di rilevamento HWD e FWD, sistema che era stato realizzato sulla base di tutti i dati e le informazioni del sistema Phoenix e, pertanto, a danno della SST; in particolare, del Phoenix erano stati illecitamente utilizzati disegni tecnici e schemi di montaggio, schemi di circuiti, assemblaggi e posizionamento dei file di progettazione elettronica; era stato instaurato un rapporto di partnership tra la ITSS e la [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultimaaveva organizzato un test operativo per la messa in servizio, sulla rete ferroviaria italiana gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA], del sistema di rilevamento delle temperature della SST oggetto del lamentato plagio, configurando ciò anche una fattispecie di concorrenzasleale. Ciò premesso, l’attrice chiese: di accertare la contraffazione compiuta da parte della ITSS e della [OSCURATO:PERSONA] spa in violazione dei diritti dell’attrice, plagiando e provocando la divulgazione di informazioni aziendali e tecniche, progetti, disegni, hardware e software riservati relativi al sistema Phoenix di proprietà della SST (ora Voestalpine); vietare ed inibire l’utilizzazione e lo sfruttamento economico delle suddette componenti aziendali; liquidare ogni somma dovuta per le dedotte violazioni (non inferiore a euro 30000,00) e vietare ogni atto di concorrenza sleale. Con ordinanza del 23.1.12 il ricorso cautelare fu rigettato. Con sentenza del 5.1.16 il Tribunale rigettò anche la domanda, osservando che: il sistema di rilevazione Phoenix non era oggetto di tutela brevettuale ex art. 45 ss. cpi; era da escludere, in punto di fatto, l’imitazione servile dei loghi utilizzati, della denominazione del marchio e dei fogli informativi; nessuna delle caratteristiche riscontrate nei sistemi di parte attrice e convenuta erano da considerare non nota o non facilmente accessibile agli esperti ed operatori con competenze in meccanica, elettronica e informatica o ad un esperto di sistemi di rilevamento della temperatura per applicazioni ferroviarie; quanto alla componente informatica, il sistema di rilevamento della ITSS non presentava le stesse informazioni, dati e cognizioni tecniche relativi alla progettazione informativa presenti nei materiali SST; quanto all’invocata tutelabilità del cd. sui generis ex art. 102bis l.a., cioè del diritto d’impedire l’estrazione per fini commerciali di una parte da una banca-dati, la banca-dati relativa al sistema Phoenix , seppure inquadrabile nell’art. 2, c.1, n.9, l.a.- in quanto contenente una serie di dati che sono metodicamente disposti ed individualmente accessibili- non meritava la tutela tipica del diritto d’autore perché il materiale contenuto nella pen-drivedi 2 giga era costituito dalla documentazione di progetto relativa al sistema ed era disposto in cartelle per componenti simili, ciò che escludeva il carattere “creativo” richiesto dalla norma; a prescindere dalla carenza del carattere di creatività, era da escludere anche la tutela ex art. 102bis l.a. non sussistendo i requisiti di cui alla lett. a) del medesimo articolo, ovvero non era stata fornita la prova degli investimenti rilevanti per la costituzione di una banca-dati- impegnando a tal fine mezzi finanziari, tempo e lavoro - , sotto il profilo qualitativo o quantitativo a norma dell’art. 7, par. 1 dir. 96/9/CE. Avverso tale sentenza propose appello la [OSCURATO:PERSONA] che con sentenza del 4.8.18, la Corte d’appello di Bari respinse, osservando che: premesso che l’attrice non era titolare della tutela brevettuale ex artt. 45 ss, cpi, andava esclusoanzitutto il valore artistico e la creatività (con conseguente insussistenza della tutela del diritto d’autore) del sistema di rilevamento RTB-composto da sensori a infrarossi montati fissi nel binario di una traversina cava- poiché rappresentava una soluzione di massima che ogni tecnico esperto applicherebbe con un modesto sforzo; quanto all’invocata tutela del segreto industriale e a quella ex art. 2598, n.3, cc, l’attrice non aveva altresì allegato e dimostrato di aver apprestato misure sufficienti per garantire la segretezza delle metodiche e delle informazioni commerciali relative al progetto del prodotto industriale Phoenixdelle quali è stata lamentata la violazione, ex art. 98 cpi,; pur a prescindere dalla mancanza di allegazioni di parte attrice, il ctu aveva escluso esplicitamente che il sistema di rilevamento Pegasus della ITSS presentasse in parte rilevante informazioni, dati e cognizioni tecniche rappresentanti nel loro insieme dati generalmente ignoti o non facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, era dunque da escludere a priorila sottrazione e l’utilizzo di tali informazioni riservate, come desumibile anche dai provvedimenti tedeschi segnalati e prodotti dalla stessa ITTS dai quali era emerso che oggetto di attività investigativanon era stato l’ing. Neuroth; sul punto, non era contestato che quest’ultimo, prima di prestare la propria attività in favore della VSS fosse specializzato in tecnologie per la sicurezza ferroviaria e che nel tempo egli avesse arricchito la propria professionalità studiando i sistemi di rilevamento termico di boccole calde; inoltre, dall’atto transattivo intercorso tra il Neuroth e la SST in data 16.7.05 risultava che la società e il suo socio avevano concluso un limitato patto di non concorrenza, stabilendo che l’ingegnere non avrebbe offerto o eseguito servizi su sistemi di rilevamento termico di boccole calde, emergendo dunque l’evidenza che la durata limitata nel tempo escludesse in radice che la SST avesse detenuto informazioni tecniche riservate e non accessibili; era da escludere anche la fattispecie ex art. 2598, n.1, cc, circa l’imitazione servile dei loghi utilizzati, della denominazione del marchio e dei fogli informativi, fatti in ordine ai quali si era comunque formato il giudicato;inoltre, il ctu aveva escluso la violazione del diritto d’autore in ordine al software in quanto la componente informatica del sistema di rilevamento della ITSS non presentava le stesse informazioni, dati e cognizioni tecniche relativi alla prospettazione informatica presenti nel materiale SST; al riguardo, nessuna delle caratteristiche simili rilevate dal ctu – come analiticamente rappresentate - poteva essere ritenuta non nota o non facilmente accessibile agli esperti della materia, sicché se ne deduceva che la gestione del trasferimento dei dati implementata nei due sistemi presentava differenze notevoli, tali da poter escludere non solo l’uguaglianza della “precisa configurazione e combinazione degli elementi”, ma anche della progettazione di massima dei due sistemi; era altresì da escludere la tutela ex art. 64quinquies l.a. e 102bis l.a. , avendo il ctu, da un lato, rappresentato che la pendrive esaminata conteneva una serie di dati di carattere non creativo ed individualmente accessibili e, dall’altro, che non era stato provato un ingente investimento per tale banca-dati in ordine alla raccolta e assemblaggio dei dati inseriti; tale interpretazione del ctu era conforme ai dettami della norma comunitaria in materia (direttiva) come desumibile dalla giurisprudenza della Corte Giustizia che ha evidenziato la finalità della tutela del diritto cd. sui generis - che non consiste nell’incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e di gestione d’informazioni esistenti, non nella creazione di elementi che possano essere successivamente raccolti in una banca-dati; ne conseguiva l’insussistenza dei presupposti del richiesto rinvio pregiudiziale della causa, in mancanza di un dubbio interpretativo su una norma comunitaria. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi.La ITSS resiste con controricorso. RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 102bis l.a., nonché erronea interpretazione circa i requisiti d’accesso alla protezione delle banche-dati, con riferimento al concetto di investimento rilevante per la costituzione, di estrazione e reimpiego e di operazioni contrarie alla normale gestione della banca dei dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della medesima banca-dati. In particolare, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che la nozione di investimento ingente richieda una rilevante somma di denaro da impiegare e la compresenza di fattori (tempo, denaro e lavoro), mediante un’interpretazione contrastante con lo spirito della direttiva comunitaria e della l.a., essendo invece prevalsa un’interpretazione (adottata dalla Corte di GiustiziaUE e della Corte di Cassazione) che ha sempre commisurato la rilevanza dell’investimento ai profili quantitativo o qualitativo. Al riguardo,la ricorrente adduce che la Corte d’appello avrebbe anche viol ato l’art. 1.2. Dir. 96/9/CE secondo il quale “..per banca-dati s’intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo”,affermando altresì che al la stregua della suddetta norma una banca-dati, per poter accedere alla tutela , deve essere una raccolta normale ed articolata di dati individualmente accessibili. La ricorrente lamenta anchel’erroneità dell’interpretazione del giudice di secondo gradosecondo la quale non vi è stata estrazione di dati dal database della Voestalpine in ragione del fatto che i profili comuni dei due sistemi trovavano la loro giustificazione nel fatto che gli apparati perseguivano lo stesso scopo; al riguardo, la ricorrente assume che il sistema Phoenix aveva subito un’estrazione e reimpiego di dati non autorizzati da parte della ITSS, ai sensi dell’art. 7, 5°c., della Dir. 96/9/CE. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza o del procedimento per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in quanto, in violazione degli artt. 61, 115, 116, 183, 191, 209 e 356, cpc, la Corte d’appelloha omesso di disporre ctu- invece ammessa in primo grado, poi non espletata a causa dello smarrimento dei documenti da parte della cancelleria – su alcuni materiali successivamente ritrovati nelle more del giudizio d’appello ed inseriti nel relativo fascicolo d’ufficio con provvedimento d’ammissione con espressa riserva di provvedere. Al riguardo, la ricorrente rileva che: durante l’espletamento della seconda ctu in primo grado, era emerso che molti materiali erano stati dispersi dalla cancelleria, mentrealtri erano stati restituiti dal ctu, senza ordine del giudice, alle parti convenute; il ctu non aveva fornito risposte esaurienti ai quesiti formulati sul plagio di software; la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine all’ammissione della ctu in secondo grado, nonostante il ritrovamento di parte dei materiali smarriti dalla cancelleria. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 64bis, ter e quater , l.a. in quanto la valutazione del plagio dei programmi per elaboratore era stata effettuata illegittimamente, avendo la Corte d’appello erroneamente escluso la necessità di protezione dei software poiché dalla ctu emergeva “l’insussistenza dell’eguaglianza della precisa configurazione e combinazione degli elementi”, senza verificarese le soluzioni prescelte fossero obbligate, ovvero fosseroquelle prescelte in ragione delle più facili operazioni di decompilazione e di utilizzo di un softwaregià pronto e disponibile per le medesime funzioni.Il primo motivo èinammissibile. Dispone l'art. 102 bis, 8° co. I., leggeaut.: "Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa adisposizione del pubblico della banca di dati così modificata ointegrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7" (e cioè un termine di durata di quindici anni). La norma correla il nuovo termine di durata della protezionealla banca- dati in quanto tale, seppur modificata o integrata; non, quindi, alle singole integrazioni e modificazioni che l'abbiano interessata. T ale previsione risulta coerente con l'art. 10.3 della dir. 96/9/CE (in attuazione della quale il d.lgs. n. 169/1999 ha introdottoil titolo II bis della I. n. 633/1941, che comprende il cit. art. 102 bis);la disposizione comunitaria prevede, infatti, che ogni modificasostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi, delcontenuto di una banca-dati, ed in particolare ogni modifica sostanziale risultante dell'accumulo di aggiunte, stralci o modifichesuccessivi che permetta di ritenere che si tratti un nuovo investimento sostanziale, valutato in termini qualitativi o quantitativi,consenta di attribuire alla banca-dati derivante da tale investimento unapropria specifica durata di protezione. Dalla formulazione dell'8° co.dell'art. 102 bis si desume, dunque, che il legislatore italiano, avvalendosi di una facoltà espressamente contemplata dalla direttivacomunitaria, abbia inteso far decorrere un nuovo termine di durata di protezione dell'intera banca dati dall'effettuazione di investimenti rilevanti che si siano tradotti in integrazioni e modificazioni sostanziali dell a stessa data base. Soluzione —questa — che obbedisce a una logica ben precisa: il diritto sui generis sulla banca dati presuppone infatti un investimento rilevante — ex artt. 102 bis 10 co., lett. a), e 3° co. e 7, 1° co. , dir. 96/9/CE —e, anzi, come è stato osservato, costituisce una espressione della tutela del puro investimento. In tale prospettiva, ben può comprendersi la scelta legislativa di "agganciare" la decorrenza della protezione della bancadati ad ogni investimento "sostanziale" diretto ad integrare omodificare la stessa, giacché è la portata qualificante di taleinvestimento a conferire alla banca dati esistente una nuova veste, che giustifica un nuovo periodo diprotezione (Cass., n. 23543/17). Alla luce della citata normativa e dell’orientamento di questa Corte, la doglianza tende a ribal tare l’interpretazione della Corte d’appello sull’art. 102, circa il concetto di “investimento rilevante”; né appare rilevante il riferimento all’estrazione dei dati, fatto peraltro non dimostrato. Il secondo motivo è inammissibile in conformità del consolidato orientamento secondo il quale, i n tema di c.t.u. , il giudic e di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio , atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto(Cass., nn. 20227/10; 17693/13; 22799/17). Il terzo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti, ovvero a prospettare una diversa interpretazione circa la creatività del sistema di software. Al riguardo, s’afferma che la protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il " software" , che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell'originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un'elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l'originalità sussistono anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti. La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione (Cass., n. 13524/14). La protezione del diritto d'autore postula il requisitodell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestandole sue scelte libere e creative; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione(Cass., n. 10300/2020). Nel casoconcreto, la Corte d’appello, aderendo al contenuto della ctu in primo grado, ha escluso che il software della società attrice presentasse requisiti di originalità e creatività tali da legittimare l’invocata protezione, con argomenti esaustivinon censurabili in questa sede (considerando, altresì, che la critica formulata appare del tutto sganciata da riferimenti concreti alla creatività del sistema per cui è causa). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 8200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto de