CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20424/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avversola sentenza del 07 gennaio 2026 con cui la Corte di Appello di Roma, haconfermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma lo ha condannato allapena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cuiall’art. 640-ter, commi primo e terzo, cod. pen.2. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce mancanza e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della circostanzaaggravante di cui all’art. 640-ter, comma terzo, cod. pen.In primo luogo, il ricorrente contesta l’assunto secondo cui la mera titolarità, incapo al [OSCURATO:PERSONA], del conto corrente destinatario dei bonifici sarebbe di per sésufficiente a dimostrare la riferibilità allo stesso delle operazioni illecite, nonpotendosi escludere che detto conto sia stato utilizzato quale mero strumento ditransito nell’ambito di un più ampio e articolato meccanismo fraudolento.La difesa deduce, inoltre, che i giudici di merito avrebbero omesso di considerarele modalità tipiche delle frodi informatiche, frequentemente caratterizzate dainterposizioni fittizie e da trasferimenti di denaro su conti intestati a soggettiignari nonché di valorizzare la mancata effettuazione di accertamenti tecnici suidispositivi riconducibili al ricorrente, all’istituto di credito e alla persona offesa.Viene, altresì, evidenziata l’illogicità della motivazione, non avendo i giudici diappello considerato come risulti irragionevole che un soggetto dotato di elevatecompetenze informatiche faccia confluire le somme su un conto a sé intestato,esponendosi al rischio di identificazione quale autore della condotta illecita.Sulla base di tali rilievi, si assume che la Corte territoriale avrebbe dovutoprocedere alla riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 640-ter, comma primo,cod. pen., atteso che il trasferimento delle somme dal conto della persona offesapotrebbe, al più, integrare una frode informatica realizzata mediante alterazionedel funzionamento del sistema informatico, con conseguente declaratoria diestinzione del reato per remissione di querela da parte della persona offesa.Il ricorrente lamenta, altresì, che la Corte distrettuale avrebbe omesso diesaminare le specifiche censure dedotte con l’atto di appello in ordineall’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 640, comma terzo, cod. pen., afronte delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e da MariaValeria [OSCURATO:PERSONA], entrambi concordi nell’escludere il furto dell’identità digitale.In particolare, i giudici di appello avrebbero trascurato le deduzioni difensiverelative alla carenza di elementi probatori a sostegno dell’indebito utilizzo dellecredenziali di accesso. Parimenti, sarebbe stato ignorato il dato costituitodall’integrale risarcimento del danno da parte dell’istituto bancario, ritenutoindicativo, da un lato, dell’assenza di responsabilità del correntista e, dall’altro,della vulnerabilità del sistema informatico della banca, elementi ritenutiincompatibili con l’ipotesi del furto dell’identità digitale della persona offesa.La Corte territoriale, senza confrontarsi con le deduzioni difensive, si sarebbelimitata ad affermare in modo apodittico la decisività dell’indebito utilizzo dellecredenziali e il conseguente accesso abusivo al sistema, reputando irrilevanti,senza adeguata giustificazione, l’assenza di operazioni di phishing o clonazione.Secondo la prospettazione difensiva, la Corte distrettuale avrebbe, inoltre, postoa fondamento della decisione una circostanza mai emersa nel corso deldibattimento -ossia l’utilizzo indebito delle credenziali della persona offesa-affermando in modo illogico e contraddittorio la sussistenza di un accesso abusivoal sistema informatico di riferimento, nonostante fosse emerso che le operazionifossero state rese possibili dalla permeabilità del sistema informatico della banca,la quale, infatti, ha provveduto a risarcire integralmente il [OSCURATO:PERSONA].3. L’unico motivo di ricorso è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e,quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estraneiai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatoriposti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.3.1. La Corte distrettuale, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come èfisiologico in presenza di una doppia conforme, ha indicato la pluralità di elementiidonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato dicui all’art. 640-ter, commi primo e terzo, cod. pen. (vedi agg. 5 e 6 della sentenzadi primo grado e pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).I giudici di appello, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, hannofondato l’affermazione di responsabilità sulla considerazione, rispondente a fattonotorio, secondo cui l’accesso al servizio di home banking presupponel’inserimento, da parte del correntista, di codici personali di autenticazione,nonché di ulteriori credenziali dispositive necessarie per l’esecuzione delle singoleoperazioni bancarie. La Corte di merito ha, inoltre, valorizzato la circostanza che,nel caso di specie, sono stati eseguiti due bonifici all’insaputa del titolare delconto corrente, con conseguente accredito della somma complessiva di euro30.000 su un conto intestato al ricorrente. A fronte di tale dato fattuale, il Cicininon ha fornito alcuna plausibile spiegazione alternativa in ordine alle modalitàcon cui dette somme siano confluite nella propria disponibilità.Da ciò la Corte territoriale ha coerentemente desunto l’irrilevanza sia del mancatoespletamento di accertamenti tecnici diretti ad individuare le specifiche modalitàinformatiche mediante le quali l’imputato ha ottenuto l’identità digitale dellapersona offesa sia dell’avvenuto risarcimento del danno da parte dell’istitutobancario. Tale ultima circostanza, infatti, è stata correttamente ritenuta priva divalenza decisiva, trattandosi di evenienza che ordinariamente ricorre nei casi dioperazioni fraudolente effettuate in assenza di colpa grave del correntista. Talericostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e dellarazionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini dicontraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.3.2. Ciò premesso, va ribadito che l’abusivo utilizzo di codici informatici –condottaindefettibilmente necessaria per l’esecuzione di un bonifico tramite homebanking- integra l’aggravante del furto dell’identità digitale della persona offesaallorché l’agente se ne avvalga per intervenire indebitamente su programmicontenuti in un sistema informatico o telematico, al fine di procurare a sé o adaltri un ingiusto profitto. (vedi Sez. 2, n. 40862 del 20/09/2022, Bonollo, Rv.283653–01; Sez. 2, n. 8958 del 30/01/2024, Abata, non massimata; Sez. 2, n.13559 del 13/03/2024, Velotti, non massimata).In tale prospettiva interpretativa, ciò che assume rilievo non è tanto la modalitàquanto piuttosto l’utilizzazione consapevole delle stesse per realizzareun’interferenza non autorizzata nel sistema informatico, con conseguentemanipolazione o alterazione delle operazioni che in esso si svolgono e conproduzione di un vantaggio patrimoniale indebito.Nel caso di specie, risulta evidente che i codici di accesso al servizio di homebanking - illecitamente carpiti all’insaputa del correntista- siano stati utilizzati dalricorrente per accedere abusivamente al sistema informatico dell’istituto di creditoe per disporre operazioni dispositive sul conto corrente della persona offesa. Inparticolare, tale accesso ha consentito di effettuare di due bonifici del valore di30.000,00 euro dal conto del correntista verso il conto corrente intestato al [OSCURATO:PERSONA].La condotta così ricostruita integra, pertanto, gli estremi della truffa aggravata,fraudolento utilizzo delle credenziali di accesso riconducibili all’identità digitaledella persona offesa, con conseguente artificiosa rappresentazione dell’operazionecome proveniente dal titolare del rapporto bancario.Ricorre, dunque, l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., inquanto il fatto è stato commesso mediante l’indebito utilizzo dell’identità digitaledella persona offesa, strumentalmente sfruttata per realizzare l’ingiusto profittopatrimoniale attraverso l’operatività del sistema di home banking.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]Agostini