Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:471
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0766(01)
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 6 giugno 2024 (
1
)
Causa C‑766/21 P
Parlamento europeo
contro
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] SA,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
Nationale-[OSCURATO:PERSONA] NV
«Impugnazione – Clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall’Unione Europea – Articoli 123 e 166 del regolamento di procedura del Tribunale – Convenuto contumace – Sentenza in contumacia – Opposizione avverso una sentenza pronunciata in contumacia – Articoli 41 e 56 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Ricevibilità dell’impugnazione e dell’impugnazione incidentale»
I.
Introduzione
1.
Il presente procedimento riguarda un’impugnazione depositata dal Parlamento europeo contro la sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021, Parlamento / [OSCURATO:PERSONA] e a., (
2
) nonché un’impugnazione incidentale depositata dalla Nationale-[OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «NN») contro tale sentenza.
2.
In queste conclusioni — le mie seconde conclusioni nella presente causa, essendo stata riaperta la fase orale a seguito della pronuncia delle mie prime conclusioni, il 18 gennaio 2024 (
3
) – affronterò la questione se l’impugnazione depositata dal Parlamento debba essere dichiarata irricevibile, alla luce dei principi derivanti dalla sentenza della Corte del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] / SC (
4
).
II.
Ambito normativo
3.
L’articolo 41 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») recita:
«Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunciata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione (…)».
4.
Ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello statuto:
«Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità».
5.
L’articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: il «RPT»), intitolato «Sentenze in contumacia», dispone quanto segue:
«1. Quando il Tribunale constata che il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non ha risposto all’atto introduttivo nelle forme o nei termini prescritti (...) il ricorrente può chiedere al Tribunale, entro un termine fissato dal presidente, di accogliere le sue conclusioni.
(…)
3. Nella sentenza in contumacia il Tribunale accoglie le conclusioni del ricorrente, a meno che non sia manifestamente incompetente a conoscere del ricorso o che il ricorso sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto.
(…)»
6.
L’articolo 166 del RPT, intitolato «Opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia», così dispone:
«1. Conformemente all’articolo 41 dello statuto, avverso la sentenza pronunciata in contumacia è ammessa opposizione.
2. L’opposizione è proposta dal convenuto contumace nel termine di un mese dalla notifica della sentenza pronunciata in contumacia. (…)
3. Avvenuta la notifica dell’opposizione, il presidente fissa all’altra parte un termine per la presentazione delle sue osservazioni scritte.
(…)
5. Il Tribunale statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione».
III.
Contesto delle presenti conclusioni
7.
Gli aspetti più rilevanti del contesto di fatto e di diritto della controversia, fino alla presentazione delle mie prime conclusioni, sono esposti ai paragrafi da 13 a 31 di tali conclusioni. Non vedo la necessità di ribadirli in questa sede.
8.
Nelle mie prime conclusioni — che, su richiesta della Corte, si sono focalizzate sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale e su altre questioni procedurali – ho suggerito alla Corte di: (i) dichiarare ricevibile la risposta della NN all’impugnazione proposta dal Parlamento e (ii) respingere l’impugnazione incidentale della NN in quanto irricevibile. In subordine, nel caso in cui la Corte avesse considerato ricevibile l’impugnazione incidentale della NN, ho suggerito alla Corte di annullare i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 123, paragrafo 3, del RPT (
5
).
9.
Lo stesso giorno in cui ho presentato le mie prime conclusioni, la Corte (Quarta Sezione) ha pronunciato la citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, della quale esaminerò brevemente gli aspetti principali.
10.
Nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente in tale causa aveva chiesto l’annullamento di una decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] e il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della condotta della [OSCURATO:PERSONA]. In risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di incompetenza e di irricevibilità avverso tale ricorso, ma non ha depositato alcuna difesa entro il termine prescritto.
11.
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare una sentenza in contumacia. Nella sua sentenza, pronunciata in contumacia, il Tribunale ha statuito a sfavore della [OSCURATO:PERSONA] (
6
).
12.
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione alla sentenza in contumacia ai sensi dell’articolo 166 del RPT e, poco dopo, ha anche proposto un’impugnazione contro tale sentenza dinanzi alla Corte.
13.
Nella sua sentenza, la Corte ha respinto l’impugnazione, per il motivo che «l’impugnazione proposta avverso una sentenza pronunciata in contumacia, oggetto d’opposizione, è irricevibile». In particolare, la Corte ha dichiarato che, «[p]oiché [il deposito di un’opposizione ad una sentenza contumaciale] comporta la riapertura del procedimento dinanzi al Tribunale, non si può considerare che la sentenza pronunciata in contumacia, contro la quale è stata proposta [tale opposizione], abbia concluso il procedimento ai sensi dell’articolo 56 dello [statuto]» (
7
).
14.
Alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella presente causa, la Corte (Terza Sezione) ha deciso, con ordinanza del 20 marzo 2024, di riaprire la fase orale del procedimento e di tenere un’udienza, affinché le parti possano discutere, e l’avvocato generale concludere, sul significato da attribuire ai passaggi di tale sentenza citati
supra
e sul potenziale impatto di questi sul presente procedimento, in particolare per quanto riguarda la ricevibilità dell’impugnazione del Parlamento. In tale contesto, la Corte ha anche sottoposto alle parti due quesiti a cui rispondere in udienza.
15.
Le società [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo, congiuntamente: le «altre convenute»), la NN (
8
) e il Parlamento sono stati sentiti e hanno risposto ai quesiti all’udienza dinanzi alla Corte, tenutasi il 17 aprile 2024.
IV.
Analisi
16.
Ritengo che l’impugnazione depositata dal Parlamento europeo sia ricevibile. Come spiegherò in prosieguo, contrariamente agli argomenti sollevati in udienza dalle convenute, la conclusione opposta non è conforme né alle norme procedurali pertinenti dell’Unione, né alla sentenza [OSCURATO:PERSONA].
A.
Sentenza impugnata come insieme di sentenze
17.
Anzitutto, tengo a sottolineare che la sentenza impugnata non è una sentenza in contumacia ai sensi dell’articolo 41 dello statuto
nella sua interezza
. Ciò risulta, in primo luogo, dalla chiara formulazione di tale disposizione: «quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunciata
in sua
contumacia (...)». (
9
)
18.
Pertanto, solo la parte della sentenza che riguarda la NN è stata pronunciata in contumacia, poiché è essa la parte che si è «[astenuta] dal depositare conclusioni scritte». Il resto della sentenza differisce a tal riguardo, in quanto le altre convenute in primo grado hanno debitamente partecipato a tale procedimento.
19.
Inoltre, il carattere composito della sentenza impugnata si riflette anche nella sua struttura e nel suo contenuto. Essa è suddivisa in due parti: una riguarda le pretese del Parlamento nei confronti della NN (punti da 45 a 61 della motivazione della sentenza e punti 1 e 3 del dispositivo) e l’altra riguarda le pretese del Parlamento nei confronti delle altre tre convenute (punti da 62 a 138 della motivazione della sentenza e punti 2 e 4 del dispositivo). Pertanto, le due parti della sentenza sono distinte ed indipendenti.
20.
Ciò deriva dal fatto che, mentre nella seconda parte della sentenza il Tribunale ha esaminato le pretese del ricorrente mediante un esame approfondito dei fatti e delle norme rilevanti, nella prima parte esso ha esaminato le sue pretese a norma del criterio indicato all’articolo 123, paragrafo 3, del RPT, il quale, come ho asserito nelle mie prime conclusioni, prescrive un esame «superficiale». (
10
)
21.
È per questo motivo che la sentenza impugnata dovrebbe essere considerata come un «insieme di sentenze». Essa incide in modo individuale e specifico sulla situazione giuridica delle quattro convenute (
11
). Infatti, il Parlamento avrebbe potuto proporre un ricorso distinto contro ciascuna convenuta, il che avrebbe dato luogo a quattro distinte sentenze del Tribunale.
22.
Come correttamente rilevato dal Parlamento in udienza, il fatto che le quattro convenute siano vincolate dallo stesso contratto non esclude la possibilità che la loro situazione giuridica sia differenziata. Ciò vale
a fortiori
nel caso di specie, in quanto il contratto in questione stabilisce una forma di responsabilità comune, ma non solidale, tra le quattro compagnie di assicurazione. In aggiunta, nulla nel contratto, compresa la clausola compromissoria di cui all’articolo I.19 del contratto stesso, obbliga il Parlamento ad agire simultaneamente nei confronti di tutte le convenute.
23.
Il fatto che il Parlamento abbia scelto di agire contro le convenute nell’ambito di un unico procedimento giudiziario non cambia nulla al riguardo. Infatti, l’esito di un procedimento come quello di specie non deve necessariamente essere lo stesso per tutte i convenuti interessati. I convenuti potrebbero, ad esempio, scegliere diverse strategie difensive o alcuni di essi potrebbero decidere di patteggiare con il ricorrente che potrebbe, in cambio, rinunciare a parte delle sue pretese (
12
).
24.
La sentenza [OSCURATO:PERSONA] non mette in discussione quanto precede. Infatti, come menzionato
supra
ai paragrafi da 10 a 12, tale controversia riguardava una singola convenuta, che non aveva presentato una difesa entro il termine prescritto. L’intero procedimento di primo grado si è svolto
in absentia
e, di conseguenza, l’intera sentenza è stata pronunciata in contumacia. L’intera sentenza è stata quindi oggetto del procedimento avviato dalla convenuta ai sensi dell’articolo 166 del RPT (
13
).
25.
Ciò non si verifica nel caso di specie poiché, nel suo ricorso ai sensi dell’articolo 166 del RPT (
14
), la NN ha chiesto l’annullamento soltanto dei punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata. Dopotutto, non avrebbe potuto essere altrimenti: si tratta delle uniche parti della sentenza pronunciata - usando la terminologia dell’articolo 41 dello statuto -
in contumacia
della NN.
B.
Carattere parzialmente definitivo della sentenza impugnata
26.
Da quanto precedentemente esposto si evince che il mero fatto che una delle convenute nella controversia di cui trattasi non abbia presentato un controricorso in primo grado non priva la sentenza del Tribunale del suo carattere definitivo rispetto alle pretese del Parlamento nei confronti delle altre convenute.
27.
Per quanto riguarda dette convenute, tale sentenza costituisce una «decision[e] (...) che conclud[e] il procedimento» ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello statuto e può, pertanto, essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte. Per quanto riguarda tali parti della sentenza impugnata, non rimane aperta – per riprendere l’espressione utilizzata dalla Corte al punto 29 della sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
– nessun’altra via di ricorso.
28.
In particolare, tali parti non possono essere messe in discussione nell’ambito di un procedimento avviato dal convenuto contumace ai sensi dell’articolo 166 del RPT. La conclusione opposta condurrebbe ad una situazione alquanto singolare. Il Tribunale dovrebbe riesaminare non solo gli elementi che sono stati valutati sulla base di un esame non approfondito dei fatti e delle norme rilevanti (nei confronti della NN) (
15
), ma anche quelli su cui ha proceduto ad una valutazione completa (nei confronti degli altri convenuti).
29.
Inoltre, esso dovrebbe fare ciò nonostante gli altri convenuti non partecipino al procedimento di opposizione alla sentenza in contumacia. Infatti, l’articolo 166 del RPT precisa che solo «l’altra parte» (vale a dire il ricorrente) può presentare le sue osservazioni scritte nell’ambito del procedimento di opposizione ad una sentenza in contumacia avviato dal convenuto. A mio avviso, una tale situazione sarebbe difficilmente compatibile con la necessità di tutelare i diritti della difesa degli altri convenuti e con il principio della parità delle armi.
30.
Vero è che si potrebbe sostenere che l’uso del singolare nel termine «parte» in tale disposizione – che, aggiungo, è coerente in tutte le versioni linguistiche del RPT – non esclude necessariamente, in taluni casi, la possibilità di una pluralità di parti.
31.
Tuttavia, una tale interpretazione dell’articolo 166 del RPT contrasterebbe con la logica del meccanismo ivi previsto. Infatti, la procedura prevista da tale disposizione non è né un mezzo di impugnazione né una revocazione di una sentenza. Si tratta piuttosto di uno strumento procedurale che consente la riapertura della trattazione di una causa (
16
), dando modo alla parte contumace di unirsi al procedimento affinché una causa decisa in via provvisoria
inaudita altera parte
(
17
) possa infine essere decisa al termine di un procedimento in contraddittorio nel quale è rispettato il principio
audi alteram partem
(
18
). Sotto questo punto di vista, evidentemente non è necessario coinvolgere gli altri convenuti in un procedimento avviato ai sensi dell’articolo 166 del RPT in quanto sono già stati sentiti.
32.
In tale contesto, aggiungerei altresì, incidentalmente, che un’interpretazione diversa dell’articolo 166 del RPT rischierebbe di aprire la strada ad abusi procedurali. Infatti, nell’ambito di un procedimento avviato contro numerosi coimputati, uno di essi potrebbe strategicamente scegliere di non parteciparvi, di modo che, nel caso in cui gli altri convenuti soccombessero in giudizio, l’opposizione alla sentenza in contumacia consentirebbe a tutti i convenuti di avere una «seconda chance» nella causa. In questo nuovo procedimento, i convenuti beneficerebbero altresì del vantaggio di venire a conoscenza delle ragioni per cui gli argomenti finora dedotti non hanno convinto il Tribunale (
19
). Inoltre, ciò indebolirebbe considerevolmente l’efficacia, in tali circostanze, delle disposizioni relative all’onere di allegazione delle parti contenute nel regolamento di procedura (
20
).
33.
Non vi è dunque ragione di ritenere che il carattere provvisorio di una parte di una sentenza in contumacia si estenda alle altre parti della sentenza nelle quali il Tribunale ha esaminato le questioni nell’ambito di una procedura in contraddittorio e ha statuito con piena cognizione degli argomenti di fatto e di diritto dedotti da tutte le parti interessate. Di conseguenza, è possibile contestare tali parti della sentenza mediante un’impugnazione proposta dinanzi alla Corte conformemente all’articolo 56 dello Statuto.
C.
Termine per depositare l’impugnazione
34.
In udienza, le convenute hanno inoltre proposto un’interpretazione alternativa del quadro procedurale pertinente. Esse hanno fatto valere che, per quanto riguarda le altre convenute, la sentenza impugnata conclude effettivamente il procedimento (come affermato anche dal Parlamento), ma non può essere impugnata fintantoché non sia terminato il procedimento di opposizione alla sentenza in contumacia avviato dalla NN. A loro avviso, ciò sarebbe necessario al fine di salvaguardare i diritti della difesa della NN ed evitare il rischio di decisioni contraddittorie sulle stesse questioni.
35.
Questi argomenti non mi convincono.
36.
La formulazione dell’articolo 56, primo comma, dello statuto è molto chiara nell’indicare che un’impugnazione contro (
inter alia
) una decisione del Tribunale che conclude il procedimento dovrebbe essere proposta «entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata». Nessuna disposizione dello statuto, del RPT o del regolamento di procedura della Corte (in prosieguo, il [OSCURATO:PERSONA]) prevede eccezioni a tale regola (
21
).
37.
L’argomento delle convenute sarebbe altresì incompatibile con il principio di buona amministrazione della giustizia, sotto almeno due profili.
38.
In primo luogo, esso prolungherebbe notevolmente la durata del procedimento – e lo stato di incertezza del diritto che ne deriva – con riferimento alle parti della controversia che non sono oggetto del procedimento ai sensi dell’articolo 166 del RPT. In secondo luogo, ciò concederebbe
de facto
alle parti che intendono impugnare le parti della sentenza non rese in contumacia un termine più lungo (e, nella maggior parte dei casi, in misura significativa) per preparare la loro impugnazione. Ciò sarebbe contrario al principio della parità delle armi, in quanto le altre parti della causa pendente dinanzi al Tribunale (in particolare quelle che si oppongono alle conclusioni del ricorrente) disporrebbero di un termine di soli due mesi per rispondere agli argomenti del ricorrente (
22
).
39.
Non mi convince neppure il rischio di decisioni contrastanti paventato dalle convenute. Esistono specifici meccanismi procedurali che sono stati concepiti a tal fine. In particolare, ai sensi dell’articolo 54 dello statuto, dell’articolo 69 del RPT e dell’articolo 55 del [OSCURATO:PERSONA], sia il Tribunale che la Corte possono disporre, in situazioni come quella di cui trattasi, la sospensione del procedimento fino a quando l’altro giudice non abbia pronunciato la sua decisione.
40.
Di fatto, ciò è quanto avvenuto nell’ambito della presente controversia, poiché il procedimento di opposizione alla sentenza in contumacia avviato dalla NN dinanzi al Tribunale è stato sospeso fino alla pronuncia della Corte sul presente procedimento di impugnazione.
41.
In tale contesto, sottolineerei altresì che la possibilità di esiti diversi in procedimenti separati, in una situazione come quella del caso di specie, non implica necessariamente l’esistenza di decisioni contraddittorie. Infatti, come ho già menzionato al paragrafo 23, la posizione dei singoli convenuti può ben differire sia da un punto di vista sostanziale che procedurale. In ogni caso, spetta generalmente alla Corte di garantire la coerenza della giurisprudenza, pronunciandosi sulla impugnazione o sulle impugnazioni delle decisioni di primo grado.
42.
Né tantomeno mi convincono gli argomenti relativi ad una violazione dei diritti della difesa del convenuto contumace. Se comprendo correttamente, il senso dell’argomento sarebbe il seguente: il procedimento di opposizione alla sentenza in contumacia dinanzi al Tribunale potrebbe essere privato di qualsiasi rilevanza, potendo la Corte statuire definitivamente sulle questioni pertinenti nell’ambito dell’impugnazione proposta dagli altri convenuti.
43.
Tuttavia, per le ragioni esposte ai paragrafi da 44 a 65 delle mie prime conclusioni, poiché la NN è convenuta in primo grado e ha un «interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione», essa è autorizzata a presentare una comparsa di risposta all’impugnazione proposta dal Parlamento. Il fatto che, in primo grado, essa fosse convenuta
contumaciale
non cambia nulla. Uno dei motivi della mia opinione al riguardo è che, tenuto conto della somiglianza delle questioni da trattare nei due procedimenti (il procedimento di opposizione alla sentenza in contumacia dinanzi al Tribunale e l’impugnazione dinanzi alla Corte), era necessario tutelare il diritto della NN a un ricorso effettivo e il suo diritto ad essere sentita.
44.
Di conseguenza, la NN è autorizzata a prendere posizione su tutte le questioni sulle quali la Corte può pronunciarsi in sede di impugnazione. In tali circostanze, non può esservi violazione del suo diritto di essere ascoltata.
45.
Potrebbe forse risultare gravoso per la NN che la sua posizione giuridica sia valutata nell’ambito di due procedimenti distinti (
direttamente
dinanzi al Tribunale nell’ambito del procedimento di opposizione alla sentenza in contumacia, ed
indirettamente
dinanzi alla Corte nell’ambito del procedimento di impugnazione), ma ciò risulta semplicemente dalla sua stessa scelta di non comparire nel procedimento iniziale avviato dal Parlamento.
46.
Infine, aggiungerei soltanto che l’interpretazione alternativa proposta dalle convenute riguardo il quadro procedurale pertinente richiama alla mente il proverbiale desiderio di avere la botte piena e la moglie ubriaca. Infatti, esse suggeriscono che le constatazioni del Tribunale in merito alle pretese del Parlamento nei confronti delle altre convenute «concludono il procedimento» simultaneamente, dato che queste ultime non sono soggette alla procedura iniziata dalla NN a norma dell’articolo 166 del RPT, e sono allo stesso tempo non impugnabili fintantoché la procedura è pendente.
47.
A mio avviso, solo una delle due ipotesi può essere corretta: con la procedura prevista all’articolo 166 del RPT, o tutto viene nuovamente messo «in discussione», o le parti definitive della sentenza impugnata possono essere oggetto di impugnazione entro il termine standard di due mesi. Per le ragioni esposte nelle presenti conclusioni, sono fermamente convinto che la seconda ipotesi sia quella corretta. Di conseguenza, l’impugnazione del Parlamento dovrebbe essere considerata ricevibile.
V.
Conclusione
48.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di dichiarare ricevibile l’impugnazione proposta dal Parlamento europeo.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
)
T‑384/19
,
EU:T:2021:630
(in prosieguo, la «sentenza impugnata»).
(
3
) Conclusioni nella causa Parlamento / [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑766/21 P
,
EU:C:2024:63
) (in prosieguo: le «mie prime conclusioni»).
(
4
)
C‑785/22 P
,
EU:C:2024:52
(in prosieguo; la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»).
(
5
) Tali conclusioni restano valide. Di conseguenza, non discuterò gli aspetti connessi della presente controversia.
(
6
) Sentenza del 19 ottobre 2022, SC / [OSCURATO:PERSONA] (
T‑242/17 RENV
,
EU:T:2022:637
).
(
7
) Punti 31 e 32 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
(
8
) La NN e le altre convenute saranno in prosieguo denominati le «convenute».
(
9
) Il corsivo è mio.
(
10
) Paragrafo 132 delle mie prime conclusioni.
(
11
) V., per analogia, sentenza del 6 novembre 1990, Weddel/Commissione (
C‑354/87
,
EU:C:1990:371
, punto
23
).
(
12
) Infatti, nel caso di specie, l’esito del procedimento per la NN e per le altre convenute era diverso, anche se ciò era il risultato di quanto ritengo essere un errore di diritto commesso dal Tribunale. V. paragrafi da 120 a 148 delle mie prime conclusioni.
(
13
) V. punto 32 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
(
14
) Causa T‑384/19 OP, Parlamento / [OSCURATO:PERSONA] e a., attualmente pendente.
(
15
) V., a tal riguardo, paragrafi da 130 a 132 delle mie prime conclusioni.
(
16
) V. punto 31 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
(
17
) V., in tal senso, paragrafo 40 delle mie prime conclusioni.
(
18
) Per quanto riguarda l’importanza di tale principio nei procedimenti giurisdizionali dell’Unione, v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU (
C‑584/20 P e C‑621/20 P
,
EU:C:2021:601
, punto
57
e giurisprudenza ivi citata).
(
19
) Spingendo tale ragionamento
ad absurdum
, si potrebbe anche pensare a situazioni in cui più convenuti decidano di non partecipare al primo procedimento e poi, uno alla volta, contestino le sentenze del Tribunale ai sensi dell’articolo 166 del RPGC, conducendo così ad una «cascata» di procedimenti di primo grado. Infatti, finché tutti i coimputati non avranno debitamente preso parte al procedimento, vi sarà sempre una parte della sentenza resa in contumacia.
(
20
) V., in particolare, articolo 84 («Motivi nuovi») e articolo 85 («Prove e offerte di prova») del RPT.
(
21
) Può essere utile sottolineare che entrambi i regolamenti contengono una serie di disposizioni che, in determinate circostanze, consentono la sospensione di taluni termini ivi previsti. V., in particolare, articoli 55, paragrafo 3, 71, paragrafo 2, e 147, paragrafo 7, del RPT, e articoli 46, paragrafo 3, 55, paragrafo 5, e 186, paragrafo 3, del [OSCURATO:PERSONA].
(
22
) V. articolo 172 del [OSCURATO:PERSONA], il quale precisa altresì che «[q]uesto termine non può essere prorogato».