CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25940/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di cinquecento euro (trattandosi di ricorso privo di motivi) in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle CiNaUCCE3n11-0 spese processuali e della somma di euro tremíl in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D ele C puccìo [OSCURATO:PERSONA] S drini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere anziano Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Da,le C uccio DEPOS!TATO !N [OSCURATO:PERSONA] O 6 1.