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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 17 agosto 2025

Cassazione n. 23425/2025

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!Oscuramento d isposto Numero registro generale 25377/2024Numero sezionale 191/2025Numero di raccolta generale 23425/2025Data pubblicazione 17/08/2025L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoRegolamento diPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] giurisdizione –Matrimonio -[OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Obbligazioni alimentaridei coniugi nei confrontiROSA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione della proleALDO [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneENZO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C.Cron.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereR.G. n. 25377/2024EMILIO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMASSIMO FALABELLA Rel.

Cons.Oscuramento datiORDINANZASul ricorso iscritto al n. r.g. 25377/2024 proposto da:E.N. , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controN.Q. , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.109/2024 del TRIBUNALE di COMO.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Sez.

U – RG 25377/2024camera di consiglio 6.5.2025 1Oscuramento disposto Numero registro generale 25377/2024Numero sezionale 191/2025Numero di raccolta generale 23425/2025Data pubblicazione 17/08/2025lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede affermarsi la giurisdizione dell’Autoritàgiudiziaria italiana.1. ─ N.Q. ha evocato in giudizio avanti al [OSCURATO:PERSONA] E.N.

Ha dedotto di aver contratto matrimonio inAlbania col detto convenuto e che dall’unione erano nati i minori U.O.ed S.E ha esposto che il Tribunale albanese di Lushnje avevadichiarato il divorzio disponendo che E.N. le corrispondesse unasomma mensile onde assicurare il mantenimento dei figli; ha precisatoche l’ex-marito risiedeva in Italia, come del resto essa attrice e i figli, eche ricorrevano le condizioni per richiedere la revisione delle condizionistabilite nella sentenza di divorzio, avendo riguardo all’obbligazione dimantenimento della prole.

Ha dunque domandato che il convenutofosse condannato al pagamento di un importo di euro 400,00 mensiliper il mantenimento di ciascun figlio, oltre che al pagamento della metàdelle spese mediche, scolastiche e sportive e ricreative sostenutenell’interesse dei predetti minori.2. ― Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo in viapregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice italiano.3. ─ E.N. ha proposto regolamento preventivo digiurisdizione.

Resiste con controricorso N.Q.

Il PubblicoMinistero ha domandato dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il ricorrente sostiene che al giudizio andrebbe applicata laConvenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973, il cui art. 8 dispone che lalegge applicata al divorzio regola, nello Stato contraente nel quale ildivorzio è concesso o riconosciuto, le obbligazioni alimentari tra iconiugi divorziati e la revisione delle decisioni relative alle nominateobbligazioni: secondo l’istante la giurisdizione apparterrebbe, per taleSez.

U – RG 25377/2024camera di consiglio 6.5.2025 2Oscuramento d isposto Numero registro generale 25377/2024Numero sezionale 191/2025Numero di raccolta generale 23425/2025Data pubblicazione 17/08/2025ragione, al giudice albanese.2. ― Va affermata la giurisdizione del giudice italiano.3. ─ Il richiamo all’art. 8 della Convenzione dell’Aja del 2 ottobre1973 non è pertinente: tale Convenzione, infatti, oltre a non essere inassoluto più applicabile per effetto della modificazione dell'art. 45 l. n.218 del 1995, disposta dall'art. 1, comma primo, lett. b), del d.lgs. 19gennaio 2017, n. 7, che ha sostituito il rinvio programmato da dettoarticolo con quello al regolamento CE n. 4/2009, non si occupava delriparto di giurisdizione, limitandosi a disciplinare la legge applicabile alleobbligazioni alimentari (sul punto cfr. Cass. Sez.

U. 19 ottobre 2021, n.30903, in motivazione).4. ― La competenza giurisdizionale in materia di obbligazionialimentari è regolata dal reg. (CE) n. 4/2009.Tra i vari criteri di collegamento contemplati in materia, l’art. 3del regolamento prevede alternativamente l’autorità giurisdizionale delluogo in cui il convenuto risiede abitualmente (lett. a) e l’autoritàgiurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente (lett. b).Il regolamento si applica, poi, anche nei confronti di cittadini diPaesi terzi, giacché la residenza abituale del creditore e quella deldebitore integrano, alla stregua del regolamento, criteri di collegamentoidonei a radicare la giurisdizione, indipendentemente dal fatto che queisoggetti siano o meno cittadini dell’Unione.

Va qui ricordato che l’art. 3del reg. n. 4 del 2009, recante disposizioni generali sulla giurisdizionein materia di obbligazioni alimentari all’interno degli Stati membri, noncircoscrive il proprio ambito applicativo ai cittadini di questi ultimi e cheil considerando n. 15 del medesimo regolamento attribuisce valoreesaustivo alle disposizioni di questo, escludendo che trovi spazio, nellamateria disciplinata dal detto provvedimento normativo, il rinvio allenorme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale: conla conseguenza che non potrebbe validamente invocarsi, in tema, la l.n. 218 del 1995 (cfr., in motivazione, Cass. Sez.

U. 8 giugno 2023, n.Sez.

U – RG 25377/2024camera di consiglio 6.5.2025 3Oscuramento d isposto Numero registro generale 25377/2024Numero sezionale 191/2025Numero di raccolta generale 23425/2025Data pubblicazione 17/08/202516288).Si osserva, per completezza, che proprio il diritto nazionale rendeoperante, nella suddetta materia, l’art. 3 del regolamento.

Infatti, ilrinvio dell’art. 3, comma 2, della l. n. 218/1995 alla Convenzione diBruxelles del 27 settembre 1968 è da intendersi in senso non ricettizio:esso ha riguardo anche alle «successive modificazioni in vigore perl’Italia» (cfr. Cass. Sez.

U. 25 giugno 2021, n. 18299) della Convenzionestessa; questa, poi, regolava pure i crediti alimentari discendenti dalloscioglimento del matrimonio (cfr., per tutte, Corte giust.

CEE 6 marzo1980, C-120/79, de Cavel).

In conseguenza, i criteri di collegamentogiurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari da prendere inconsiderazione, in base al cit. art. 3, comma 2, sono proprio quellidettati dal reg. n. 4 del 2009, posto che essi, originariamente contenutinella citata Convenzione, all’art. 5, n. 2, trovano oggi la lorocollocazione nell’art. 3 del regolamento comunitario.5. ─ Nel caso in esame sia il convenuto che l’attrice, e cioè coleiche si professa creditrice, sono pacificamente residenti in Italia: il chevale a radicare la giurisdizione del giudice italiano.6. ─ La decisione quanto alle spese del regolamento digiurisdizione è rimessa al giudice del merito.

P.Q.MLa Cortedichiara la giurisdizione del giudice italiano; rimette al merito ladecisione sulle spese del regolamento di giurisdizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili, in data 6 maggio 2025.Il PresidentePasquale D’AscolaSez.

U – RG 25377/2024camera di consiglio 6.5.2025 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Oscuramento d isposto Numero registro generale 25377/2024Numero sezionale 191/2025Numero di raccolta generale 23425/2025Data pubblicazione 17/08/2025L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoRegolamento diPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] giurisdizione –Matrimonio -[OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Obbligazioni alimentaridei coniugi nei confrontiROSA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione della proleALDO [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneENZO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C.Cron.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereR.G. n. 25377/2024EMILIO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMASSIMO FALABELLA Rel. Cons.Oscuramento datiORDINANZASul ricorso iscritto al n. r.g. 25377/2024 proposto da:E.N. , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controN.Q. , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.109/2024 del TRIBUNALE di COMO.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Sez. U – RG 25377/2024camera di consiglio 6.5.2025 1Oscuramento disposto Numero registro generale 25377/2024Numero sezionale 191/2025Numero di raccolta generale 23425/2025Data pubblicazione 17/08/2025lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede affermarsi la giurisdizione dell’Autoritàgiudiziaria italiana.1. ─ N.Q. ha evocato in giudizio avanti al [OSCURATO:PERSONA] E.N. Ha dedotto di aver contratto matrimonio inAlbania col detto convenuto e che dall’unione erano nati i minori U.O.ed S.E ha esposto che il Tribunale albanese di Lushnje avevadichiarato il divorzio disponendo che E.N. le corrispondesse unasomma mensile onde assicurare il mantenimento dei figli; ha precisatoche l’ex-marito risiedeva in Italia, come del resto essa attrice e i figli, eche ricorrevano le condizioni per richiedere la revisione delle condizionistabilite nella sentenza di divorzio, avendo riguardo all’obbligazione dimantenimento della prole. Ha dunque domandato che il convenutofosse condannato al pagamento di un importo di euro 400,00 mensiliper il mantenimento di ciascun figlio, oltre che al pagamento della metàdelle spese mediche, scolastiche e sportive e ricreative sostenutenell’interesse dei predetti minori.2. ― Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo in viapregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice italiano.3. ─ E.N. ha proposto regolamento preventivo digiurisdizione. Resiste con controricorso N.Q. Il PubblicoMinistero ha domandato dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il ricorrente sostiene che al giudizio andrebbe applicata laConvenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973, il cui art. 8 dispone che lalegge applicata al divorzio regola, nello Stato contraente nel quale ildivorzio è concesso o riconosciuto, le obbligazioni alimentari tra iconiugi divorziati e la revisione delle decisioni relative alle nominateobbligazioni: secondo l’istante la giurisdizione apparterrebbe, per taleSez. U – RG 25377/2024camera di consiglio 6.5.2025 2Oscuramento d isposto Numero registro generale 25377/2024Numero sezionale 191/2025Numero di raccolta generale 23425/2025Data pubblicazione 17/08/2025ragione, al giudice albanese.2. ― Va affermata la giurisdizione del giudice italiano.3. ─ Il richiamo all’art. 8 della Convenzione dell’Aja del 2 ottobre1973 non è pertinente: tale Convenzione, infatti, oltre a non essere inassoluto più applicabile per effetto della modificazione dell'art. 45 l. n.218 del 1995, disposta dall'art. 1, comma primo, lett. b), del d.lgs. 19gennaio 2017, n. 7, che ha sostituito il rinvio programmato da dettoarticolo con quello al regolamento CE n. 4/2009, non si occupava delriparto di giurisdizione, limitandosi a disciplinare la legge applicabile alleobbligazioni alimentari (sul punto cfr. Cass. Sez. U. 19 ottobre 2021, n.30903, in motivazione).4. ― La competenza giurisdizionale in materia di obbligazionialimentari è regolata dal reg. (CE) n. 4/2009.Tra i vari criteri di collegamento contemplati in materia, l’art. 3del regolamento prevede alternativamente l’autorità giurisdizionale delluogo in cui il convenuto risiede abitualmente (lett. a) e l’autoritàgiurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente (lett. b).Il regolamento si applica, poi, anche nei confronti di cittadini diPaesi terzi, giacché la residenza abituale del creditore e quella deldebitore integrano, alla stregua del regolamento, criteri di collegamentoidonei a radicare la giurisdizione, indipendentemente dal fatto che queisoggetti siano o meno cittadini dell’Unione. Va qui ricordato che l’art. 3del reg. n. 4 del 2009, recante disposizioni generali sulla giurisdizionein materia di obbligazioni alimentari all’interno degli Stati membri, noncircoscrive il proprio ambito applicativo ai cittadini di questi ultimi e cheil considerando n. 15 del medesimo regolamento attribuisce valoreesaustivo alle disposizioni di questo, escludendo che trovi spazio, nellamateria disciplinata dal detto provvedimento normativo, il rinvio allenorme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale: conla conseguenza che non potrebbe validamente invocarsi, in tema, la l.n. 218 del 1995 (cfr., in motivazione, Cass. Sez. U. 8 giugno 2023, n.Sez. U – RG 25377/2024camera di consiglio 6.5.2025 3Oscuramento d isposto Numero registro generale 25377/2024Numero sezionale 191/2025Numero di raccolta generale 23425/2025Data pubblicazione 17/08/202516288).Si osserva, per completezza, che proprio il diritto nazionale rendeoperante, nella suddetta materia, l’art. 3 del regolamento. Infatti, ilrinvio dell’art. 3, comma 2, della l. n. 218/1995 alla Convenzione diBruxelles del 27 settembre 1968 è da intendersi in senso non ricettizio:esso ha riguardo anche alle «successive modificazioni in vigore perl’Italia» (cfr. Cass. Sez. U. 25 giugno 2021, n. 18299) della Convenzionestessa; questa, poi, regolava pure i crediti alimentari discendenti dalloscioglimento del matrimonio (cfr., per tutte, Corte giust. CEE 6 marzo1980, C-120/79, de Cavel). In conseguenza, i criteri di collegamentogiurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari da prendere inconsiderazione, in base al cit. art. 3, comma 2, sono proprio quellidettati dal reg. n. 4 del 2009, posto che essi, originariamente contenutinella citata Convenzione, all’art. 5, n. 2, trovano oggi la lorocollocazione nell’art. 3 del regolamento comunitario.5. ─ Nel caso in esame sia il convenuto che l’attrice, e cioè coleiche si professa creditrice, sono pacificamente residenti in Italia: il chevale a radicare la giurisdizione del giudice italiano.6. ─ La decisione quanto alle spese del regolamento digiurisdizione è rimessa al giudice del merito. P.Q.MLa Cortedichiara la giurisdizione del giudice italiano; rimette al merito ladecisione sulle spese del regolamento di giurisdizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili, in data 6 maggio 2025.Il PresidentePasquale D’AscolaSez. U – RG 25377/2024camera di consiglio 6.5.2025 4
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