Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03392/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

alla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella

1. 197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] oJALc. eAAA LÌ(/- [OSCURATO:PERSONA] oggi, 3 ) L b)Z [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] oJALc. eAAA LÌ(/- [OSCURATO:PERSONA] oggi, 3 ) L b)Z [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 03392/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris